E adesso cosa potrebbe accadere alla Sanità del Materano?
Facendo seguito alle estenuanti battaglie in difesa della Sanità pubblica nel Materano (Ospedale di Tinchi in primis), di cui abbiamo ampiamente relazionato nei mesi scorsi essendo stato il nostro Comitato il primo a salire e occupare per circa sette mesi il tetto più alto del nosocomio pisticcese, è di ieri la notizia dell’inizio lavori presso la Commissione del Consiglio Regionale che dovrà approvare il nuovo piano sanitario proposto dall’Assessore alla Sanità della Regione Basilicata Attilio Martorano.
Ma è anche di questi giorni la notizia, da parte della Procura della Repubblica di Matera, di un rinvio a giudizio proprio del Direttore Generale ASM (Azienda Sanitaria del Materano) Dott. Vito Nicola Gaudiano, in ordine a presunti reati legati proprio alla sua specifica funzione.
La gravità di tali reati, se confermati in ambito processuale, è che potrebbero inficiare o rendere nulla ogni decisione adottata dalla stessa Direzione, compresa la chiusura dell’Ospedale di Tinchi, ma non solo.
Confidando nell’opera della Magistratura chiamata a far piena luce su tutto il quadro complessivo della Sanità pubblica nella provincia di Matera, e nella più sincera convinzione della presunzione d’innocenza degli imputati, alla luce di tali eventi ci chiediamo:
cos’altro potrà ancora accadere a tutto il comparto della Sanità del Materano?
Comitato Cittadiniattivi di Bernalda-Metaponto
il Presidente Domenico Eletto
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNAE Dl MATERA
AVVISO ALL ‘INDAGATO DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
INFORMAZIONE Dl GARANZIA E SUL DIRITTO DI DIFESA DELLA PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI
CON EVENTUAL£ NOMINA DEL DIFENSORE D’UFFICI0
(artt. 415 bis, 369, 369 bis, 97 c.p.p.)
II Pubblico Ministero Dr.ssa Rosanna M. DEFRAIA, Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Matera, In relazione al procedimento indicato in epigrafe nei confronti di:
• GAUDIANO Vito Nicola, nato a Matera il20.06.50, ivi residente alia via Cererie n. 50;
• MONTAGANO Giuseppe, nato a Napoli il 03.10.58, residente a Moliterno (PZ) alia via M.L.
King n. 23;
• MAGLIETTA Rocco Alessandro Giuseppe, nato a Corleto Perticara (PZ) il18.03.52, residente a Potenza alia via Rosica n. 29;
difesi di officio dall’avv. Michelangelo BONELLI del Foro di Matera con studio in Matera alia via A.M. Di Francia n. I, tel. 0835/240452 (difensore nominata. ex art. 97 c.p .. come modificatodal/a Legge 6 mat7:o 1001. n. 60.
INDAGATI
GAUDIANO Vito Nicola:
MONTAGANO Giuseppe:
MAGLIETTA Rocco Alessandro Giuseppe:
A) del reato di cui agli artt. 110, 323 c.p., perche, il MONTAGANO, quale Commissario, coni poteri del Direttore General e. dell’ Azienda Sanitaria Locale di Matera, nominato tale dal Presidente della Giunta Regionale di Basi Iicata in data 01.01.2009, in concorso con il MAGLIETTA, quale Direttore Generale del Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata con sede in Rionero in Vulture, in violazione di
legge e/o regolamento, procuravano intenzionalmente al GAUDIANO, il quale li istigava, un ingiusto vantaggio patrimoniale, sia perche evitavano al GAUDIANO di dimettersi dall’incarico di Direttore di Unita Operativa Complessa CRT Basi Iicata. sia perche gli consentivano di percepire mensilmente, quale Direttore Generale deii’Azienda Sanitaria Locale di Matera (nomina avvenuta in data 07.01.2009), carica che, permanendo Ia situazione di incompatibilita. non avrebbe potuto ricoprire, competenze
maggiqri rispeno a que lie che gli sarebbero spettate quale Direttore di Unita Operljtiva Complessa CRT Basilicata.
In particolare. avendo Ia Giunta Regionale con deliberazione n. 2224 del 29.12.2008. in prosieguo al 30.12.2008, nominato GAUDIANO Vito Nicola Direttore Generale deii’Azienda Sanitaria Locale di Matera: avendo Ia medesima Giunta, in data 01.01.2009 proceduto alia noniina di un Commissario della ASM. con i poteri del Direttore Generale. nelle more dell’accertamento dell’avvenuta rimozione da parte del dott. GAUDIANO dell’incompatibilitit alia predetta nomina, derivante dalla sussistenza di un
rapporto di lavoro dipendente con I’ Azienda Sanitaria Locale presso la quale sarebbero state esercitate le funzioni di Direttore Generale: consentivano al GAUDIANO di rimuovere la situazione di incompatibilitil in cui versava trasferendosi presso altra ASL in violazione della normativa che regolamenta la mobilità dei dirigenti medici. lnfatti. il dr. GAUDIANO Vito Nicola dapprima. in data
02.01.2009. qualificandosi Dirigente Medico della disciolta ASL n. 4. ed omettendo di precisare La PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il tribunale. Di rivestire in seno alia stessa ASL la carica di Direttore di Unita Operativa Complessa CRT Basilicata
chiedeva il trasferimento presso I’U.O. di Nefrologia e Dialisi deii’I.R.C.C.S. di Rionero in Vulture quindi, il dolt. MONTAGANO. nonostante con deliberazione n. 5 del 02.01.2009 avesse preso atto del rientro nell’organico aziendale del dr. Vito Gaudiano con le funzioni di Responsabile del CRl Basilicata, con deliberazione n. 1, adottata nella medesima data del 02.01.2009, attestando falsamente in premessa che il GAUDIANO era dipendente della ASL di Matera quale dirigente medico di Nefrologia e Dialisi, concedeva il nulla osta al trasferimento dello stesso GAUDIANO all’IRCCS di Rionero di Vulture, addirittura dando falsamente atto nella stessa delibera che con il trasferimento del dott. GAUDIANO si era reso vacante e disponibile nella dotazione organica aziendale n. I posto di dirigente medico disciplina di Nefrologia e Dialisi presso l’Unita Operativa di Nefrologia e Dialisi del Presidio
Ospedaliero “Madonna delle Grazie” di Matera, in realta mai precedentemente ricoperto dal dott. GAUDIANO; il GAUDIANO quindi trasmetteva aii’IRCCS di Rionero detto nulla osta, dichiarandosi contestualmente disponibile a ricoprire incarichi di staff; il dolt. MAGLIETTA adottava in data 05.01.2009 deliberazione n. 4 con Ia quale, dando alto della mancanza di posti vacanti di Dirigente Medico- disciplina di Nefrologia neii’Unita Operativa di Dialisi dell’ospedale di Rionero, deliberava di assumere il dolt. GAUDIANO per Ia copertura del posto di Dirigente Medico – Disciplina di Igiene e Organizzazione dei Servizi Ospedalieri, vacante nella Direzione Sanitaria deii’IRCS, precedentemente attestando la necessità del nuovo Direttore Generale di procedere ad una nuova riorganizzazione
funzionale del proprio assetto organizzativo, con Ia previsione di figzlre professionali altamente specializzate, in posizione di staff, destinate a support are le scelte a.fferenti Ia pianificazione strategica;
infine il dolt. GAUDIANO attestava al Presidente della Giunta Regionale di aver rimosso la incompatibilità di cui all’art. 3 comma 9 del D. Lgs. 502/92 e il Presidente della Giunta Regionale, coD.P.R.G. n. 2/2009, lo nominava definitivamente Direttore Generale deii’ASL di Matera.
Violazioni di Iegge e/o regolamento consistite:
per il MONTAGANO, oltre che nelle false attestazioni gia evidenziate, nell’aver rilasciato il nulla osta al trasferimento del dolt. GAUDIANO nonoslante fosse perfettamente .consapevole che, trattandosi di dirigente medico con incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20, co. 3 e 27, co. I lett. c) del C.C.N.L. vigente dell’ Area relativa
alla Dirigenza Medica, il suo trasferimento sarebbe stato possibile – con perdita di tale incarico – solo per area omogenea, per assumere incarico di direzione di struttura semplice o incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo;
per il MAGLIETTA nell’aver deliberato l’assunzione del. dolt. GAUDIANO presso l’IRCCS di Rionero, quale Dirigente Medico nella disciplina – del tutto eterogenea rispetto a quella di appartenenza – di lgiene e Organizzazione dei Servizi Ospedalieri, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20, co. 3 e 27, co. I lett. c) del C.C.N.L vigente deii’Area relativa alia Dirigenza Medica,
per ivi ricoprire incarico di staff, nonostante detta struttura di staff non fosse prevista nell’organico dell’lstituto dalle delibere n. 477 e 630 del2007 dell’Amministratore Unico del CROB di Rionero in Matera, dal 07.01.2009 fino ad oggi.
MONTAGANO Giuseppe: B) del reato di cui agli artt. 479, 61 n. 2 c.p., perche, al fine di commettere il reato sub A), nella Deliberazione n. I del 02.01.2009, adottata quale Commissario della ASL di Matera con i poteri di Direttore Generale, attestava falsamente in premessa che il GAUDIANO era dipendente della ASL di Matera quale dirigente medico di Nefrologia e Dialisi e che con il trasferimento del dott. GAUDIANO si rendeva vacante e disponibile nella dotazione organica aziendale n. 1 posto di dirigente medico disciplina di Nefrologia e Dialisi presso I’Unita Operativa di Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero “Madonna delle Grazie” di Matera, in realta precedentemente non ricoperto dal dott. GAUDIANO in Matera il 02.01.2009.
GAUDIANO Vito Nicola: C) del reato di cui agli artt. 56-610. 61 n. 9 c.p., perche. abusando dei poteri derivanti dalla sua carica di
Direttore Generale della ASL di Matera. mediante minaccia di ritorsioni disciplinari poi effettivamente messe in atto, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere l”infermiera ZUCCALA’ Giovanna a riferire quanta a sua conoscenza circa notizie pubblicate sulla stampa locale ed afferenti affermazioni fatte in sua (della ZUCCALA’) presenza circa il pagamento di somme di danaro da parte di un paziente materano per ottenere il trapianto di un rene, senza riuscire nel suo intento solo perche Ia
ZUCCALA’ si rifiutava di rispondere, trattandosi di fatti per i quali sapeva essere in corso un’indagine
della Procura;
D) del reato di cui all’ art. 586 c.p., percht!, dal reato di cui al capo che precede, derivavano a ZUCCALA’ Giovanna, quale conseguenza non voluta, lesioni personali lievissime, consistite in stato d’ansia, perle quali veniva giudicata non in condizioni di proseguire I ‘attivita lavorativa presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Matera in Matera il 06.05.2009.
AVVISA( ai sensi dell’ art. 415 bis c.p.p.)
– il/la predetto/a indagato/a e il/i difensore/i di fiducia l’ufficio sopra indicato
1) che sono concluse le indagini preliminari relative ai fatti sopra descritti, con l’avvertimento che Ia documentazione relativa aile stesse e depositata presso Ia segreteria del Pubblico Ministero e che l’indagato ed il difensore hanna facoltil di prendeme visione ed estrame copia;
2) che l’indagato ha facolt3, entro il !ermine di 20 giomi dalla notitica del presente atto, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine, nonche di presentarsi per rilasciare dichiarazioni spontanee ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.
informa l’indagato ( ai sensi degli art!. 369 e 369 bis c.p.p.)
che il presente atto vale anche quale lnformazione di Garanzia (369 c.p.p.) e che questo Ufficio sta procedendo ad indagini in ordine ai reati di cui sopra, con invito ad esercitare Ia facolta di nominare uno o due difensori di fiducia nella forme di legge, qualora non vi abbia già provveduto; che la difesa tecnica nel processo penale e obbligatoria e che all’indagato sono attribuiti i diritti e le facolta
previsti dall ‘art. I I I della Costituzione. dal Codice di Procedura Penale; dalle disposizioni di attuazione, coordinamento e transitorie del c.p.p.; dal regolamento per l’esecuzione del c.p.p.; da tutte le leggi modificative ed integrative. A tali testi normativi si fa integrale rinvio; specificatamente:
che l’indagato. ove non vi abbia già provveduto, ha facoltà di nominare uno o due difensori tli fiducia nelle forme di legge e in mancanza sarà assistito dol difensore di ufficio sopro indicato;
2. che. qualora non ricorrano i presupposti per riammissione al beneficio del patrocinio a spese delle Stato l’interessato ha l’obbligo di restituire il difensore d’uffici designatogli e in caso di insolvenza di procedere ad esecuzione forzata:
3. che. ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 217/90 e successive modifiche. l’indagato può chiedere al Giudice che precede di
essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Qualora versi nelle condizioni soggettive di cui all’ an. 3 della predetta legge
può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini della imposta
persona/e sui reddito. risultante dall’ultima dichiurazione, non superiore n £ 9.196,22. Se l’interessato convive con il coniugie e con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni
componeme dellla famigli ivi compreso l’istante. In tal caso, i limiti suindicati sono elevati di £ 1.032,91 per gnuno dei
familiari conviventi con l ‘interessato. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero all’imposta sostitutiva.
Si tiene conto del solo reddito personate nei procedimenti in cui gli interessi clef richiedente sono in conflitto con quelli
degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi). La relativa istanza deve essere completa dei documenti
indicati dall’art. 5 della medesima Legge:
-che al difensore competono di far valere i diritti che la legge riconosce all’imputato o alia persona sottoposta ad indagini, salvi
i casi in cui la legge dispone diversameme. L’imputato e la persona sonoposta ad indagini possono sempre togliere effetto all’atto compiuto dal difensore. con espressa dichiarazione contraria, purchè in relazione all’atto stesso sia intervenuto un
provvedimemo dd giudice (an. 99 c.p.p._l