Per le prestazioni specialistiche è stata eliminata la quota aggiuntiva. Per la farmaceutica territoriale due i ticket aggiuntivi: un euro o due euro in base al reddito familiare.
La Regione Basilicata, a partire dal 1 luglio, elimina la quota fissa aggiuntiva a ricetta per la specialistica ambulatoriale introdotta dal governo nazionale nel 2011, fermo restando il pagamento della compartecipazione massima alla spesa sanitaria per ricetta (pari a 36,15 euro) a carico dei cittadini non esenti. Per la farmaceutica, si prevede un contributo minimo in base al reddito familiare: pari ad un euro per gli assistiti, e familiari a carico, con reddito familiare inferiore ad euro 8.263,31, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,00 per ogni figlio a carico (nuovo codice di esenzione regionale E05) e pari a due euro per gli assistiti, e familiari a carico, con reddito familiare superiore ad euro 8.263,31 incrementato ad euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,00 per ogni figlio a carico. Il codice di esenzione E05 comprende i beneficiari del programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale, il Copes. Per la farmaceutica territoriale, la quota fissa aggiuntiva di un euro a ricetta si applica anche agli assistiti con codice di esenzione E02 ed E04 e si conferma la quota fissa aggiuntiva pari a zero euro per i cittadini esenti (codice: Onn, Rnn, G01, G02, S01, S02, S03, L01, C01, C02, C03, C04, N01, V01, C05, C06, Mnn, G01 ed L04).
Dal 1 luglio, dunque, non saranno più valide le esenzioni per la farmaceutica rilasciate sulla base dell’Isee. Il medico prescrittore fino al prossimo 31 dicembre per consentire l’adeguamento dei sistemi informatici aziendali finalizzati al rilascio dell’attestato di esenzione dovrà indicare sulla ricetta il codice E05 dichiarato dall’assistito che, per autocertificare la posizione reddituale, dovrà apporre sul retro della ricetta la propria firma autografa. Successivamente, l’assistito dovrà recarsi presso l’azienda sanitaria territorialmente competente per ottenere il attestato di esenzione.
Il Dipartimento pubblicherà le informative sul sito istituzionale e invierà comunicazione alle rappresentanze delle categorie regionali interessate.