La UIL FPL Basilicata, per il tramite del proprio legale, già dal mese di Marzo scorso aveva intrapreso una battaglia diffidando le Aziende Sanitarie e gli altri enti locali al fine di far erogare lo straordinario festivo infrasettimanale, nonché per richiedere il pagamento dell’indennità festiva con gli arretrati degli ultimi 5 anni. Difatti molte Aziende Sanitarie ed enti locali, senza alcuna motivazione, si sono limitate a pagare solo il lavoro straordinario senza riconoscere la giusta indennità festiva. In alcuni casi le stesse riconoscevano il riposo compensativo. Con l’ordinanza n. 1505 del 25 gennaio 2021, la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto, secondo il quale il lavoro svolto nei giorni festivi infrasettimanali dal personale sanitario turnista dà diritto alla retribuzione del lavoro straordinario, o, in alternativa, al riposo compensativo, oltreché alle indennità di turno e per servizio prestato nel giorno festivo. In questo modo viene finalmente ripristinata la corretta lettura delle norme contrattuali, che era stata messa in discussione a seguito di alcuni pareri ARAN che recitano che “[….] il personale c.d. “turnista” che si trova a dover lavorare il festivo infrasettimanale, […] ha diritto esclusivamente alla specifica indennità prevista dall’art. 86, comma 13, del CCNL comparto sanità 2016-2018 per il personale del comparto che presti servizio in turno in giorno festivo. La scrivente esprime grande soddisfazione per il pronunciamento della Corte che mette fine ad interpretazioni unilaterali palesemente infondate alle quali diverse Aziende Sanitarie ed enti locali hanno dato applicazione negli ultimi anni, ai danni dei lavoratori turnisti. Ci siamo già attivati per richiedere alle Aziende Sanitarie ed agli enti locali, ove queste situazioni si siano verificate, il ripristino del diritto dei lavoratori al corretto trattamento di questo istituto, e il recupero di quanto non è stato riconosciuto negli anni precedenti.