Ogni minore non accompagnato presente in Italia deve avere un tutore volontario: garantirglielo non è un auspicio o un semplice valore aggiunto del nostro sistema di accoglienza, bensì un dovere (Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza Carla Garlatti).
E’ dovere di noi tutti, dunque,specialmente in questo momento in cui un brutale conflitto armato sta infuocando l’Ucraina, assumerci la responsabilità di provvedere al benessere di bambini o ragazzi che giungono nel nostro Paese senza i genitori o senza adulti che ne esercitano la responsabilità legale.
Al fine di facilitare l’accoglienza e l’integrazione sul territorio dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), oltre che il coordinamento tra i servizi in una logica di collaborazione è necessario che privati cittadini che si rendano disponibili a diventare tutori “per proteggere il minore da qualsiasi azione o mancata azione potenzialmente nociva”.
Il tutore volontario assume la tutela di un minore straniero non accompagnato (Msna) o di più ‘minori’, nel numero massimo di tre. I suoi compiti sono: assicurare che sia garantito alla persona di minore età l’accesso ai diritti senza alcuna discriminazione; promuovere il benessere psicofisico della persona di minore età; seguire i percorsi di educazione e integrazione, verificando che si tenga conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni; vigilare sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione; amministrare l’eventuale patrimonio della persona di minore età. I minori non accompagnati sono collocati presso le strutture di accoglienza o le famiglie affidatarie.
Il Garante regionale della Basilicata rende noto che in data odierna ha pubblicato l’Avviso per la selezione di aspiranti tutori volontari invitando tutte le persone di buona volontà e tutti coloro che hanno già espresso l’intenzione di voler provvedere all’accoglienza dei bambini ucraini a partecipare alla formazione di cui all’avviso sopradetto.
Si auspica la partecipazione di tanti che potranno, anche in seguito a questa emergenza, rimanere a servizio di tanti minori che giungono nel nostro Paese da ogni parte del mondo e che vanno aiutati a crescere.
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI IDONEI A SVOLGERE LA FUNZIONE DI TUTORI LEGALI
DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI A TITOLO VOLONTARIO E GRATUITO
(art. 11 Legge 7 aprile 2017, n. 47)
VISTA la Legge 7 aprile 2017, n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” che, all’art. 11, dispone che siano stipulati appositi protocolli di intesa tra i Garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza e i Presidenti dei Tribunali per i Minorenni per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti esigenze.
VISTA la Legge regionale 29 giugno 2009, n. 18 “Istituzione del Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza” che, all’art. 2, comma 1, lett. l), prevede l’attivazione di corsi di formazione di persone idonee ad assumere funzioni di rappresentante dei minori e l’attività di consulenza nei confronti dei tutori e curatori.
VISTE le Linee Guida, predisposte dall’Autorità Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, che dettano i criteri per la selezione, formazione e iscrizione negli elenchi dei tutori volontari ex art.11 L. 47/2017, al fine di promuovere l’adozione di linee comuni di azione dei Garanti regionali e garantire un efficace ed effettivo esercizio della funzione tutoria sul territorio nazionale.
PRESO ATTO del Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 19 luglio 2017, tra il Garante regionale dell’infanzia e l’adolescenzae il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Potenza,che recepisce quanto disposto dalle Linee Guida, stabilendo gli obiettivi e le finalità nell’ambito delle rispettive competenze delle due Autorità operanti sul territorio regionale.
RITENUTO che, a seguito della sottoscrizione del Protocollo di Intesa sopra citato, il Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza della Basilicata intende avviare la procedura di selezione di tutori legali volontari di minori stranieri non accompagnati, in adempimento a quanto previsto dall’art. 11 Legge 7 aprile 2017, n.47.
Si precisa che:
a) per “minore straniero non accompagnato” si intende “lo straniero di età inferiore agli anni 18 che si trova, per qualsiasi causa nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale (art. 2, Legge n. 47/2017);
b) per “tutore volontario” si intende la persona che, a titolo gratuito e volontario, non solo voglia e sia in grado di rappresentare giuridicamente un minore straniero non accompagnato, ma sia anche una persona motivata e sensibile, attenta alla relazione con il minore, interprete dei suoi bisogni e dei suoi problemi.
Il tutore volontario, inoltre, a favore della persona di minore età:
– ne persegue il riconoscimento dei diritti senza alcuna discriminazione;
– ne promuove il benessere psicofisico;
– vigila sui percorsi di educazione e integrazione, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
– vigila sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione;
– ne amministra l’eventuale patrimonio.
ART. 1
REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. Possono presentare domanda le persone residenti e stabilmente domiciliate in Basilicata, in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) cittadinanza di altro Stato appartenente all’Unione europea con adeguata e comprovata conoscenza della lingua italiana;
c) cittadinanza di Stati non appartenenti all’Unione Europea o apolidi, in possesso di regolare titolo di soggiorno e con adeguata e comprovata conoscenza della lingua italiana;
d) compimento del venticinquesimo anno di età;
e) diploma di Scuola secondaria di secondo grado;
f) godimento dei diritti civili e politici;
g) non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
h) assenza di condizioni ostative previste dall’art. 350 c.c. In particolare:
– Avere libera amministrazione del proprio patrimonio;
– Non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale;
– Non essere stato rimosso da altra tutela;
– Non essere iscritto nel registro dei falliti;
– Avere una condotta ineccepibile, ossia idonea sotto il profilo morale;
– Avere disponibilità di tempo ed energie per realizzare la sua funzione;
– Non trovarsi in situazione di conflitto di interesse con la persona di minore età.
2. La mancanza deisuddetti requisiti determina l’inammissibilità della domanda.Il Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulle dichiarazioni rese.
3. Si considerano come particolarmente valide, al fine del supporto della propria candidatura, le esperienze formative e lavorative acquisite nell’ultimo quinquennio, nell’ambito di progetti legati all’assistenza ed accompagnamento dei minori stranieri non accompagnati.
ART. 2
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, secondo il modello allegato al presente Avviso,deve essere inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo garanteinfanziaeadolescenza@pec.consiglio.basilicata.it, corredata dei seguenti documenti:
– copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità;
– curriculum vitae, comprensivo dei dati anagrafici;
– copia della documentazione di cui all’art. 1.3.
Nell’oggetto dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Domanda di selezione come tutore volontario di minori stranieri non accompagnati a titolo gratuito”.
2. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, di cui al presente Avviso, ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, ivi compresa la gratuità dell’attività di tutore volontario.
ART. 3
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. La domanda di partecipazione deve essere inoltratadal giorno di pubblicazione del presente Avviso sul sito internet del Consiglio Regionale di Basilicata.
2. All’esito della procedura di selezione, l’Ufficio del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza avviserà i soggetti selezionati in merito all’inizio del corso di formazione obbligatoria
ART. 4
PROCEDURA SELETTIVA
1. L’Ufficio del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza verifica la completezza della domanda presentata e la conformità di ciascuna domanda ricevuta con i requisiti richiesti dal presente Avviso, tenendo conto di tutta la documentazione allegata.
2. Le domande verranno verificate in ordine cronologico rispetto al loro arrivo e per ciascuna domanda verrà istruito un fascicolo individuale.
3. Qualora la domanda fosse incompleta,l’Ufficio del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza ne darà comunicazione all’interessato che dovrà provvedere a integrarla nei termini che verranno indicati, a pena di inammissibilità della domanda.
4. A seguito di tale verifica, i candidati selezionati potranno essere invitatidal Garante dell’infanzia e dell’adolescenza a svolgere colloqui tesi a valutare le attitudini e le capacità personali, oltre che, nel caso di cittadini non italiani, la conoscenza della lingua italiana.
5. La procedura di selezione è effettuata dall’Ufficio del Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza.
ART. 5
ESITO DELLA SELEZIONE
1. L’esito della selezioneè pubblicato sulla pagina istituzionale del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza del sito internet del Consiglio regionale della Basilicata al seguente link:
https://www.consiglio.basilicata.it/pagina-organismo.html?id=204736
2. I candidati selezionati riceveranno indicazioni rispetto alle date programmate per la formazione obbligatoria.
3. Non sono selezionati, e quindi ammessi alla formazione, i candidati che non siano in possesso dei requisiti richiestidall’art. 1 del presente Avviso, nel caso in cui non sia pervenuta nei tempi richiesti l’integrazione delle domande incomplete, nonché qualora il candidato risulti non idoneo all’esito dell’eventuale colloquio disposto.
ART. 6
INFORMATIVA PER LA TUTELA E LA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati sono trattati ai sensi del Regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e utilizzati esclusivamente per le finalità del presente avviso e per le successive attività mirate ad assumere la tutela gratuita e volontaria di un minore straniero non accompagnato.
ART. 7
INFORMAZIONI GENERALI
Qualunque informazione inerente il presente Avviso potrà essere richiesta all’Ufficio del Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza ai seguenti recapiti pecgaranteinfanziaeadolescenza@pec.consiglio.basilicata.it e e-mail garanteinfanziaeadolescenza@consiglio.basilicata.itriportanti nell’oggetto la dicitura “Richiesta informazioni avviso tutori legali volontari”.