Il dipartimento Politiche della persona della Regione Basilicata ha emanato una disposizione, rivolta alle strutture sanitarie lucane, contenente misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, il provvedimento prevede la sospensione con decorrenza immediata e sino al prossimo 3 aprile dei ricoveri programmati medici e chirurgici nelle strutture pubbliche, saranno possibili solo quelli urgenti provenienti dal pronto soccorso. Sospesi altresì esami strumentali diagnostici e operativi, visite ambulatoriali, day service, diagnostica laboratoristica, ad accezione delle richieste recanti le motivazioni d’urgenza quali piani terapeutici, somministrazioni di farmacoterapia come la chemioterapia, le prestazioni di dialisi, la radioterapia, la Pet-Tac, le donazioni di sangue e tutte le altre prestazioni che non sono differibili senza potenziale danno ai pazienti.
Il personale sanitario medico e non medico resosi disponibile potrà essere utilizzato dalle aziende sanitarie a supporto delle unità impegnate nei piani di emergenza da Covid-19.
Sono sospese le attività di front office dei Centri unici di prenotazione, fatta eccezione per i pagamenti dei ticket relativi a prestazioni urgenti rivolti a pazienti non esenti. Le prenotazioni potranno essere effettuate attraverso l’utilizzo dei call center e per via telematica.
Nelle strutture sanitarie pubbliche e private l’accesso sarà consentito esclusivamente durante l’orario di visita a un solo visitatore per paziente, così come potrà essere solo uno l’accompagnatore nel caso di prestazioni ambulatoriali o di day service non differibili.
Non potranno accedere i tirocinanti, i volontari delle associazioni accreditate e tranne in casi d’urgenza neanche gli operatori di informazione scientifica dei farmaci e dei dispositivi medici.
Di seguito il testo integrale dell’ordinanza che riguarda la Sanità lucana.
Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – DISPOSIZIONE per il territorio della Regione Basilicata.
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto l’art. 2 del Decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS)” (di seguito DL 6/2020) che prevede le ulteriori misure di gestione dell’emergenza.
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 0 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.
Visti i Decreti del Presidente della Regione Basilicata n. 1 del giorno 23 Febbraio 2020, n.2 del giorno 27 Febbraio 2020 e n. 3 del giorno 8 Marzo 2020 recanti misure urgenti di prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Considerata l’emergenza sanitaria determinata dall’infezione da coronavirus CoViD-19 ed i conseguenti risvolti sull’assistenza ospedaliera che potrebbero determinare un brusco incremento dei ricoveri urgenti, anche in analogia a quanto si sta verificando in altre regioni italiane, al fine di garantire la disponibilità di un congruo numero di posti letto sia nelle degenze mediche che chirurgiche e del relativo personale.
Considerati i conseguenti risvolti sull’assistenza ambulatoriale, al fine di ridurre il sovraccarico di utenti e condizioni di sovraffollamento ln ambiente sanitario.
Ritenuto a scopo preventivo e prudenziale di dover attivare ogni utile iniziativa tesa a: ridurre il rischio di contagio attraverso misure di distanziamento sociale; ritardare il picco epidemico; ridurre l’entità del picco epidemico per evitare il collasso del SSN; distribuire le infezioni su un arco temporale più lungo, per consentire una migliore gestione dei casi sintomatici.
Si dispone
1. La sospensione con decorrenza immediata e sino al 3 aprile 2020 dei ricoveri programmati sia medici che chirurgici presso le strutture pubbliche.
2. La possibilità di effettuare solo ricoveri con carattere d’urgenza “non differibile” provenienti dal Pronto Soccorso. Tale sospensione è valida per tutti i ricoveri programmati ad eccezione dei ricoveri per pazienti oncologici. Tale sospensione è cogente per tutta l’attività in libera professione Intramoema.
3. La sospensione con decorrenza immediata e sino al 3 aprile 2020 delle seguenti attività:
a. Visite ambulatoriali;
b. Esami strumentali diagnostici e/o operativi;
c. Day service;
d. Diagnostica laboratoristica.
Sono fatte salve:
e. Le richieste recanti le motivazioni di urgenza (codice di priorità U), in particolare piani terapeutici, somministrazioni di farmacoterapia (chemioterapia, ecc.) e tutte quelle prestazioni che, ancorché programmate, non sono differibili senza potenziale danno al paziente (controlli post-chirurgici, ecc.);
f. Le prestazioni di dialisi;
g. Le prestazioni oncologiche-chemioterapiche;
h. La radioterapia;
i. Le PET-TAC;
j. Le donazioni sangue in ottemperanza alla circolare CNS n 638 del 6/03/2020.
Tale sospensione è vigente anche per tutta l’attività in libera professione intramoenia.
Si precisa inoltre che il personale sanitario medico e non medico resosi disponibile a seguito di tale sospensione potrà essere utilizzato dalle Direzioni Sanitarie Aziendali a supporto delle unità impegnate nei piani di emergenza da COVID-19.
4. La sospensione con decorrenza immediata e sino al 3 aprile 2020 delle attività front office dei CUP, fatta eccezione per i pagamenti dei ticket relativi a prestazioni urgenti rivolti a pazienti non esenti. Le prestazioni potranno essere prenotate attraverso l’utilizzo dei Call center aziendali e per via telematica.
5. L’adozione di provvedimenti tesi alla riduzione dei punti di accesso alle strutture di degenza e ambulatoriali, al fine di agevolare funzioni di controllo degli stessi, nel rispetto comunque delle prescrizioni di legge in tema di sicurezza sul lavoro e normativa antincendio.
6. Limitazioni dell’accesso a tutte le strutture sanitarie pubbliche e private ivi compresi gli enti ecclesiastici del Servizio Sanitario Regionale, con decorrenza immediata e sino al 3 aprile 2020, come di seguito specificato:
a. l’accesso ai reparti di degenza sarà consentito esclusivamente durante l’orario di visita ad un solo visitatore per paziente;
b. l’accesso agli ambulatori per le prestazioni ambulatoriali o di day service non differibili di cui al punto 2. sarà consentito ad un solo accompagnatore per paziente;
c. è sospeso fino al 3 aprile 2020 1’accesso degli operatori di informazione scientifica dei farmaci e dei dispositivi medici che non rivesta carattere d’urgenza;
d. l’accesso dei tirocinanti, con eccezione dei medici specializzandi ed i medici di medicina generale in formazione, è sospeso fino al 3 aprile 2020;
e. l’accesso dei volontari delle associazioni accreditate, fatta eccezione per quelle organizzate per supporto all’assistenza, è sospeso fino al 3 aprile 2020.
Si riporta di seguito una intervista video del direttore generale del dipartimento Politiche della persona, Ernesto Esposito
http://bit.ly/2wJwNU2