Nella giornata del 30 Dicembre 2019, la Segreteria Regionale della FIT-CISL, ha ricevuto una nota dalla Società LISCIO S.r.l., Società consorziata con il COTRAB, che ha inteso comunicare che vengono disdettati a far data dal 1° Gennaio 2020 tutti i contratti collettivi di II livello di qualsivoglia genere. sia quelli che si rinnovano tacitamente, che quelli sottoscritti nel corso degli anni dalla medesima società.
E’ bene ricordare a questi avventurieri del trasporto – dichiara la Segreteria Regionale della FIT-CISL di Basilicata -, che le società aderenti al Consorzio Azienda Trasporti Basilicata, come la Società Liscio svolgono i servizi pubblici locali extraurbani e urbani, in relazione alle gare svolte nell’anno 2007/2008, assegnate definitivamente con il 1° gennaio 2009 per i servizi extraurbani, attraverso regole ben precise che non prevedono la disdetta degli accordi.
Il capitolato speciale di appalto approvato dall’Ente Regionale attraverso la Delibera n. 1097 del 6 Luglio 2006, alla quale sono seguiti gli atti di recepimento della stessa dalle due Province, ed in particolare degli organismi tecnici e politici delle medesime, facevano riferimento proprio alla legge regionale 22/98 e più precisamente all’art. 18 della medesima legge, per quanto più propriamente riguarda i lavoratori e gli accordi integrativi.
Riteniamo opportuno ribadire a chi si improvvisa Azienda – prosegue la FIT -, che i due consigli provinciali di Potenza e Matera con propri atti, approvarono e recepirono sinteticamente sia il Capitolato Speciale di Appalto che il contratto di servizio pubblico “tipo”. Nel caso che riguarda le gare Provinciali, è bene sottolineare che al punto 4) all’art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto, si prevedeva espressamente che – …. l’Impresa aggiudicataria si impegna a prendere in carico il personale addetto alle autolinee in concessione di competenza delle province di Potenza e Matera alla data di indizione della gara assicurando la tutele dei livelli occupazionali e delle posizioni giuridiche , normative ed economiche, previste dalla contrattazione di 1° e 2° livello, come previsto dalla L. R. n°22/98, art. 18. Viceversa alla scadenza contrattuale o per altra motivazione, il Gestore si impegna a cedere al soggetto subentrante nella gestione della rete, il personale alle sue dipendenze al momento del subentro del nuovo gestore ed a trasferire nella disponibilità del subentrante il relativo fondo per il trattamento di fine rapporto lavoro.
Relativamente a quanto sopra riportato – prosegue la Segreteria della FIT – è bene sottolineare a quanti non ricordano affatto le procedure che hanno portato all’assegnazione dei servizi pubblici locali in essere, che le procedure di gara al di là del capitolato speciale e dei vari allegati, contenevano inoltre un impegno stringente per le Società partecipanti e quindi anche di quelle aderenti al Cotrab.
In particolare la dichiarazione da sottoscrivere per la possibilità di partecipazione alla gara, conteneva un preciso impegno, che al punto 2. Dichiarazione da rendere a pena di esclusione alla lettera g) del Punto 14 obbligava le Aziende e Società – di impegnarsi a sottoscrivere il contratto di servizio, nonché l’accettazione integrale di tutte le condizioni ivi contenute, compreso l’assunzione del personale delle imprese concessionarie cessanti, assicurando la tutela dei livelli occupazionali e delle posizioni giuridiche, normative ed economiche, previste dalla contrattazione di 1° e 2° livello, come previsto dalla L. R. n° 22/98, art. 18.
La FIT-CISL di Basilicata, – conclude il comunicato – ha già provveduto ad inoltrare denuncia presso gli organi accertatori della legalità, per modo da chiarire questi gravi episodi tesi alla sopraffazione e all’impoverimento dei lavoratori e quindi all’indebito arricchimento di quanti vorrebbero starnare le risorse appostate per i lavoratori, c’è da dire a riguardo che la FIT lotterà sempre contro queste ingiustizie, stranamente sottovalutate anche da chi immagina di rappresentare i lavoratori.