La FeNASP Basilicata, in merito alla Delibera di Giunta Regionale n. 1058 del 7.8.2012 (Direttiva di indirizzi… -Figura Professionale Fisioterapisti), annuncia una serie di azioni da mettere in campo a breve per contrastare un provvedimento che rischia di compromettere il diritto alla salute del cittadino e rappresenta una palese violazione di normative di legge nazionali ed europee, oltre che dell’attività svolta da strutture autorizzate dalla Regione: la prima è una richiesta di incontro con l’Assessore e il direttore generale del Dipartimento Salute per ottenere chiarimenti e precisazioni, seguiranno atti legali (diffida del ritiro e/o riformulazione) e se necessario anche azioni di protesta.
Un passo indietro per ricostruire la vicenda.
Alla vigilia di Natale 2011 e precisamente nella seduta del Consiglio Regionale del 20/12/2011 viene presentato un o.d.g. dal Gruppo Consiliare Psi nella persona del suo Presidente Rocco Vita nonché, presidente di IV Commissione (Salute), con il quale si chiede alla Giunta di emanare una Direttiva riguardo agli studi di fisioterapia e riabilitazione, orientando e indirizzando anche il contenuto della stessa Direttiva.
Orbene, migliaia di o.d.g. si limitano a rappresentare “auspici” e non trovano risposta, invece questa volta e con una rapidità di tempi certamente fuori dal normale si dà immediata soluzione con la Direttiva sulla conduzione dello studio professionale di fisioterapia e riabilitazione,n la DGR n. 1058 del 07/08/2012 che viene adottata alla vigilia di ferragosto 2012.
La Giunta Regionale su proposta dell’Assessore al ramo dando seguito all’odg, accontenta forse chi l’aveva occultamente richiesto, chi l’aveva palesemente formalizzato, sconfessa il lavoro dei Carabinieri dei NAS e chiarisce le idee a tutti noi.
Comunque non c’è da meravigliarsi troppo, nel Far West della Riabilitazione in Basilicata l’aggressività da dominanza trova facilmente spazio e il “capobranco” ha la meglio rispetto agli altri: i più forti vengono prima e i più deboli devono soccombere alla legge del far west.
Vorremmo mettere un punto fermo alla questione: qui non è in discussione la professionalità o la libertà del fisioterapista; il punto è se per aprire uno studio professionale della tipologia complessa sia corretto non passare attraverso un’autorizzazione, di superare l’ostacolo tramite una Direttiva che raggira la norma sull’autorizzazione e creare un clima da assalto alla diligenza.
La DGR n.1058/2012 è un chiaro e inequivocabile Atto di elusione dell’applicazione della Legge a scapito dell’utenza, smentisce precedenti Atti regionali, non agevola la Categoria interessata, non tutela la salute dei cittadini diventando responsabile dei danni che potrebbero essere loro arrecati, incentiva l’abusivismo, danneggia le strutture di FKT regolarmente autorizzate per erogare prestazioni di terapia fisica strumentale che osservano rigidamente le leggi sulla conformità dell’impiantistica e sulla sicurezza e non rispetta gli Operatori che in esse esercitano.
La questione è molto semplice: l’apertura dello Studio Professionale, fatti salvi i requisiti strutturali, se all’interno è prevista la presenza di apparecchiature elettromedicali deve essere subordinata al regime di autorizzazione, in quanto le stesse comportano rischio per il paziente – DPR 1997 -.
In uno studio professionale deve prevalere l’attività intellettuale e nello studio del fisioterapista non prevale l’attività intellettuale, l’art 2229 del c.c. lo chiarisce molto bene, è prerogativa delle professioni protette e siccome i fisioterapisti non hanno un Albo non sono una professione protetta.
Studio professionale si ma, senza elettromedicali.
La Comunità Europea, fonte primaria di regolamentazione per la sicurezza sul lavoro, definisce che qualsiasi strumento, apparecchio utilizzato a scopo di diagnosi, prevenzione o terapia in uno studio: Tens, Ionoforesi, Elettrostimolatori, Ultrasuoni etc. presenta pericoli potenziali derivati dall’utilizzo di tali strumenti, riconducibili a rischi elettrici e meccanico, rischio incendio, effetti biologici da esposizione a radiazioni non ionizzanti.
Il loro utilizzo corretto e conforme presuppone non solo la conoscenza da parte dell’Operatore Sanitario delle caratteristiche di sicurezza dell’apparecchio ma un efficace programma di manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria, una adeguata struttura organizzativa del presidio sanitario che ha in uso l’apparecchio.
Il D.Lgs 229/99, al comma 2 dell’art. 8-ter prevede che:
l’Autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie è, altresì richiesta, per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità che comportino rischio per la sicurezza del paziente.
Questa DGR si espone al ridicolo!
L’Anonimo Compilatore di una non meglio specificata Commissione Tecnica Regionale, che non definisce tra l’altro neanche la tipologia dell’utenza di tali studi, ritiene, forse, che sia stato sufficiente aver dettagliato che la presenza del Laser nello Studio Professionale debba essere di Classe I per raggirare l’ostacolo, tranquillizzare tutti e smontare la normativa esistente, in poche parole ritiene che l’ausilio di apparecchiature elettromedicali non comporta rischio per il paziente.
Tanto per fare un esempio: i rischi, sono talmente inesistenti che durante una terapia ad immersione degli ultrasuoni, se non vi sono particolari controlli ed accorgimenti, l’eventuale penetrazione dell’acqua all’interno dell’applicatore potrebbe determinare soltanto la folgorazione del paziente.
Oltre alle Leggi su citate, ci sono lavori dell’ISPELS, Linee Guida elaborate in modo puntuale e dettagliato da Commissioni Tecniche di ASL o di Regioni che approfondiscono in modo minuzioso e analitico sugli effetti biologici e sul rischio da esposizione a radiazioni non ionizzanti.
La Fenasp Basilicata per contrastare l’ Abusivismo Autorizzato dalla Regione e per difendere la salute dei cittadini e tutelare gli interessi delle strutture di FKT farà acceso all’elenco dei professionisti che dovrebbe essere detenuto presso le Aziende Sanitarie Locali per conoscere chi ha fatto comunicazione di apertura di Studi Professionali senza specificarne la tipologia, ne denuncerà l’esistenza alle Autorità Competenti affinchè ne accertino la natura e impugnerà qualsiasi Provvedimento esplicito o tacito della Regione che dichiarerà la legittimità della presenza di Apparecchiature Elettromedicali negli Studi Professionali in applicazione della Direttiva.
Da tempo FeNASP Basilicata ha chiesto al Governo Regionale di chiarire ruoli e funzioni delle strutture di fisioterapia, recupero e rieducazione funzionale esistenti e operanti da tempo sul territorio, in quanto una serie di provvedimenti, di delibere e di leggi, ha creato un intrico tale a cui si aggiunge quest’ultima DGR, che oltre ad essere nocivo e pericoloso per la salute dei cittadini è anche lesivo dei più elementari diritti delle strutture autorizzate. I problemi degli ambulatori di Fisioterapia e Riabilitazione che da un decennio chiedono di fare ordine non trovano risposta.
FeNASP Basilicata ha denunciato più volte il sistema di erogazione delle prestazioni di fisioterapia e riabilitazione che si continua a tenere in vita in Basilicata, un sistema ormai superato, obsoleto, non al passo con i tempi e per certi versi dispendioso.
Il Consiglio regionale al fine di assicurare legalità e trasparenza, dopo anni di denunce da parte delle Associazioni di Categoria (almeno dieci), farebbe bene a occuparsi senza ritardo alcuno della revisione della L.R. 28/2000, diventata ormai una legge abusata e manipolata da tutti, al fine di renderla conforme ai dettami del DPR del 97 e delle Linee Guida sulla Riabilitazione.
La Giunta Regionale per il tramite del Dipartimento Salute senza indugio, farebbe bene a elaborare Atti in accordo con le Associazioni di Categoria per dare seguito all’art.8, comma d) della L.R. 17/2011 e riformare l’intero settore della Riabilitazione, in applicazione di leggi e indirizzi del governo nazionale così come hanno fatto le altre regioni da tempo.
Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’A.I.FI. Basilicata in cui sono inserite opportune precisazioni rispetto alla nota del Fenasp.
Da tempo in Basilicata si attende un chiarimento normativo rispetto all’apertura degli studi professionali dei Fisioterapisti. Sostanzialmente ai Fisioterapisti lucani, al contrario di quanto accade nel resto d’Italia, stando all’articolo della Fenaps, veniva richiesta un’autorizzazione che le leggi nazionali non contemplano, in virtù del carattere di “studio professionale” e non di “ambulatorio”. Quello che fa la differenza è la complessità ed il rischio per la salute dei Pazienti. In breve, nello studio professionale si possono esercitare attività sanitarie proprie del professionista, in assenza di rischi per la salute del Cittadino tali da dover invece richiedere un’organizzazione complessa, propria invece di altre strutture, che devono invece essere autorizzate. Dopo lungo lavoro, finalmente la Regione Basilicata ha pubblicato la delibera di Giunta regionale n. 1058 del 07 agosto 2012 che, anche se solo in parte, sistema le cose.
Alcuni giorni fa è stato pubblicato un commento alla delibera regionale da parte della Presidente della FENAPS, riguardo la possibilità per il Fisioterapista libero professionista di utilizzare apparecchiature elettromedicali di competenza nel proprio studio. Da quel commento emerge un allarmismo del tutto ingiustificato, di cui non si comprende il fine. Il fulcro delle lamentele pare essere la presenza e l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali nello studio professionale.
Per aprire e condurre uno studio professionale di Fisioterapia non è necessaria alcuna autorizzazione per le caratteristiche proprie dello studio cioè luogo in cui si espleta la professionalità specifica, in maniera monoprofessionale, in cui il carattere professionale è preponderante rispetto a quello organizzativo, che non ha carattere di impresa.
A differenza di quanto sostiene la FENAPS, lo studio professionale “complesso” non esiste; nel caso in cui la complessità organizzativa superi quella professionale, lo studio diventa “ambulatorio” che, invece, necessita dell’autorizzazione ed assume, appunto, il carattere di impresa; lo studio Fisioterapico è al pari dello studio del Medico.
Il Fisioterapista svolge la libera professione proprio perché è una professione intellettuale, individuata da Leggi dello Stato, formata in maniera univoca e a livello esclusivamente universitario secondo le leggi e gli ordinamenti didattici ministeriali, disciplinata da un proprio codice deontologico a cui i professionisti rispondono, vincolata al rispetto delle norme riguardo l’educazione continua in medicina.
Lo sviluppo della libera professione come opportunità per i Cittadini è da sempre uno degli obiettivi dell’Associazione Italiana Fisioterapisti, riconosciuta per decreto del Presidente della Repubblica come rappresentativa dei Fisioterapisti e che da sempre si batte perché i Cittadini possano verificare la regolarità del proprio Fisioterapista in un Albo professionale, la cui assenza certamente non sminuisce la Professione.
Il Fisioterapista libero professionista che esercita nel proprio studio professionale deve potervi utilizzare gli ausili tecnologici di competenza, per cui è adeguatamente formato e competente così come avviene regolarmente già da anni in Europa e nelle altre Regioni Italiane.
Il rischio clinico infatti, derivante dall’uso delle apparecchiature elettromedicali in questione, è assolutamente abbattuto dalla formazione universitaria specifica del Fisioterapista e dalla corretta gestione delle procedure di sicurezza che sono parte costituente della conduzione dello studio professionale, a partire dalla sua apertura, allorquando il professionista dichiara l’inizio dell’attività e comunica all’autorità competente le modalità impiantistiche che rispettano, come è ovvio, le norme in merito. Si tratta comunque di attrezzature non invasive che non rientrano tra quelle che il legislatore ritiene pericolose per la salute del Cittadino, studi in merito sono stati realizzati; e inoltre queste apparecchiature sono addirittura vendute liberamente anche tramite reti televisive e utilizzate, in molti casi, anche presso strutture che si occupano di estetica. Per quale assurdo motivo proprio il Fisioterapista che ne è l’esperto dovrebbe aver bisogno di un’autorizzazione per usarle? Il Fisioterapista diventa tale grazie ad un percorso universitario triennale che si conclude con un Esame di Stato abilitante, con il quale il Ministero certifica che è autorizzato ad esercitare la Professione; quali altri autorizzazioni servono?;
In conclusione, quello che deve essere chiaro è che i Fisioterapisti lucani ritengono che l’unico interesse che deve ispirare il Legislatore la tutela della salute dei cittadini e che ogni decisione debba essere basata su evidenze scientifiche; allo stato attuale la normativa e le conoscenze scientifiche consentono al Cittadino di scegliere il proprio Fisioterapista di fiducia ed a quest’ultimo di operare nel proprio ambito professionale con tutti gli strumenti anche tecnologici necessari e di competenza, in maniera autonoma e libera.
La Regione Basilicata, dopo anni di applicazione restrittiva della norma, saprà sicuramente muoversi con lucidità per garantire ai Cittadini il diritto alle cure e perseguire obiettivi di salute in maniera sostenibile.
ASSOCIAZIONE ITALIANA FISIOTERAPISTI – A.I.Fi. BASILICATA
……………….Siamo sempre piu’ nel mondo del ridicolo…. ormai gli elettromedicali li compri.. VIA INTERNET, ALL’IPERCOOP, DAI NEGOZO SPORTIVI… Penso ci siano altre priorita’. sd
se è per questo puoi comprare anche esplosivi su internet…forse non hai capito la questione.
Scusate sono un collega toscano, e vorrei mettervi al corrente che nella nostra beneamata regione sono ormai 10 anni ovvero dall’entrata in vigore della legge del 2001 sul profilo professionale del fisioterapista, che gli studi fisioterapici si aprono con una D.I.A. e planimetria allegata.Fermo restando che al termine del corso di Laurea c’e’ un ESAME di STATO che abilita alla professione, il professionista lavorera’ in scienza e coscienza come qualsiasi altro rispondendo dei proprio errori di fronte alla legge. Inoltre stara’ all’ASL locale controllare insieme ai NAS , i vari operatori sul territorio.