A giorni alterni si protesta perché la Asm non rimborsa i costi di trasporto per il dializzati che non si recano nel centro dialisi pubblico o privato più vicino alla residenza (salvo casi giustificati). Per sollevare inutili polveroni si ricorre al frusto argomento secondo cui altre aziende sanitarie si comporterebbero in modo diverso.
“Lo ripetiamo ancora una volta – dichiara il responsabile delle attività territoriali dell’ASM Vito Cilla – l’articolo 33 comma 2 lettera H della legge regionale 42 del 2009 con chiarezza dice che il dializzato non ha diritto al rimborso se, potendo utilizzare perché più vicina alla sua residenza una struttura di dialisi pubblica, si reca in un centro privato. Riportiamo il comma perché chi tenuto possa leggerlo (e magari comprenderlo): “h) nessun rimborso è altresì dovuto qualora, sussistendo la possibilità di dializzare presso Centri Dialisi funzionanti nel luogo di abituale domicilio o, comunque, presso strutture sanitarie più vicine al luogo di abituale domicilio, l’assistito ritenga di sottoporsi al trattamento dialitico presso strutture private convenzionate funzionanti nell’ambito della propria Azienda Sanitaria o presso Centri pubblici o privati convenzionati ricadenti nell’ambito territoriale di Aziende Sanitarie vicine”.
Purtuttavia -continua Cilla- per fugare ogni dubbio abbiamo tempo fa inviato e nelle scorse settimane sollecitato risposta ad un quesito inoltrato al competente Dipartimento politiche della persona della regione Basilicata. Attendiamo perciò una risposta. In ogni caso , per ottenere un rimborso, non si possono invocare i provvedimenti presi da altre Aziende sanitarie, senza conoscerne le specifiche casistiche e le motivazioni che li sorreggono. Ciò che è certo, è bene che tutti lo comprendano una buona volta, è che la ASM applicherà esclusivamente la norma regionale e gli indirizzi applicativi che arriveranno dal Dipartimento regionale”.
ok,ben fatto!