Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha emanato oggi la seguente ordinanza:
VISTO lo Statuto della Regione Puglia;
VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 e ss.mm.ii.;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.245 del 2 giugno 2020, con la quale si dispongono gli obblighi di segnalazione da altre regioni o dall’estero, per l’ingresso delle persone fisiche in Puglia.
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
CONSIDERATO che il medesimo dpcm: all’ articolo 4 dispone limitazioni agli spostamenti da e per l’estero con riferimento agli Stati e territori ivi meglio specificati; all’articolo 5 dispone obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nazionale dall’Estero con riferimento agli Stati e territori ivi meglio specificati; all’articolo 6, dispone la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario a seguito all’ingresso nel territorio nazionale dall’estero con riferimento agli Stati e territori ivi meglio specificati; all’articolo 7 dispone gli obblighi dei vettori e degli armatori; all’articolo 8 dispone in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera;
CONSIDERATO che i dati contenuti nell’ultimo rapporto di monitoraggio dell’emergenza epidemiologia da Covid-19, confermano la ripresa della circolazione virale, conseguente all’allentamento delle misure di restrizione della mobilità e all’incremento di rientri di pugliesi dall’estero e, in particolare – come emerge dalla nota del Dipartimento Promozione della Salute prot.n. AOO/005/0003337 – di rientri dopo soggiorni/vacanze, o vacanze studio, dalla Spagna, Malta e Grecia ove è stata registrata una più alta circolazione virale, anche nelle fasce più giovanili, come si evince dall’ abbassamento dell’età media dei nuovi casi (47% nella fascia di età 0-39 anni contro il 31% nel mese precedente);
CONSIDERATO che la tempestiva azione di contact tracing messa in atto dai Dipartimenti di Prevenzione, insieme ai presidi e alle misure di screening, continuano a garantire una diagnosi dell’infezione in fase precoce ed evitare – al momento – un nuovo sovraccarico sui servizi sanitari di assistenza;
CONSIDERATA, tuttavia, la necessità di prevedere specifiche misure urgenti di prevenzione e contenimento del contagio sul territorio regionale pugliese, in aggiunta alle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con il citato dpcm del 7 agosto 2020;
RITENUTO che, anche in considerazione dell’andamento dei focolai Covid-19 registrati nell’ultimo periodo proprio nei Paesi suindicati, è necessario adottare misure urgenti recanti l’obbligo di sorveglianza e isolamento per le persone fisiche residenti in Puglia che rientrano in Puglia dopo aver soggiornato per vacanza, o vacanza studio, in Spagna, Malta e Grecia;
RAVVISATA, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l’adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, estesa all’intero territorio regionale;
Sentito il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute,
emana la seguente ordinanza
Art. 1
Con decorrenza dal 12 agosto 2020, fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti all’articolo 4 del dpcm del 7 agosto 2020, nonché gli obblighi e le misure di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo dpcm, tutti i cittadini pugliesi che abbiano soggiornato o transitato, per vacanza, o vacanza – studio, in Spagna, Malta e Grecia, e che rientrino in Puglia presso la propria abitazione o dimora, con mezzi di trasporto pubblici o privati, hanno l’obbligo:
– di segnalare il loro arrivo e rendere le informazioni richieste, utilizzando l’apposito modello di auto-segnalazione disponibile sul sito istituzionale della Regione Puglia;
– di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
– di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;
– di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
– di rimanere raggiungibili per ogni attività di sorveglianza;
– in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.
Art.2
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 e all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.
La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. Viene comunicata e trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.
Del contenuto della presente ordinanza sarà data ampia diffusione sull’intero territorio regionale, a cura della Struttura “Comunicazione istituzionale”.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Bari, addì 11 agosto 2020
Michele Emiliano