Il Presidente Aps Adamo, Giovanni Sciannarella, in una nota commenta gli effetti negativi della legge 54 del 2006 sull’affido condiviso, che favorirebbe ancora nella sostanza l’affido esclusivo. Di seguito la nota integrale inviata alla nostra redazione.
A quasi 12 anni dall’approvazione della Legge 54/2006 sull’ affido condiviso nella maggioranza dei tribunali italiani, in realtà, si favorisce ancora (nella sostanza) l’affido esclusivo.
Riteniamo necessario questo comunicato dopo avere inoltrato al Presidente del Tribunale di Matera due richieste di incontro, la prima a Marzo e la seconda a Luglio, senza ottenere risposta alcuna. In realtà già al suo insediamento, nel mese di Gennaio del corrente anno avevamo invitato il signor Presidente al nostro convegno, teso ad illustrare la situazione in cui versano oggi i padri separati.
Essendo unici in Basilicata a promuovere iniziative e dibattiti sul tema riguardante i Padri Separati, speravamo di poter essere ricevuti dal Presidente, per poterci a Lui presentare in maniera ufficiale e discutere, seppure sommariamente, di Bigenitorialità, di Mantenimento Diretto e della possibilità di concordare Linee Guida chiare da poter presentare ai Nostri associati e, più in generale, ai padri separati.
Ricordiamo che in base a recenti statistiche, l’Italia è uno dei Paesi europei più sanzionati dalla CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), per violazione dell’articolo 8 che sancisce il diritto di tutti, e quindi anche del genitore non collocatario, ad avere una vita affettiva e familiare.
Sul tema è intervenuto il 2 ottobre 2015 il Consiglio d’Europa che, dopo mesi di intenso studio e audizioni di esperti internazionali, ha invitato con la Risoluzione 2079 tutti gli stati ad adeguarsi ai modelli dei paesi più progrediti (Svezia, Danimarca e Belgio) e a promuovere affidamenti che prevedano tempi di permanenza più o meno uguali (compresi comunque nel range 35-65%) presso mamma e papà a partire dal compimento del primo anno di età. Questo in base a ricerche che hanno documentato i benefici di un affido materialmente condiviso e dei danni di un affido nella sostanza monogenitoriale, come spesso accade in Italia.
Il diritto ad una autentica e concreta Bigenitorialità non può rimanere una mera clausola di stile, ha una sua finalità fondamentale per una sana crescita della prole, che ha bisogno di avere accanto entrambi i genitori, nessuno dei quali deve essere considerato di serie B.
Interessanti a tal proposito le Linee Guida della sezione famiglia del Tribunale di Brindisi, che, collegandosi alla sopracitata risoluzione del Consiglio d’Europa (che ha invitato gli stati membri a garantire effettiva uguaglianza tra genitori nei confronti dei propri figli e promuovere la “Sherid Residence”, – definita come quella forma di affidamento in cui la prole dopo la separazione dei loro genitori trascorre tempi paritetici presso il padre e la madre-), chiariscono che il “modello realmente bi-genitoriale “ tutela il superiore interesse del minore e trova fondamento in oltre 80 ricerche “effettuate con metodo longitudinale analizzando centinai di casi”. Così come si rileva che tali studi hanno evidenziato i danni che i minori patiscono per effetto di una frequentazione di uno dei due genitori per tempo inferiore ad un terzo del tempo totale (circostanza che si verifica quando un genitore ha contatti con i propri figli solo a weekend alternati e per uno/due pomeriggi a settimana), che nella realtà italiana rappresenta il 90% dei Casi.
Queste linee guida riportano nelle loro premesse un interessante studio del gennaio 2017 svolto in Svezia da Emma Fransson, che dimostra che i figli di genitori separati allevati in regime paritetico non accusano disagi maggiori dei figli di genitori non separati, a differenza di quanti crescono in regime di affidamento esclusivo.
Queste importanti considerazioni hanno portato diversi Tribunali ad attuare una più oculata e autentica applicazione dell’affidamento condiviso; così, per esempio, i Tribunali di Brindisi, Salerno, Perugia ecc. indica i principi generali a cui le coppie devono attenersi nella stesura degli accordi per una separazione consensuale da omologare o per una negoziazione assistita. Tanto al fine di tutelare il legittimo e concreto affidamento condiviso, nella evidente considerazione che il minore conserva il diritto ed ha l’esigenza di vivere appieno la sua vita con entrambi i genitori.
Riteniamo utili riportare alcuni di questi principi di indirizzo:
La residenza dei figli ha un valore prettamente anagrafico, non sussistendo nessuna differenza dal punto di vista giuridico tra genitore coresidente e l’altro; per gli stessi motivi la prole risulterà domiciliata presso entrambi i genitori;
Non dovrà più esserci il genitore “accudente” ed il genitore “ludico” del tempo libero, ma la frequentazione genitori-figli dovrà essere finalizzata alla partecipazione attiva, alla quotidianità dei figli, ai quali deve essere garantita pari opportunità di frequentazione del singolo genitore, così da garantire alla prole una presenza equilibrata dei genitori nella loro vita quotidiana.
Venendo a decadere La figura del genitore “collocatario”, l’assegnazione della casa coniugale rimarrà al suo proprietario e nel caso in cui sia in comproprietà tra i due coniugi, chi rimarrà ad abitarci verserà all’altro una quota corrispondente al 50% del valore della locazione di un appartamento di caratteristiche simili (oppure tale importo verrà decurtato dal mantenimento).
Per il mantenimento della prole si privilegia quello diretto, mentre la corresponsione di un assegno deve rimanere una forma residuale di mantenimento, con valenza perequativa.
Per quanto attiene le spese straordinarie, rilevato ancora a tutt’oggi il contrasto esistente nella giurisprudenza tra tipologie che vi rientrino o meno, si reputa giusto assegnare di già le spese prevedibili per intero ad uno dei due genitori, in base al loro reddito, mentre le imprevedibili saranno divise tra i due genitori in proporzione alle loro risorse economiche.
Le linee guida si soffermano anche sul tema dell’ascolto del minore e fanno rilevare giustamente la discrasia che sussiste tra l’art.337 octies Codice Civile, che subordina l’ascolto del minore alla valutazione aprioristica del giudice che deve stabilire se non sia manifestamente superflua, e l’art.315 bis Codice Civile che invece attribuisce al minore il diritto all’ascolto, senza ulteriori specificazioni, senza alcun condizionamento. Ebbene per il Tribunale di Brindisi bisogna optare per la versione di quest’ultimo articolo e pertanto non negare l’ascolto quando viene richiesto.
La scrivente associazione ritiene le Linee Guida sopra riportate di fondamentale importanza per l’attuazione di un concreto affidamento condiviso, superando lo schema tipico che ancora oggi vede la madre, in genere collocataria prevalente della prole, quale “genitore esclusivo”, riducendo la figura paterna al mero rango di colui a cui viene “concesso” di vedere per qualche ora durante la settimana i propri figli, così depauperati di una figura genitoriale importante per la loro equilibrata ed armoniosa crescita affettivo-relazionale.
Non può trascurarsi, infatti, che l’affidamento condiviso presuppone come sua base essenziale una genitorialità realmente cooperativa, collaborativa, con una paritaria condivisione del ruolo parentale, nel primario interesse dei figli minori che hanno il diritto, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei Genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Al contrario nella realtà quotidiana circa il 35% dei minori dopo la separazione della coppia genitoriale diventa “orfano di genitore vivo”. La maggior parte vede un genitore (nel 90% dei casi il padre) solo per poche ore durante la settimana. A tanto aggiungasi che non sono tanti i Tribunali che autorizzano il pernottamento della prole di età inferiore ai quattro anni presso il loro papà, recando quel grave pregiudizio sopra evidenziato.
Sono dati obiettivi che non possono e non devono essere trascurati. E’ per questo che auspichiamo che la nostra istanza possa essere ascoltata e che si possa insieme elaborare e perfezionare “Linee Guida” che garantiscano concretamente la costante e certa (e vorremmo dire necessaria) partecipazione del padre nella vita dei propri figli.