Il 7 aprile diventa operativa la norma del decreto legislativo sul federalismo municipale che
introduce come opzione la cedolare secca sui redditi da locazione.
Una norma sbagliata, perché favorisce solo ed esclusivamente i proprietari più ricchi senza
alcuna contropartita in termine di contenimento degli affitti e di sostegno economico alle famiglie
di inquilini in difficoltà.
Di fronte ai 150.000 sfratti per morosità emessi negli ultimi tre anni ed ai quasi 200.000 previsti
nei prossimi tre, Governo e maggioranza, invece di interpretare questi numeri come segnale di
un necessario cambiamento di rotta nelle politiche abitative, hanno risposto con un
provvedimento iniquo, inutile per affrontare l’emergenza e dannoso per le casse dello Stato.
Un provvedimento che regala circa 1 miliardo e mezzo alla proprietà a soli tre mesi dal taglio di
80 milioni di euro del fondo di sostegno alla locazione per gli inquilini più deboli, ormai ridotto a
pochi spiccioli.
Dal 7 aprile comunque partono una serie di adempimenti e di possibilità che il SUNIA ha voluto
sintetizzare in un vademecum utile per tutti gli inquilini ed in particolare per coloro che hanno
contratti in nero e non registrati.
CEDOLARE SECCA – VADEMECUM DEI DIRITTI (POCHI) E
DEI VANTAGGI (POCHI) PER L’INQUILINO
Dal 7 aprile 2011 i proprietari persone fisiche di immobili locati ad uso abitativo possono optare per la cedolare secca sui redditi dagli affitti.
COSA SI DEVE ASPETTARE L’INQUILINO?
– potrà ricevere dal proprietario una comunicazione, tramite lettera raccomandata, con la quale viene informato che lo stesso ha optato per l’applicazione della cedolare secca;
– la comunicazione deve obbligatoriamente contenere la rinuncia del proprietario a richiedere aumenti di qualsiasi natura e titolo per tutto il periodo in cui opta per il nuovo regime fiscale (clausole istat,
aumenti per lavori, aumenti scadenzati nel tempo di canoni e degli oneri accessori se integrati nel canone) altrimenti è inefficace e rende non valida fiscalmente l’opzione
CONTRATTI IN NERO E IRREGOLARI
Il proprietario che ha in corso
– contratti scritti e non registrati
– contratti non scritti e non registrati
– contratti registrati ma per un importo minore di quello realmente pagato dall’inquilino
– comodati fittizi
ha sessanta giorni di tempo e cioè fino al 6 giugno 2011 per registrare il contratto
SANZIONI CHE SCATTANO DAL 7 GIUGNO 2011
Il proprietario che non ha provveduto a registrare entro questa data obbligatoria queste situazioni di irregolarità del contratto sarà obbligato ad un contratto che ha le seguenti caratteristiche:
– durata 4 anni + 4
– canone di affitto non superiore al triplo della rendita catastale con aggiornamento istat del 75% a partire dal secondo anno
CHE PUO’ FARE L’INQUILINO
– verifica della raccomandata del locatore che opta per la cedolare secca
– controllo, dopo il 6 giugno 2011, della mancata sanatoria delle situazioni irregolari da parte del proprietario
– verifica della rendita catastale dell’immobile locato
– nel caso di mancata registrazione della locazione da parte del proprietario, registrazione a sua cura della locazione da parte dell’inquilino, come obbligata in base all’art. 3 comma 8 del D. Lgs.
23/2011
– applicazione del canone come determinato dalla legge
– eventuali azioni giudiziali
COSA CAMBIA ECONOMICAMENTE PER L’INQUILINO SE IL PROPRIETARIO OPTA PER LA CEDOLARE
– il canone contrattuale rimane invariato
– non dovrà più pagare l’imposta di registro e di bollo sulla locazione, per la parte a suo carico
– non dovrà più pagare, per la parte a suo carico, le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto
– non dovrà pagare aumenti istat e ogni altro aumento (per lavori, per incrementi comunque scadenzati, per oneri accessori se conglobati nel canone, ecc.) decorrenti da gennaio 2011, se scattati in questo anno prima dell’opzione da parte del proprietario
– per l’inquilino fiscalmente non cambia nulla