L’elenco dei comuni per i quali è stata completata l’operazione di aggiornamento delle informazioni censuarie relative ai terreni iscritti nella banca dati catastale che nel 2020 sono stati oggetto di variazioni colturali è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 317 del 22 dicembre 2020.
I soggetti che effettuano variazioni della coltura praticata su una particella di terreno, rispetto a quella censita nella banca dati del Catasto terreni, hanno infatti l’obbligo di dichiarare queste variazioni, a meno che l’uso del suolo sulle singole particelle catastali non venga dichiarato correttamente a un Organismo pagatore, contestualmente alla richiesta presentata ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli.
L’aggiornamento delle informazioni censuarie viene effettuato, infatti, sulla base degli elenchi forniti da Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), che li ha prodotti tenendo conto delle dichiarazioni rese, nell’anno 2020, agli organismi pagatori riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli.
Le dichiarazioni presentate agli Organismi pagatori, riconosciuti dalla normativa comunitaria, esonerano i soggetti obbligati dall’adempimento previsto dall’art. 30 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Come consultare gli aggiornamenti – Gli elenchi aggiornati dei Comuni sono disponibili anche sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, all’indirizzo
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/variazioni-colturali/variazioni-colturali-online-ricerca-particelle.
Nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, gli elenchi possono essere consultati anche presso gli Uffici Provinciali – Territorio e gli Uffici Territoriali delle Direzioni Provinciali di Potenza e Matera e presso i Comuni interessati.
In caso di incoerenza – I contribuenti che riscontrano delle incoerenze nell’aggiornamento possono presentare una richiesta di riesame in autotutela. Il modello di richiesta di esercizio dell’autotutela – variazioni colturali, per segnalare le eventuali incoerenze, è scaricabile dal sito internet dell’Agenzia all’indirizzo
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/variazioni-colturali/modello-e-istruzioni-variazioni-colturali.
La richiesta non interrompe o sospende il termine di 120 giorni ai fini della presentazione dell’eventuale ricorso. I ricorsi avverso la variazione dei redditi, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato dell’Agenzia di cui sopra. Dal 1° gennaio 2016, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.