A fronte dell’aumento delle imprese in difficoltà o insolventi e della necessità di fornire nuovi ed efficaci strumenti per prevenire e affrontare situazioni di crisi, si prevedono quattro ordini di intervento:
Si stabilisce il rinvio al 16 maggio 2022 dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa, per adeguarne gli istituti alla direttiva 2019/1023;
si introduce l’istituto della “composizione negoziata della crisi”, che rappresenta un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento;
si modifica la legge fallimentare, con l’anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale già previsti dal codice della crisi;
si stabilisce il rinvio al 31 dicembre 2023 del Titolo II sulle misure di allerta, per sperimentare l’efficacia della composizione negoziata e rivedere i meccanismi di allerta contenuti nel codice della crisi d’impresa.
Di tutto ciò si occupa già la società Extinguo con sede anche a Matera.
Di seguito la nota inviata dall’amministratore unico di Extinguo, Vincenzo Malfa
“Al via la composizione negoziata della crisi di impresa”
Dopo l’entrata in vigore del nuovo istituto della composizione negoziata della crisi di impresa la Extinguo, società tra professionisti attiva tra Matera, Bari e Taranto, ha già avviato tre procedure ed attende che i rispettivi tribunali inizino a pronunciarsi. Infatti, la composizione negoziata della crisi di impresa, che è un rimedio stragiudiziale per prevenire lo stato di insolvenza, prevede l’intervento del giudice ad istanza di parte, cioè dell’impresa che chiede attivarsi le “misure protettive”, cioè chiede di poter azionare le trattative con i suoi creditori senza subire iniziative esecutive. Ciò è previsto dall’art. 6 del D.L. n. 118/2021, convertito dalla L. n. 147/2021, e cioè l’imprenditore può chiedere – unitamente alla nomina dell’esperto che dovrà guidare le trattative con i creditori – l’applicazione di misure protettive del patrimonio. La domanda finalizzata all’apertura della composizione negoziata della crisi di impresa può essere presentata direttamente dai rappresentanti legali delle imprese interessate tramite una piattaforma telematica nazionale attivata da Unioncamere a partire dal 15 novembre 2021. La L. n. 233 del 2021 ha invece introdotto un nuovo canale attraverso il quale, al fine di prevenire un possibile stato di insolvenza, viene suggerito agli imprenditori ritenuti vulnerabili l’avvio della procedura di composizione negoziata della crisi di impresa. Tale norma, infatti, introduce l’obbligo per alcuni creditori pubblici (Agenzia delle Entrate, INPS ed Agenzia della Riscossione) di segnalare all’imprenditore il momento in cui vengono superate determinate soglie individuate dalla legge, con il contestuale invito ad avviare la composizione negoziata della crisi di impresa, qualora ne ricorrano le condizioni. La richiesta di misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con cui è esercitata l’attività d’impresa. L’imprenditore deve chiederne la conferma al Tribunale competente entro trenta giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese delle misure di protezione, l’imprenditore deve provvedere anche alla pubblicazione del numero di ruolo generale del procedimento avviato. L’omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure protettive ed infatti, decorso inutilmente il termine sopra indicato, l’iscrizione delle misure viene cancellata. Il Tribunale verificherà e accetterà la sussistenza dei presupposti di legge, salvo dichiarare l’inefficacia delle misure protettive anche eventualmente e in precedenza ottenute. E’ quindi necessario farsi assistere da professionisti in materia perchè un tribunale del nord Italia si è già espresso negativamente ritenendo inammissibile un ricorso in ragione del fatto che lo stesso è stato depositato quando ancora non si erano concretizzati i presupposti previsti dalla legge, cioè la pubblicazione nel registro delle imprese delle misure protettive deve avvenire a seguito dell’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto nominato. Ma non è tutto, il tribunale ha infatti evidenziato che l’inammissibilità del ricorso derivava anche dall’incompletezza dei documenti allegati dall’imprenditore in sede di richiesta di nomina dell’esperto, ritenuti non coerenti con l’elenco indicato dalla normativa in oggetto. Gli allegati costituiscono parte fondamentale per l’ammissione del ricorso e per la successiva accettazione da parte del professionista, e tutto ciò va verificato ancor prima di adire il tribunale competente e ottenere le vantaggiose misure protettive previste dalla legge. E’ così fondamentale l’assistenza pre-deposito dell’istanza affinché siano verificati tutti i documenti e sia già predisposto il piano per il professionista.