Il Tribunale Federale Nazionale ha diffuso la sentenza sulla vicenda delle fideiussioni Finworld. Le società che non hanno sostituito la fidejussione contestata, ovvero Matera, Cuneo, Pro Piacenza e Lucchese, sono state condannate a 8 punti di penalizzazione più una multa del valore della fidejussione, quindi di 350 mila euro. Per il Matera Calcio, escluso dall’attuale Serie C, la penalizzazione sarà scontata nel caso in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla Figc. Il presidente del club Matera Calcio Rosario Lamberti è stato punito per questa vicenda con 6 mesi di inibizione. E’ evidente che questa penalizzazione di 8 punti e questa ammenda di 350 mila euro non saranno a carico di una eventuale nuova società di calcio che si potrà costituire a Matera con una nuova affiliazione alla Figc come previsto dall’articolo 52 Noif comma 10.
Michele Capolupo
Di seguito il dispositivo integrale:
(170) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMBERTI ROSARIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL – (nota n. 7753/673 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019).
Il deferimento
Il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale con atto di deferimento prot. 7753/673 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019, i seguenti soggetti:
– Lamberti Rosario:
a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al C.U. F.I.G.C. 59 del 30 agosto 2018 e al C.U. CFA 62 del 7 gennaio 2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver sostituito la garanzia rilasciata dalla società Finworld Spa in sede di ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, entro il termine perentorio del 17 gennaio 2019 stabilito dalla Corte Federale d’Appello con C.U. n. 62 del 7 gennaio 2019, con una garanzia in possesso dei requisiti previsti dal C.U. 50 del 24 maggio 2018. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
– Matera Calcio Srl:
a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Lamberti Rosario, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società Matera Calcio Srl, come sopra descritto;
b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al C.U. F.I.G.C. 59 del 30 agosto 2018 e al C.U. CFA 62 del 7 gennaio 2019, per non aver sostituito, entro il termine perentorio del 17 gennaio 2019, la garanzia rilasciata in sede di ammissione al Campionato di Serie C 2018/2019 con una garanzia in possesso dei requisiti previsti dal C.U. F.I.G.C. 50 del 24 maggio 2018;
c) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, commi 1 e 2, del vigente CGS, per quanto specificato nella parte motiva.
Le memorie difensive
I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.
Il dibattimento
Alla riunione odierna sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale (Cons. Giuseppe Chiné, Dott. Luca Scarpa, Dott. Mauro De Dominicis), i quali hanno preliminarmente rappresentato che la società deferita, giusta provvedimento del Giudice Sportivo, in data 14 febbraio 2019 è stata esclusa dal campionato di Lega Pro. Tale circostanza, tuttavia, non esclude l’interesse all’irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente procedimento,
essendo la società tuttora attiva.
Hanno pertanto, richiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
– per Lamberti Rosario: inibizione di mesi 6 (sei);
– per la società Matera: 8 (otto) punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel caso in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC, ed € 350.000,00 (Euro trecentocinquantamila/00) di ammenda, a cui deve aggiungersi € 500,00 (Euro cinquecento/00) per la recidiva.
Non è comparso in giudizio alcuno dei soggetti deferiti.
I motivi della decisione
Preliminarmente il Tribunale Federale prende atto dell’avvenuta esclusione della società, giusta comunicato n. 187/DIV del 14 febbraio 2019 del Giudice Sportivo di Lega Pro. Al riguardo si ritiene che, come evidenziato dalla Procura, sussista comunque l’interesse alla definizione del presente procedimento, non essendo intervenuta alcuna revoca dell’affiliazione nei confronti della società deferita e essendo tuttora potenzialmente impugnabile il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo innanzi al competente organo di secondo grado. Nel merito i deferimenti appaiono fondati giacché è cartolarmente provato che la società e, per essa l’odierno deferito, in carica al momento della commissione degli illeciti, non ha proceduto
all’adempimento imposto dalla normativa federale, posto a presidio della solidità finanziaria dei sodalizi societari, il cui termine, per la società deferita, era stato fissato al 17 gennaio 2019 per effetto del comando giudiziale imposto dalla decisione della Corte Federale d’Appello pubblicata
giusta Comunicato Ufficiale n. 62 del 7 gennaio 2019.
Va ricordato, per puro scrupolo, che con la predetta decisione la corte Federale d’Appello, nel ritenere legittimo il Comunicato ufficiale FIGC n. 59 del 30 agosto 2018, aveva indicato, per le sole società ricorrenti, fra cui anche il Matera, di procedere alla sostituzione della garanzia rilasciata dalla Finworld entro il termine perentorio sopra indicato, pena l’irrogazione delle sanzioni originariamente previste dal Comunicato Ufficiale.
Al riguardo alcuna idonea giustificazione in relazione alle evidenziate inadempienze è stata fornita e, pertanto il Collegio ritiene di aderire pienamente alle richieste formulate dal Procuratore Federale, ivi compresa quella derivante dall’applicazione della cd “recidiva”.
Con riferimento ai punti di penalizzazione, il Collegio ritiene di applicare la predetta sanzione pur in presenza del provvedimento di esclusione dal campionato di Lega Pro della società deferita, in ragione della sua potenziale impugnabilità innanzi all’organo di giustizia sportiva di secondo
grado.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto irroga
le seguenti sanzioni:
– Lamberti Rosario: sei mesi di inibizione;
– società Matera Calcio Srl: 8 punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel caso in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC, e 350 mila euro di ammenda.
Certo siamo arrivati all’inverosimile, fanno proprio ridere questi signori del TFN. Nonostante la colpa sia da attribuire alla FIGC, visto che la squadra era stata regolarmente iscritta, addirittura vogliono penalizzare una eventuale nuova societa’ . Ma si rendono conto che una nuova societa’ non avra’ la stessa ragione sociale per cui non potra’ accollarsi colpe altrui? Ammenoche’ non vogliono stravolgere i diritti societari stabiliti dalle leggi italiane. E via altro contenzioso. Fermateli finche’ siete in tempo e, tuttalpiu’ fate intervenire la Capotondi, chissa’ !!!
Spero che questa mannaia sia ultimata. Non capisco perché il Tribunale Nazionale Federale si è riservata ancora 8 punti di penalizzazione in caso di una nuova Società iscritta alla F:I:G:C: Grazie tante a Columella, Andrisani e Lamberti
Pasquale Fontana
TFN… Columella… Andrisani…. Lamberti……. Tutti brava gente !!!!!
Meno male che hanno messo la Capotondi come vicepresidente lega Pro per risolvere i problemi che nessun presidente finora ha risolto!!!
Sto convincendomi sempre più che contro questo Matera calcio ci sia un accanimento e ritorsioni da parte della Federazione Gioco Calcio e ultimamente dal Tribunale Federale
affinché sparisca da tutti i campionati da parte degli stessi. Sarebbe il caso che per una buona volta intervenisse il Dott. Uva, Vice Presidente dell’UEFA a far la voce grossa con questi personaggi che ho l’impressione non siano adatti per queste funzioni.
Pasquale Fontana
Io invece sarei dell’idea di unirci tutti noi tifosi ed intentare una causa civile e,se del caso anche penale, nei confronti di questo parassiti che in tutti questi anni non hanno controllato un bel niente ed ora scaricano tutte le colpe sulla citta’ di Matera ed i suoi tifosi.
Anzi inviterei la redazione di Sassi live a rendere sui media pubblici i ne. Commenti a questa assurda decisione del TFN.
Io invece vorrei che prima Andrisani & Ripoli e poi Lamberti spieghino una buona volta il perché abbiano acquistato una società di calcio di lega pro senza avere alcuna disponibilità economica.
adesso si è andati oltre ogni limite; Il Matera è stato escluso dal campionato di C, ma dare ulteriori 8 punti di penalizzazione alla nuova società che si costituirà in futuro è una cosa davvero becera, di cattivo gusto, c’è una malafede gigantesca, io sono stato abbastanza critico su tante cose che sono successe nel Matera da due tre anni a questa parte, ma questa credo sia una sorta di “mobbing”, questo non è giustificabile in nessun modo; se questo deve essere l’inizio del futuro della prossima nuova società, allora spero con tutto il cuore che il calcio italiano fallisca tutto dalla prima all’ultima serie, spero che venga tutto giu’ senza alcuna distinzione.
Da Columella ad Andrisani/Lamberti hanno provocato un grande danno di immagine della nostra città proprio nell’anno di Matera 2019 con la responsabilità della federazione che sapeva tutto ed ha permesso che i tre presidenti facessero quello che hanno fatto!! Penso che la loro decisione di fare partire da meno otto un eventuale nuova società penalizzi SOLO la città ed i suoi tifosi che sono le uniche VITTIME di quanto successo.