Non compete al medico di medicina generale il giudizio di non idoneità al lavoro di soggetti “fragili”. I chiarimenti sono contenuti nella circolare n.13 del 4 settembre 2020 a firma congiunta dei Ministri della Salute e del Lavoro. I soggetti interessati dovranno presentare domanda al datore di lavoro e dovranno richiedere una visita o al medico competente del lavoro o al medico dell’Inail o ai servizi medico-legali dell’Asm. Non costituisce motivo di inidoneità al lavoro il solo criterio dell’età anagrafica.
Set 06