I dati dell’Inps sulle ore di cassa integrazione guadagni concesse in Basilicata a luglio – 4,7 milioni di ore complessive di cui 2,9 milioni di ordinaria, 914mila dai Fondi di Solidarietà e 885mila in deroga – confermano che la ripresa è ancora un obiettivo da raggiungere. Lo afferma il segretario regionale della Uil Basilicata Vincenzo Tortorelli per il quale la situazione è ancora più critica se alla cig si aggiunge l’andamento delle assunzioni che sempre da fonte Inps rileva la scomparsa in tutto il Paese di 1,4 milioni di nuove assunzioni e rinnovi contrattuali rispetto ai primi 5 mesi dello scorso anno, di cui 902 mila tra contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, e contratti a chiamata. Dall’altra, il blocco dei licenziamenti ha prodotto una positiva riduzione delle cessazioni. Come più volte da noi richiesto, sono arrivati con il Decreto Agosto la proroga fino alla fine dell’anno della acausalità dei contratti a tempo determinato e il blocco dei licenziamenti fino alla scadenza degli ammortizzatori Covid. Misure, queste, importanti per evitare un’emorragia difficilmente sanabile di posti di lavoro.
In attesa degli investimenti e di nuova occupazione, l’attenzione della Uil – continua Tortorelli – è concentrata sulla difesa degli ammortizzatori sociali tenuto conto delle novità introdotte. Di qui lo studio specifico sulle ricadute per effetto del cosiddetto Decreto Agosto. In riferimento alle integrazioni salariali con causale Covid il legislatore ha previsto di dare continuità agli interventi di Cigo, Assegno Ordinario e Cig in deroga per un ulteriore periodo di 18 settimane, utilizzando sempre il metodo del frazionamento in due tempi (9 + 9) ed introducendo, per il secondo periodo di 9 settimane, un contributo addizionale in relazione all’andamento del fatturato delle singole imprese. Viene innanzitutto definito il periodo di riferimento per l’utilizzo dei “nuovi trattamenti” di integrazione salariale che va dal 13 luglio al 31 dicembre del 2020 e che, in pratica, azzera tutti i contatori relativi alle precedenti 18 settimane come definite dal decreto-legge n°18/2020 (Cura Italia). Infatti, la norma nel disciplinare eventuali periodi che, precedentemente richiesti ed autorizzati, si dovessero collocare anche parzialmente successivamente al 12 luglio, stabilisce che tali periodi saranno sostanzialmente assorbiti e conteggiati nella prima tranche delle nuove 9 settimane. Si risponde quindi positivamente a quelle aziende che, più di altre, hanno fatto ricorso alle integrazioni salariali e che già nella prima quindicina del mese di luglio avevano terminato le 18 settimane previste complessivamente dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Rilancio. Allo stesso tempo si penalizzano le imprese che invece hanno fatto un uso più parsimonioso delle settimane di integrazione salariale a loro disposizione e che non potranno utilizzare eventuali periodi rimanenti i quali, è bene ricordare, potevano essere fruiti entro il 31 di ottobre. Si prospetta quindi un sostanziale azzeramento dei periodi di Cig, Assegno Ordinario e Cig in deroga che si riferiscono alle prime 18 settimane con contestuale assorbimento all’interno dei nuovi periodi di integrazione salariale delle settimane di integrazione salariale collocate successivamente al 12 di luglio scorso. Al riguardo dovremo comunque aspettare la circolare dell’Inps che detterà precise istruzioni operative. Pertanto, per il primo periodo di 9 settimane sarà possibile presentare domanda di Cig, Assegno Ordinario e Cig in deroga con causale Covid senza nuovi vincoli e con le regole già definite dal decreto Cura Italia e dal Decreto Rilancio. Rimangono inoltre inalterati i termini di presentazione, a pena di decadenza, sia delle domande che della documentazione necessaria per il pagamento delle prestazioni per le quali, nei casi di pagamento diretto Inps, è prevista anche la possibilità di richiedere l’anticipazione del 40% dell’indennità. In considerazione della retroattività dei periodi considerati (13 luglio/31 dicembre) ed in fase di prima applicazione i termini di presentazione vengono fissati alla fine del mese successivo la data di pubblicazione del decreto stesso (entro il 30 settembre prossimo). La seconda tranche di ulteriori 9 settimane è destinata solo ai datori di lavoro per i quali sia stato interamente autorizzato il periodo precedente e sono disciplinate con un regime differente sulla base delle condizioni economiche della stessa azienda. Per l’acceso a questi periodi di integrazione salariale viene previsto il versamento di un contributo addizionale basato sulla riduzione del fatturato registrata tra il primo semestre del 2020 e il corrispondente periodo del 2019: datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, nessuna contribuzione addizionale; datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%, contribuzione addizionale pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate; datori di lavoro che non hanno avuto una riduzione del fatturato, contribuzione addizionale pari al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate. Per la corretta attribuzione del contributo addizionale l’azienda, all’atto della domanda, dovrà autocertificare il dato relativo alla riduzione del fatturato che sarà poi verificato da Inps e Agenzia delle Entrate. Come per i precedenti decreti si prevede uno stanziamento ad hoc per i Fondi di Solidarietà Bilaterali del settore Artigianato e Somministrazione per l’erogazione dell’Assegno Ordinario con causale Covid. La cifra individuata è pari a 500 milioni di euro, con la quale si porta a 1.600 milioni di euro lo stanziamento complessivo per l’anno 2020, che sarà erogata a i singoli Fondi con specifici decreti del Ministro del Lavoro di concerto con quello dell’Economie e Finanze sulla base della rendicontazione delle necessità e delle prestazioni già erogate. Lo stanziamento previsto è molto inferiore alle attese ed alle esigenze dei due settori interessati, ed in particolare di quello dell’Artigianato. Sembra quasi che il legislatore, preoccupato dal raggiungere il corretto saldo finanziario del decreto, rimandi a un secondo momento (la fase di conversione in Legge) lo stanziamento economico realmente necessario per questi settori per l’erogazione dell’Assegno Ordinario per le ulteriori 18 settimane appena introdotte, anche in riferimento alle regole riguardanti il blocco dei licenziamenti. Sempre in materia di integrazioni salariali è infine previsto un ulteriore periodo di 50 giornate per la Cassa Integrazione Salariale per gli Operai Agricoli, con le deroghe già previste dal decreto- legge n°18/2020. Il periodo individuato per l’utilizzo della nuova prestazione di Cisoa è lo stesso delle altre integrazioni salariali, dal 13 luglio al 31 dicembre del 2020, ed anche in questo caso i periodi già autorizzati che cadono oltre il 12 luglio saranno conteggiati all’interno delle nuove 50 giornate. Non viene invece previsto il versamento del contributo addizionale sulla base del fatturato.
Ago 28