“Giusta una legge contro la criminalità, ma non per tutti i contratti in essere”. A dichiararlo è il presidente della Sezione Edili dell’API, Michele Molinari, che esprime apprezzamento per le recenti disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, contenute nella legge n.136/2010 in vigore dal 7 settembre 2010. La norma prevede, infatti, la tracciabilità per contratti e finanziamenti pubblici, vietando espressamente l’uso del contante, a favore dei bonifici bancari o postali. Nemmeno le spese economati e quelle minute giornaliere sfuggono all’obbligo di tracciabilità: al massimo – fino al limite di 500 euro – potranno usarsi carte di credito invece dei bonifici, ma mai il contante.
Per Molinari si tratta di misure che vanno nella direzione auspicata di lotta al lavoro sommerso, di qualificazione dei rapporti con i subcontraenti e di valorizzazione delle imprese sane.
La Sezione Edili dell’API ritiene che la competizione debba svolgersi sulla qualità e sulla professionalità in un campo di regole uguali per tutti; le scorciatoie e le distorsioni del mercato hanno sempre danneggiato fortemente le pmi che investono in impegnativi processi di crescita, di innovazione e ricerca.
Il Presidente Molinari segnala, tuttavia, l’esigenza di non restringere eccessivamente le procedure di pagamento, ritenendo ammissibili procedure analoghe al bonifico (ad esempio RID bancario, ampiamente utilizzato), che possono garantire comunque un controllo sui flussi finanziari. Su questo e su altri aspetti della normativa è auspicabile una circolare esplicativa che possa fornire esaustivi chiarimenti interpretativi.
Molinari è contrario all’applicazione retroattiva della norma, proposta dall’Autorità di vigilanza per i contratti pubblici, per cui la legge deve avere una applicazione generale, immediata e più estesa possibile.
Ben vengano le norme che impongono ad appaltatori, subappaltatori e subcontraenti di impiegare unicamente conti correnti dedicati, ma si chiede che venga rispettato quanto già previsto dall’art. 3 del provvedimento. Un’applicazione retroattiva può ritenersi condivisibile unicamente per i contratti in corso che abbiano una durata prolungata nel tempo; si pensi, ad esempio, a contratti la cui durata vada oltre due anni dall’entrata in vigore della legge.
Matera, 7 settembre 2010