Maria Grazia Masella, Garante per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Matera in una nota affronta la questione dell’accertamento dell’età dei sedicenti migranti minori non accompagnati. Di seguito il testo integrale inviato alla nostra redazione.
La legislazione italiana in tema di minori stranieri non accompagnati è tra le più avanzate e progredite esistenti, in ragione di una salvaguardia estensiva del concetto di interesse del minore che trova fondamento nelle Convenzioni internazionali , in primis nella Convenzione dei diritti del fanciullo del 1989, e nel vasto sistema normativo nazionale di riferimento. Si segnalano anche gli interessanti “decisum” di merito e , in numero limitato alcune decisioni di legittimità.
Il complesso delle norme di tutela e delle statuizioni giurisprudenziali intorno al soggetto migrante minore disegnano, perciò, un inossidabile regime di favore per il migrante minore, con particolare evidenza nella norma sul divieto ‘generale’ di rimpatrio del soggetto minore migrante e sull’applicazione, meglio, estensione, del principio di non imputabilità in sede penale.
Se questo è il quadro normativo italiano di riferimento in raccordo con le norme internazionali anche penali di tutela della persona minore , viene in evidenza la questione dell’accertamento dell’effettiva età cronologica di chi- privo di documenti di identità- dichiari di essere minorenne, per assicurarsi, evidentemente, un regime a sé più favorevole, di trattamento giuridico, come sopra accennato.
Sorge, pertanto, la necessità da un lato di offrire tutela concreta ai minori e dall’altro di snidare tutte quelle situazioni di false dichiarazioni sull’età e sulle generalità che sostanziano un assetto di privilegio fino alla non imputabilità. Ciò comporta, inevitabilmente, un problema di certezza del diritto e della corretta esecuzione delle norme giuridiche, soprattutto penali (effettività e certezza delle pene).
Trattasi, invero, di problema enorme sia per la sicurezza sia per la convivenza e sia per la stessa gestione dei flussi e/o dell’erogazione dei benefici ai soggetti aventi ‘effettivo’diritto.
Se questo è il tema, e di certo non siamo pionieri nell’averlo cristallizzato, è anche vero che, a quanto pare, la scienza non aiuta, in quanto i metodi di accertamento dell’età cronologica dei sedicenti minori stranieri risultano incerti e/o non obiettivi, con un margine di errore ( assai elevato) che va da >2 a <2.
E’ passato più di un anno dalla pubblicazione di uno studio sull’uso forense dell’età biologica di Ludovico Benso e Silvano Milani cui ha fatto seguito una sentenza del Tribunale di Torino che si è occupata proprio “ dell’attività rivolta all’accertamento d’identità dei sedicenti minori” seguita da numerose convenzioni territorialmente sparse e protocolli d’intesa tra tribunali per i minorenni, gestori delle case di accoglienza e ASL territoriali, tra queste citiamo, ultimo, il protocollo d’intesa del Tribunale di Napoli, cui rimandiamo per gli approfondimenti del caso.
Come si vede, la proliferazione dei protocolli sul tema rimanda ad uno stato generale di confusione che sarà bene riordinare e chiarire per far luogo definitivamente e con modalità uniformi in tutto il Paese a criteri univoci e il più possibile obiettivi dell’accertamento dell’età e dell’identità dei sedicenti minori.
Perché è vero che
1.i concetti di età cronologica e biologica sono differenti,
2.l’età biologica non consente di stabilire con certezza quella cronologica,
3.il metodo di Greulich-Pyle largamente utilizzato nella prassi è tarato su referti di adolescenti anglosassoni della metà del secolo scorso e, pertanto, non è attendibile per la valutazione dell’età cronologica dei giovani migranti provenienti da Asia e Africa,
4.il processo di valutazione della maturità scheletrica varia da persona a persona in ragione sia del patrimonio genetico di ciascuno che delle condizioni ambientali di vita,
5.l’imprecisione nella valutazione del referto radiologico può incidere sulle conseguenze che se ne traggono, sia in ragione della qualità del referto radiografico che dell’abilità ed esperienza dell’operatore,
6.in ogni caso il referto radiologico deve tener conto della “variabilità biologica”di + due anni, che deve sempre essere indicata, pena l’inattendibilità scientifica del referto stesso.
Gli stessi autori, Benso e Milani, infatti, nello studio sopra citato, così concludevano: “la confusione concettuale tra imprecisione nella valutazione del grado di maturazione scheletrica e incertezza nella stima dell’età cronologica, è assai diffusa tra radiologi ed endocrinologi. Essa trasmette false certezze all’autorità giurisdizionale o di pubblica sicurezza che ha chiesto l’accertamento”.
Quindi, i metodi disponibili, dicono Benso e Milani, “consentono di collocare l’età dell’individuo in esame entro un range, la cui ampiezza è inevitabilmente determinata da un certo errore intrinseco dello strumento di misurazione e di chi lo utilizza nonché dalla variabilità intrinseca del soggetto” e di conseguenza nel referto, “con l’età cronologica dovrà essere sempre indicato il margine di errore”, non potendo altrimenti considerarsi scientificamente attendibile.
Sul punto si è espresso anche il Consiglio superiore di sanità che così scrive in un suo parere : “la valutazione integrata dei dati risultanti dalla rilevazione radiologica del grado di maturazione ossea del distretto polso-mano e dall’esame fisico (misurazioni antropometriche, ispezioni dei segni di maturazione sessuale, con identificazione degli eventuali disturbi dello sviluppo, definizione dello stadio di dentizione) svolto da un pediatra, è da ritenersi, allo stato attuale, il protocollo multidisciplinare maggiormente attendibile per identificare la presunta età anagrafica del soggetto esaminato … nel dubbio di attribuzione dell’età cronologica, deve essere applicato il principio di presunzione della minore età , come previsto dalla normativa nazionale e dai principi sanciti a livello internazionale”.
Se questo è lo stato dell’arte -assai confuso e poco scientifico ovvero non attendibile-, Il presente mini- contributo di riflessione lascia anch’esso, com’è ovvio, margini a valutazioni altre e, tuttavia, ogni eventuale ulteriore approfondimento sulla materia non può che condurre ad un’unica ipotesi di soluzione: individuare criteri oggettivi che siano uniformemente applicabili su tutto il territorio dello Stato al fine di evitare l’inarrestabile fioritura di protocolli d’intesa tra le varie autorità territoriali di interesse che, se tra loro difformi, favorirebbero la disapplicazione tout court della normativa, cioè trattamenti dissimili per situazioni analoghe e/o trattamenti analoghi per situazioni differenti. Il tutto con buona pace di chi ritiene urgente una stretta sui flussi migratori ed anche di chi invece ritiene il contrario. Perciò, auspico che si apra sollecitamente un tavolo interattivo e interdisciplinare per mettere a punto ‘criteri univoci’ di identificazione, validi in tutto il Paese, per affermare ancora una volta i diritti inviolabili dei minori ma anche e soprattutto la stringente negazione di quegli stessi diritti a chi minore non è!
Per quel che mi concerne sono disponibile ad aprire un tavolo di studio, insieme alle autorità competenti territoriali di Matera e della Regione, al fine di individuare criteri univoci ed obiettivi per l’identificazione dei minori migranti.
Set 22