Le funzioni di verifica prima e periodica di strumenti metrici continueranno ad essere esercitate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L’art. 34 del Decreto Legge 25 giugno 2008, che prevedeva il trasferimento delle predette funzioni ai Comuni, è stato soppresso in sede di conversione in legge del decreto governativo.
Pertanto, gli utenti che devono sottoporre a verifica gli strumenti metrici utilizzati per la determinazione di quantità in rapporto con terzi, potranno, da subito, seguire le procedure amministrative già note.
Tali procedure sono comunque reperibili sul sito della camera di commercio di Matera all’indirizzo: www.mt.camcom.it , cliccando su “Guida ai servizi” e poi su “Ufficio Metrico”.
Si ricorda che gli strumenti di misura devono essere sottoposti a verifica periodica entro 60 giorni dall’inizio della loro prima utilizzazione. Tale adempimento può essere evitato se gli strumenti sono muniti di contrassegno verde, riportante la data di scadenza della verifica, e la relativa “attestazione di verifica periodica” – sottoscritta dalla ditta costruttrice operante in regime di qualità della produzione – sia stata inoltrata all’Ufficio Metrico per la registrazione.
Fanno eccezione gli strumenti fissi (come pese a ponte e distributori di carburante) per i quali invece è obbligatoria la verifica periodica prima della loro utilizzazione.
Sulla base della data di scadenza del predetto contrassegno, seguirà la successiva verifica, secondo la periodicità fissata dal Decreto Ministeriale n.182/2000. Per le bilance e i distributori di carburante, gli strumenti più diffusi sul territorio, la periodicità di verifica è rispettivamente di tre e due anni.
Gli interessati, indipendentemente dalla scadenza, devono richiedere comunque una nuova “verificazione” periodica qualora provvedano alla modifica o riparazione dei propri strumenti, che comporti la rimozione di etichette e di ogni altro sigillo di garanzia anche di tipo elettronico.