Quarant’anni dopo l’introduzione della legge sul divorzio, il sistema giuridico italiano, come noto, aduso a riforme parcellizzate e poco armonizzate tra loro sul diritto di famiglia, si è arricchito, da ultimo, di uno strumento nuovo, adottato per la prima volta dal Tribunale di Milano (autorità giudiziaria quest’ultima, da sempre sensibile alla materia del diritto di famiglia) con decreto 7 luglio 2016, che ha individuato nella nomina del c.d. “coordinatore genitoriale” lo strumento più idoneo per risolvere e/o mitigare le situazioni di conflittualità genitoriale.
Il Coordinatore genitoriale è figura ben nota in altri ordinamenti (negli USA, species del più ampio genus di ADR (Alternative Dispute Resolution);
Egli è soggetto qualificato, cui viene demandato il compito di prevenire il ricorso a provvedimenti giudiziali in punto di responsabilità genitoriale; più in particolare il coordinatore genitoriale ha lo specifico compito di facilitare la risoluzione delle dispute tra genitori altamente conflittuali e con lo scopo di ridurre l’eccessivo ricorso ad azioni giudiziarie;
Tra i suoi compiti vi è quello di:
– coadiuvare i genitori nelle scelte in tema di salute del minore (es: il professionista a cui rivolgersi, gli interventi medici da seguire, i trattamenti terapeutici ecc), di educazione (scelte scolastiche) e formative della minore;
– coadiuvare i genitori nella osservanza del rispetto del calendario relativo alla modalità di esercizio del diritto di visita in favore del genitore non collocatario, in particolare aiutando e suggerendo ai genitori le opportune riflessioni in punto di opportunità/ inopportunità dì apportare modifiche e deroghe al calendario di frequentazione della minore;
– guidare i genitori nel negoziare ed accordarsi sul tempo da trascorrere e condividere con la figlia, con conseguente riduzione degli effetti dannosi che il conflitto genitoriale provoca sul benessere psicofisico della figlia;
– segnalare con urgenza all’autorità giudiziaria minorile ogni condizione di concreto pregiudizio psicofisico della minore che venisse a ravvisare.
– salvaguardare e preservare la relazione tra i genitori e la minore, fornendo le opportune indicazioni eventualmente “ correttive” dei comportamenti disfunzionali dei genitori rispetto al progetto di crescita, autonomizzazione e distacco della minore dalle figure dei genitori.
Dopo attenta analisi, dell’uso dello strumento in discorso, in relazione e ai metodi e alle funzioni, il Coordinatore genitoriale, che, a me piace, definire, invece, “Facilitatore”, appare come lo strumento più opportuno ed idoneo che favorisce, in generale, il concetto di bigenitorialità, presente nel nostro ordinamento dal 2006, ma ancora poco applicato e, in species, il corretto svolgimento del ruolo genitoriale post- separativo.
Orbene, così individuate nel perimetro ordinamentale le caratteristiche e le funzioni della figura in discorso, cui questo ufficio plaude e di cui auspica l’istituzionalizzazione presso ciascun Tribunale della Repubblica, -in un’ottica di paritario trattamento di tutti i genitori separati, a Milano come a Palermo, nell’interesse prioritario dei figli minorenni-, si rileva, opportunamente quanto segue. Come noto, il Coordinatore genitoriale, figura del tutto nuova nel panorama giuridico italiano, è stata introdotta con provvedimento giudiziale di un Tribunale della Repubblica. Non sfugge, tuttavia, a chi scrive, che esiste anche un prima e un dopo l’azione giudiziaria, e che proprio quel prima e quel dopo, costituiscono un vulnus ed un vuoto della tutela minorile. In buona sostanza, quando, non è ancora insorto un procedimento giudiziale di separazione, ma in nuce si presentino in tutta la loro drammaticità le criticità coniugali ante-separazione o post- separazione, i genitori dovrebbero poter contare, a tutela della prole, sull’azione di una figura sempre pronta a dirimere i conflitti in tema di genitorialità anche al di fuori di un processo. Perciò, questo ufficio, auspica che il Coordinatore o facilitatore genitoriale, non sia espressione della sola volontà illuminata di un Giudice della Repubblica, cui venga sottoposta una questione coniugale separativa, ma divenga, figura di riferimento, presente in ogni Tribunale, con sportello ad hoc, e anche in ogni Comune, tale da fungere come attività di prevenzione e di facilitazione di una buona separazione. Non sarebbe più comodo in caso di conflitto coniugale sulla gestione dei figli potersi rivolgere, con una semplice telefonata, al facilitatore-coordinatore genitoriale di zona?
In tal modo, si potrebbe evitare il contenzioso e favorire quell’economia processuale cui tanta parte della nostra legislazione si ispira ma che non è in grado di attuare.
Questo Ufficio, fa dunque, appello al Ministro della Giustizia, affinchè nell’ottica di una effettiva armonizzazione delle norme sul diritto di famiglia e di una Riforma che sia davvero complessiva ed unitaria della materia, senza inutili e dannose parcellizzazioni, possa procedere alla istituzionalizzazione della figura in discorso, a tutto vantaggio della tutela effettiva delle persone minori, per un diritto minore NON minore!