Aspat Basilicata: Delibera sui tetti di spesa ha profili di illegittimità e non recepisce Sentenza Consiglio di Stato”. Lo conferma il “Parere Pro Veritate” redatto da uno studio legale. Di seguito la nota integrale.
La DGR n. 482/2022 (tetti di spesa per strutture specialistica ambulatoriale) non recepisce la Sentenza del Consiglio di Stato e contiene profili di illegittimità che ne impongono l’integrale annullamento. Lo sostiene l’ASPAT Basilicata che ha diffuso il “Parere pro veritate” redatto dagli Avv.ti Bonito Oliva e Francesco Buscicchio, in merito all’annullamento della stessa DGR chiedendo, pertanto, alla Giunta Regionale di rimuovere immediatamente, con effetto retroattivo, lo stesso provvedimento.
Quanto alla sentenza del Consiglio di Stato n. 8161/2022, che pure reca considerazioni di particolare interesse in ordine all’attività di programmazione della spesa sanitaria regionale, di cui si fa riferimento nella delibera, essa non ha indicato il criterio del “consuntivo 2014” , come erroneamente dichiarato dalla Regione Basilicata, quale strumento da utilizzare in sostituzione dei parametri attualmente impiegati per gli anni 2019 e 2020 e, pertanto, tra gli effetti conformativi della sentenza non può essere annoverato anche quello di dover utilizzare, in sede di (ri)determinazione dei tetti di spesa per le cennate annualità, il criterio in questione. Pertanto – come ribadisce il “parere pro veritate”, non si intravede la sussistenza di alcun vincolo riveniente dalla sentenza n. 8161/2021 resa dal Consiglio di Stato che possa imporre, anche solo indirettamente, alla Regione Basilicata di ricorrere, per l’anno 2022, al criterio del “consuntivo 2014”.
Le Associazioni di categoria, il 5 agosto u.s. avevano formulato una proposta che, nel fare proprie le sollecitazioni provenienti dalla Regione Basilicata, garantivano la rinuncia ad azioni giudiziarie relative alla remunerazione delle prestazioni erogate ed erogande nel 2022, a condizione, che il ritiro della DGR n. 482/2022 fosse “immediato”.
Va evidenziato, – sottolinea la presidente ASPAT Basilicata Antonia Losacco – che l’applicazione di un criterio, quello del “consuntivo 2014”, fatto proprio dalla DGR n. 482/2022, determinerebbe le seguenti conseguenze:
(I) Il mancato ritiro della delibera produrrebbe ulteriore contenzioso.
(II) si conferirebbe attualità ad un criterio, quello del “consuntivo 2014”, oramai superato e non più definibile quale “fotografia” di una situazione che, inevitabilmente, risulta ben differente rispetto a quella dell’anno 2022;
(III) le Strutture che, successivamente al 2014, hanno prodotto un volume inferiore di prestazioni rispetto a quell’anno, si vedrebbero attribuire un tetto non confacente alla effettiva dinamica produttiva ed alla domanda di prestazioni ad Esse inoltrata;
(IV) specularmente, le Strutture che hanno prodotto un volume di prestazioni progressivamente superiore rispetto all’anno 2014, vedrebbero, ancora una volta, “retroagire” la determinazione del proprio tetto ad un momento storico non più attuale ed ingiustamente più sfavorevole;
(V) si abbatterebbe qualsiasi profilo di concorrenzialità tra le Strutture, riproducendo le coordinate di uno stato di fatto (quello relativo al 2014) non certo attuale e/o valorizzabile rispetto alla realtà attuale;
L’Associazione segnala, inoltre che, nel corso del tavolo tecnico tenutosi il 23 agosto u.s., tra l’altro, si sono registrati momenti di tensione nel momento in cui la delegata dell’ ASPAT Basilicata ha tentato (non riuscendoci, infine) di leggere il contenuto di una dichiarazione relativa all’oggetto dell’incontro anticipato tramite PEC, auspicando che le prossime occasioni di incontro siano connotate da un atteggiamento autenticamente costruttivo ed improntato al pieno ascolto delle ragioni di tutti i partecipanti alle stesse.
Tale circostanza – afferma Losacco – mal si coniuga con lo spirito costruttivo che dovrebbe permeare le occasioni di dialogo tra le parti pubbliche e quelle private.
L’Aspat Basilicata ribadisce la necessità di ritirare con effetti retroattivi la DGR n. 482/2022 precondizione per poter dar vita a qualsivoglia forma di concertazione che non risenta dei vizi metodologici e di merito che connotano la DGR n. 482/2022. Infine l’associazione con il consueto spirito collaborativo e costruttivo spera nel superamento di qualsiasi ostacolo tecnico addotto dagli esperti della Regione Basilicata e che con il conforto anche del parere legale, si possa procedere all’immediato annullamento in autotutela della DGR n. 482/2022, per recuperare la dovuta serenità e passare a normare la presente e le future annualità.
Per la specialistica ambulatoriale la Regione deve adottare provvedimenti strutturali e risolutivi , nel rispetto della cornice normativa e della tenuta sociale, e non intervenire in maniera punitiva per alcuni e garantista per altri.
Giova sottolineare che il mancato ritiro del provvedimento non danneggia solo le strutture sanitarie ma soprattutto il cittadino fruitore dei servizi che non vede soddisfatto il suo bisogno di salute, ne tanto meno aiuta al superamento delle liste di attesa che per molte prestazioni hanno raggiunto tempi di attesa biblici.