E’ stato respinto il ricorso presentato dal Vultur contro il Matera Grumentum per la gara di Eccellenza Lucana del 12 dicembre scorso conclusa sull’1-1. Di seguito il testo integrale della sentenza del giudice sportivo.
GARA DEL 12/12/2021: CIRCOLO SPORT VULTUR 1921 – MATERA GRUMENTUM
Il Giudice Sportivo;
Esaminati gli atti ufficiali di gara;
Considerato che l’articolo 44 comma 6 del C.G.S. stabilisce la perentorietàdei termini previsti dal Codice;
Fissata al 23.12.2021 la data della pronuncia della decisione ai sensi dell’articolo 67 comma 6 del C.G.S.;
Pervenuto il preannuncio di reclamo del CIRCOLO SPORT VULTUR 1921;
Letto il preannunciato reclamo del CIRCOLO SPORT VULTUR 1921;
Atteso l’articolo 67 comma 7 del C.G.S. che dispone “… l’istante e gli altri soggetti individuati dal Giudice ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima
della data fissata per la pronuncia”;
Accertato che la società attraverso il reclamo chiede che venga inflitta al MATERA GRUMENTUM la punizione sportiva della perdita della gara ritenendo che quest’ultima presentasse in campo un calciatore con il numero di maglia 14 non
corrispondente a nessuno dei calciatori presenti in distinta e che, di conseguenza, mancasse del numero di under come previsto da C.U. n.4 del 20.07.2021 del CR Basilicata, in quanto il calciatore under Latorre Gerardo
riportato in distinta con il n.16 non prendeva parte alla gara;
Verificato che nel referto di gara, il D.G. tra le varie ed eventuali ha riportato in modo inequivocabile che il calciatore Latorre Gerardo del MATERA GRUMENTUM è stato riconosciuto con la maglia n.14 mentre sulla distinta appariva
come n.16 e che avendo chiesto alla società ospite di modificare l’errore in distinta e non avendone avuto riscontro, provvedeva personalmente alla correzione;
Ritenuto che, a conferma di quanto in precedenza asserito, il D.G. riportava
sul referto di gara e sul rapportino AIA, senza dubbio alcuno, l’ammonizione per
fallo al 5° minuto del s.t. comminata a danno di Latorre Gerardo n.14 del MATERA
GRUMENTUM;
Ricevuto, da parte del D.G, con richiesta fatta a mezzo rappresentante CRA Basilicata presso gli Organi di Giustizia Sportiva, supplemento di rapporto in cui lo stesso attesta senza dubbio la partecipazione alla gara del calciatore del MATERA GRUMENTUM, scongiurando in tal modo ogni possibile scambio di persona tra il calciatore identificato ad inizio gara con il numero 16 e colui che prendeva
parte alla gara con il numero 14, ossia il calciatore under Latorre Gerardo;
Atteso che il MATERA GRUMENTUM, attraverso il proprio legale Avvocato Andrea Scalco, munito di procura speciale, ha fatto pervenire a questo Organo Giudicante nei termini previsti memorie difensive notificate alla società reclamante con le
quali sostiene che la gara si è svolta in modo regolare chiedendone l’omologazione del risultato conseguito sul campo;
Rilevato che le ragioni esposte nelle memorie difensive possano nel merito trovare accoglimento dal momento che dal referto di gara e successivo supplemento è palese la partecipazione alla gara del under Latorre Gerardo e che la circostanza di avervi preso parte con la maglia n.14 anziché con quella n.16, non assume rilevanza alcuna ai fini dell’esito della gara, trattandosi di solo errore
di trascrizione del numero della distinta di gara per il quale tra l’altro lo stesso D.G. si adoperava nei confronti dei tesserati del MATERA GRUMENTUM affinché lo correggessero, senza averne riscontro alcuno;
Considerato, infine, che i Giudici Sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara che assumono forma privilegiata;
DELIBERA
• di omologare il risultato conseguito sul campo con il seguente punteggio CIRCOLO SPORT VULTUR 1921 – MATERA GRUMENTUM 1-1;
• di respingere il reclamo presentato dal CIRCOLO SPORT VULTUR 1921, per quanto in precedenza narrato;
• di condannare l’istante al versamento del contributo reclamo presso gli Organi di Giustizia Sportiva;
• di comminare a carico della società MATERA GRUMENTUM l’ammenda di €. 150,00,
in quanto invitata dal D.G. a provvedere alla correzione in distinta del numero di maglia del calciatore Latorre Gerardo si sottraeva dal farlo,senza darne alcun riscontro;
• di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.