Il Segretario Provinciale della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, Antonio Fedele, in una nota commenta il commissariamento di Asp, Asm e ospedale San Carlo di Potenza. Di seguito la nota integrale e la lettera inviata al Al Ministro della Salute, al Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e Alla Corte dei Conti della Regione Basilicata. Di seguito la nota integrale.
La Giunta Regionale di Basilicata, nei giorni scorsi, ha proceduto a commissariare le Aziende Sanitarie Locali di Matera e di Potenza e l’Azienda Ospedaliera “San Carlo” di Potenza.
La scrivente organizzazione sindacale ha trasmesso al Ministro della Salute, all’Autorità Nazionale Anticorruzione e alla Corte dei Conti della Regione Basilicata una lettera nella quale si spiegano le ragioni secondo le quali la Giunta della Regione di Basilicata non poteva, ad avviso della nostra Federazione, procedere al predetto commissariamento
Infatti, dalla lettura delle delibere di Giunta Regionale non si evince alcuna esigenza realmente straordinaria che imponesse il ricorso ad una figura diversa (ma solo formalmente) da quella del Direttore Generale.
Inoltre, il Commissario dell’Azienda Ospedaliera “San Carlo” di Potenza aveva superato il 65° anno di età alla scadenza dell’Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 28.11.2017.
In tal modo è stata violata la norma contenuta nella disposizione dell’art. 1 – comma 3 – del Decreto Legislativo n. 171/2016 che vieta l’ammissione di soggetti ultra sessantacinquenni alla selezione per incarichi di Direttore Generale.
Per di più, sembrerebbe che il Commissario dell’Azienda Ospedaliera “San Carlo” fosse stato collocato in pensione ancor prima della data di scadenza del bando.
La normativa che regolamenta la materia degli “incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza” persegue lo scopo di evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarico sia utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in pensione, aggirando di fatto lo stesso istituto delle quiescenza e impedendo che gli incarichi di vertice siano occupati dai giovani.
A tal proposito, la c.d. Circolare Madia (n. 6/2014) precisa che: “il legislatore ha voluto perseguire gli obiettivi sopra ricordati, vietando il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi e cariche che, indipendentemente dalla loro natura formale, consentono di svolgere ruoli rilevanti al vertice della amministrazioni”.
La Giunta Regionale di Basilicata, invece, travestendo i Direttori Generali in “formali” commissari in salsa lucana, ha pensato bene di aggirare le norme che vietano espressamente di conferire l’incarico di Direttore Generale a soggetti in quiescenza.
La questione delle nomine di “sostanziali” Direttori Generali, camuffati con le sembianze di “formali” Commissari di Aziende sanitarie pubbliche, è stata già affrontata dal Dott. Raffaele Cantone, Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Con la delibera n. 66 del 02.09.2015, il suddetto Presidente ha compiuto una puntuale e rigorosa disamina riguardante la nomina di Commissari di Aziende Sanitarie della Regione Calabria, molto attinente al caso delle nomine commissariali lucane.
Dalla lettura di detta delibera si evince facilmente che le “considerazioni sulla identità delle due figure, così come delineate dalla normativa regionale, potrebbe essere più che sufficiente per supportare l’affermazione che il commissario straordinario vada considerato funzionalmente equiparato al Direttore Generale”.
Perciò, la delibera dell’ANAC in questione stabilisce che: “sussiste l’inconferibilità per l’incarico di commissario straordinario dott. (omissis) e, di conseguenza, ai sensi dell’art. 17 del d. lgs. n. 39 del 2013, l’atto di conferimento dell’incarico ed il relativo contratto devono essere considerati nulli, con i conseguenti obblighi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione della regione Calabria di procedere alla contestazione della inconferibilità ai sensi dell’art. 15 del medesimo d. lgs. 39/2013”.
L’anomala nomina dei commissari dei vertici degli enti sanitari di Basilicata mette in evidenza un ulteriore delirio di onnipotenza consumato dal governo regionale e dai loro asserviti e stagionati burocrati, che, violando le norme nazionali, hanno proceduto al commissariamento, senza che ne ricorresse alcuna esigenza straordinaria, nominando soggetti ultra sessantacinquenni e pensionati.
Perciò, la scrivente organizzazione sindacale esprime il senso di scoramento delle lavoratrici e dei lavoratori rappresentati che sono stanchi di assistere a continue violazioni di norme nel settore della sanità pubblica regionale di Basilicata.
Tali incivili comportamenti mortificano lo stato di diritto e le giovani generazioni, costrette a fare le valigie per ricoprire incarichi di vertice della pubblica amministrazione al di fuori della loro terra natia, occupata stabilmente da giurassici funzionari.
Al Ministro della Salute
Via Lungotevere Ripa, 1
00153 – Roma
Al Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
Via Marco Minghetti, 10
00187 – Roma
Alla Corte dei Conti della Regione Basilicata
Viale del Basento, 78
85100 – Potenza
Oggetto: segnalazione di mancato rispetto della normativa che disciplina la nomina dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e dell’Azienda Ospedaliera della Basilicata.
La scrivente organizzazione sindacale segnala agli Organi in indirizzo, ognuno per la parte di propria competenza, le anomalie che, secondo le interpretazioni normative di questa Federazione, caratterizzano le modalità utilizzate dalla Giunta Regionale di Basilicata per la nomina dei Commissari delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della predetta regione.
Sulla G.U. – 4^ Serie speciale – del 28 novembre 2017, n. 91 veniva pubblicato l’avviso della Regione Basilicata riguardante : “Aggiornamento dell’elenco regionale degli aspiranti idonei alla nomina di Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP), dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM), dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza (AOR) e dell’elenco regionale degli aspiranti idonei alla nomina di Direttore Generale dell’IRCCS “Centro di Riferimento Oncologico Basilicata (C.R.O.B.) di Rionero in Vulture approvati con DGR n. 17 dell’8.01.2015” (si allega copia dell’Avviso come DOC. N. 1).
Detto avviso veniva emanato poiché, alla data del 19.01.2018, scadevano gli incarichi di Direttori Generali delle Amministrazioni in questione, conferiti nel gennaio 2015.
Pertanto, la Giunta Regionale avviava la procedura ordinaria per il conferimento dei nuovi incarichi di Direttore Generale delle strutture sanitarie regionali non ravvisando nessuna delle ipotesi straordinarie, previste dalle norme che disciplinano la materia, che impongono, in caso di decadenza dall’incarico, la nomina di un Commissario: incompatibilità, sospensione, revoca, vacanza.
Nonostante l’assenza di cause straordinarie e/o emergenziali, con D.G.R. n. 45, n. 46 e n. 47 del 22 gennaio 2018, che si allegano in copia (DOC. N. 2, DOC. N. 3, DOC. N.4), la Giunta Regionale di Basilicata provvedeva a commissariare rispettivamente l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera e l’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza.
Invece, con D.G.R. n. 48 del 22 gennaio 2018, allegata in copia (DOC. N. 5), la stessa Giunta disponeva la nomina del Direttore Generale dell’I.R.C.C.S. CROB di Rionero in Vulture (PZ).
Occorre sottolineare che la nozione di commissariamento implica la debolezza e l’incertezza delle istituzioni ordinarie che, per vari motivi, non riescono a produrre decisioni tempestive ed efficaci ed implica, al contempo, che ad esse si sovrapponga una superiore volontà (il “commissario”) che spinge le istituzioni riluttanti ad agire e a realizzare gli obiettivi necessari.
Terminata la narrazione dei fatti, la scrivente organizzazione sindacale ritiene far presente, agli Organi in indirizzo, alcune valutazioni sul mancato rispetto della normativa che disciplina la materia di che trattasi.
Si ribadisce che la Giunta Regionale di Basilicata non poteva procedere al Commissariamento delle strutture pubbliche regionali.
Infatti, non veniva descritta nessuna situazione di emergenza oggettiva tale da determinare il ricorso a poteri speciali per raggiungere gli obiettivi che potevano, e possono, essere conseguiti nominando i Direttori Generali, alla conclusione della fase ordinaria del procedimento iniziato con l’emanazione del relativo Avviso, pubblicato in G.U.
Inoltre, il Commissario dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza ha compiuto 65 anni di età il 18.03.2017 e, pertanto, non può essere inserito nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Infatti, l’art. 1 – comma 3 – del Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s. m. e i. prevede che : “………Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto sessantacinque anni di età in possesso di:……..”
La suddetta norma, contenuta nel D. Lgs. n. 171/2016 e s. m. e i., non poteva, e non può, essere disattesa come invece faceva la Giunta Regionale di Basilicata adottando la D.G.R. n. 8 del 12 gennaio 2018 (si allega copia) (DOC. N. 6), con la quale aggiornava gli elenchi regionali degli aspiranti idonei alla nomina di Direttore Generale degli Enti pubblici di cui di discute.
Negli elenchi dei nominativi, contenuti negli allegati 1 e 2 alla suddetta D.G.R., risulta inserito il Dott. Maglietta che, alla scadenza del bando, aveva già compiuto 65 anni di età.
La questione circa l’inconferibilità dell’incarico di Commissario presso Enti del Servizio Sanitario Nazionale è già stata affrontata dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che, con delibera n. 66 del 2 settembre 2015, allegata in copia (DOC. N. 7), chiariva molti lati oscuri circa la possibilità di confusione fra le funzioni svolte in concreto dai Direttori Generali e quelle svolte dai Commissari.
Si riportano alcuni passi illuminanti della suddetta delibera dell’ANAC, molto attinenti rispetto alla questione prospettata per il caso delle nomine lucane:
“Quanto detto, però, non impone affatto di utilizzare un rigido criterio nominalistico da parte dell’interprete e, quindi, di far riferimento al solo, mero ruolo formale assunto dai soggetti nell’ambito. Un’impostazione di tal tipo, oltre ad apparire rigidamente formalistica, consentirebbe un facile aggiramento di una norma che, come si è poca sopra osservato, è di diretta attuazione di un fondamentale principio costituzionale, cioè del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione.
Basterebbe, cioè, cambiare il nome formale per rendere inapplicabile una norma……..
Bisogna, quindi valutare in concreto se le funzioni svolte possano rientrare in una di quelle tipologie indicate dal legislatore.
La necessità di far riferimento alle attività in concreto svolte, deriva, oltre che da un generale principio di razionalità che deve guidare l’interprete, anche dalla medesima lettera sia della legge delega che dalla norma delegata, che non fa generico riferimento al ruolo formale assunto all’interno delle aziende sanitarie ma all”incarico” svolto, incentrando, cioè, l’attenzione sulle funzioni concretamente assunte.
……………………La circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante: “…………………………….”;
diversamente, quindi, da quanto sostenuto, a tale disposizione – fra l’altro non contenuta in una norma ma in una circolare che, come è noto, non è una atto normativo, non pare potersi riconoscersi alcuna portata generale atta ad escludere l’applicazione, al caso in esame, dell’art. 8 del d. lgs. n. 39/2013…….
…..Affermato, dunque, il principio secondo cui per stabilire se a un soggetto deve essere riconosciuto il ruolo di direttore generale occorre verificare le specifiche funzioni e non la formale denominazione data dall’autorità che attribuisce l’incarico, bisogna adesso considerare se il commissario straordinario dell’ASP di (omissis) possa essere ritenuto a tutti gli effetti un direttore generale.
E per far questo bisogna far riferimento sia alle norme giuridiche che prevedono la nomina del commissario straordinario sia, eventualmente ed in seconda battuta, all’atto di nomina del commissario in questione.
Sotto il primo profilo è indispensabile partire dalla normativa regionale della Calabria ed in primo luogo dall’art. 20 della legge regionale n. 29 del 2002, significatamente rubricato “nomina dei direttori generali” che al suo terzo comma stabilisce che “per esigenze di carattere straordinario possono essere nominati dalla Giunta commissari nelle aziende sanitarie ed in quelle ospedaliere….”
Se è vero che la rubrica dell’articolo e la sedes scelta per posizionare una norma non hanno alcuna efficacia ermeneutica dirimente, è altrettanto vero che esse possono fornire un ausilio all’interprete e, nel caso in esame, dimostrano come il commissario straordinario sia una vera e propria alternativa al direttore generale, tanto che i criteri della sua nomina vengono previsti nella norma originariamente dedicata alla nomina dei direttori generali.
E questa equiparazione risulta ancora più netta se si fa riferimento al comma 3-bis della stessa norma che testualmente recita : “Le disposizioni di cui all’art. 14 commi 1 e 2 della l.r. n. 11/2004 e smi trovano applicazione anche nei confronti dei commissari, ai quali è corrisposto lo stesso trattamento economico previsto dalla vigente normativa per i direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere”.
L’identità degli emolumenti economici fornisce un ulteriore tassello dimostrativo dell’identità funzionale delle due cariche, ma sono i rinvii alle disposizioni dell’art. 14 della legge regionale del 2014 che consentono di risolvere ogni dubbio.
Attraverso tale rinvio si attribuiscono, infatti al commissario gli stessi (ed amplissimi) poteri del direttore generale …………………..e gli assicura la collaborazione, con un ruolo di evidente sovraordinazione, delle figure apicali dell’azienda……. secondo cui nell’esercizio delle sue funzioni, il direttore generale è coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario e si avvale del collegio di direzione.
Rispetto a tali identità che riguardano le funzioni, i poteri, i rapporti con gli uffici e persino gli emolumenti non può certo ritenersi in alcun modo significativa la diversa – e di certo più breve ma che può giungere fino ad un anno – durata del commissario rispetto al direttore generale né i diversi criteri di nomina
Queste brevi considerazioni sulla identità delle due figure, così come delineate dalla normativa regionale, potrebbero essere più che sufficienti per supportare l’affermazione che il commissario straordinario vada considerato funzionalmente equiparato al direttore generale.
L’esame del decreto della giunta regionale che, nel caso di specie, ha nominato il dott. (omissis) commissario straordinario fornisce, però, un’ulteriore e definitiva conferma del fatto che sia stato nominato sostanzialmente un direttore generale.
………………….. la motivazione adottata dimostra come non vi è alcuna esigenza realmente straordinaria per ricorrere ad una figura diversa da quella del direttore generale ovvero ostativa dell’applicazione dell’art. 14, comma 6, della l. r. 11/2014 per i casi di vacanza, assenza o impedimento del direttore generale.
…………..Vi è, quindi la sostanziale ammissione che vi sono, di fatto, nominati sette direttori generali, sia pure con un termine di durata più breve.
Alla luce delle su esposte considerazione il Presidente dell’ANAC deliberava:
“Sussiste l’inconferibilità per l’incarico di commissario straordinario dott. (omissis) e, di conseguenza, ai sensi dell’art. 17 del d. lgs. n. 39 del 2013, l’atto di conferimento dell’incarico ed il relativo contratto devono essere considerati nulli, con i conseguenti obblighi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione della Calabria di procedere alla contestazione della inconferibilità ai sensi dell’art. 15 del medesimo d. lgs. 39/2013.”
Il caso trattato dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione presenta molte similitudini con la nomina dei commissari delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere lucane.
Infatti, nei decreti di nomina dei commissari lucani non è stata rappresentata nessuna esigenza realmente straordinaria che imponeva il commissariamento degli Enti in questione.
Tanto è vero che la Giunta Regionale di Basilicata aveva proceduto ad attivare la prassi ordinaria per la nomina dei Direttori Generali mediante l’emanazione dell’apposito avviso, pubblicato in G.U.
L’esame dei decreti di nomina della Giunta Regionale di Basilicata mostra la definitiva conferma del fatto che venivano nominati sostanzialmente dei direttori generali :
“…..2) DI PROCEDERE ALLA NOMINA DEL COMMISSARIO del………………- con i poteri del Direttore Generale…”
A sommesso avviso della scrivente organizzazione sindacale il maldestro tentativo di aggirare le norme, che impediscono di conferire gli incarichi di Direttore Generale (camuffati da Commissari), non è stato raggiunto dalla Giunta Regionale.
Infatti, detto organo non ha rispettato la norma contenuta nell’art. 1- comma 3 – del D. Lgs. n. 171/2016 e s.m. e i. che impedisce la candidatura a Direttore Generale degli enti del servizio sanitario pubblico a coloro i quali abbiano compiuto sessantacinque anni di età.
Inoltre, la Circolare n. 6 del 04.12.2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, invocata dalla Giunta Regionale di Basilicata per conferire l’incarico di Commissario all’Azienda Ospedaliera “San Carlo” di Potenza a soggetto che aveva compiuto 65 anni di età alla data del 18 marzo 2017, al punto 4. – Incarichi Vietati – così recita: “………Il legislatore ha voluto perseguire gli obiettivi sopra ricordati, vietando il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi e cariche che, indipendentemente dalla loro natura formale, consentono di svolgere ruoli rilevanti al vertice delle amministrazioni.”
Quindi, molto probabilmente il Dott. Maglietta, oltre ad aver compiuto 65 anni di età, si trovava, e si trova, anche in posizione di quiescenza dalla struttura sanitaria pubblica da cui dipendeva.
Il ricorso alla nomina di una Commissario formale, in salsa lucana, ma che di fatto svolge poteri, compiti e funzioni di Direttore Generale, rappresenta la volontà di aggirare le norme che impediscono ai sessantacinquenni e al personale in pensione di aspirare agli incarichi di vertice delle amministrazioni pubbliche.
Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede un intervento degli organi in indirizzo, ognuno per la parte di propra competenza, per verificare se la Giunta Regionale di Basilicata ha rispettato le norme che disciplinano la materia.
In particolare al Ministro della Salute si invoca di esercitare i suoi poteri , previsti dall norma contenuta nel dispositivo dell’art. 3 bis del D. Lgs. n. 229/1999, al fine di giungere alla nomina dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Basilicata, i cui incarichi sono scaduti il 19.01.2018.
La scrivente organizzazione sindacale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa che disciplina la materia della trasparenza degli atti della pubblica amministrazione, chiede di essere messa a conoscenza dei provvedimenti che Codesti Spettabili Organi riterranno di adottare.
Distinti saluti.