Nessuna illegittimità nella decisione con la quale il primo luglio scorso il Collegio di garanzia dello Sport ha respinto una serie di ricorsi proposti contro le modalità di definizione del campionato di calcio di Serie D dopo la sospensione a causa dell’emergenza sanitaria connessa al Covid-19. L’ha deciso il Tar del Lazio con otto sentenze sostanzialmente identiche con le quali ha respinto i ricorsi proposti da Ac Nardò, Società sportiva dilettantistica Avezzano Calcio, Usd Fezzanese, Monterosi Fc, Asd Grumentum Val D’Agri, Academy Ladispoli Usd, Us Inveruno e Ssd Chieti Fc 1922.
Per il Tar “il sindacato del giudice amministrativo deve limitarsi al riscontro dei vizi di manifesta illogicità/irragionevolezza, non ravvisabili nella decisione della Figc per quanto osservato dal Collegio di Garanzia”. I profili di irragionevolezza e sproporzionalità denunciati nei ricorsi, per i giudici “si basano su una interpretazione del concetto di merito sportivo, che, pur comprensibile, è comunque
espressione di un interesse di parte e come tale non idonea, in assenza di indici di manifesta illogicità e contraddittorietà, a
sostituirsi alle valutazioni svolte dagli organi sportivi federali ai quali l’ordinamento affida il compito di regolare il
regolare svolgimento dei campionati di calcio nel territorio nazionale”.
Peraltro “a questo Giudice è preclusa ogni valutazione che, in un settore come quello in esame, possa, in assenza di
concreti elementi, giungere a sostituire le proprie valutazioni a quelle delle federazioni sportive”.
Restano ancora pendenti due ulteriori ricorsi per i quali l’udienza di discussione è fissata venerdì prossimo. Stratta
dell’impugnativa promossa dall’Asd Up Comunale Tavagnacco (società del calcio donne retrocessa nel Campionato di Serie B)
e dell’Usd Corato Calcio 1946 (società esclusa per la promozione diretta in Serie D maschile).
Lug 28