La Paganese, a seguito della sentenza favorevole emessa dal Tar Lazio, è stata riammessa nel girone C grazie alla decisione del Consiglio Federale che si è riunito in mattinata per esaminare il caso più spinoso dell’estate 2016. Il presidente della Figc Tavecchio potrebbe concedere un’altra settimana di riposo alla società campana per consentire l’allestimento della squadra. Se ci sarà il rinvio sarà il Matera ad osservare una giornata di pausa perchè nella seconda giornata era prevista proprio la sfida allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno contro la squadra di Auteri. In ogni caso la decisione ufficiale sarà comunicata giovedì 1 settembre, quando saranno comunicati gli arbitri del match per la seconda giornata di Lega Pro.
Di seguito le motivazioni contenute nella sentenza del Tar Lazio per la riammissione della Paganese al campionato di Lega Pro.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha accolto la domanda cautelare della Paganese e per l’effetto:
> ha sospeso il gravato provvedimento di mancata ammissione al Campionato di Lega Pro 2016/2017;
> ha disposto l’ammissione con riserva della ricorrente al Campionato di Lega Pro 2016/2017;
> ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 19 dicembre 2016.
Queste le motivazioni che hanno portato alle precedenti decisioni: “Considerato che il Sistema Licenze Nazionali 2016/2017 prescrive, al Titolo I, punto I, lett. D, n. 6, ai fini dell’ammissione al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro, il possesso del requisito della regolarità fiscale, da comprovare mediante il deposito, entro il 30 giugno 2016, di dichiarazione attestante il pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA per le annualità ivi indicate, precisando che:
a) in caso di rateizzazione ovvero di transazioni con l’Agente di riscossione deve procedersi al deposito dell’accordo transattivo nonché dell’attestazione dell’avvenuto pagamento delle rate al 30 aprile 2016;
b) “in caso di contenzioso, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C (..) la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo”;
Considerato che la società ricorrente ha prodotto, in sede di ricorso presentato ai sensi del successivo Titolo IV del Sistema Licenze Nazionali, documentazione comprovante la proposizione del ricorso (depositato in data 11 luglio 2016) avverso il diniego alla transazione fiscale alla competente commissione tributaria;
Considerato che, come sostenuto dalla stessa FIGC nella propria memoria difensiva, il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2016 per la presentazione della richiesta documentazione comporta l’applicazione di sanzioni, senza precludere, però, l’ammissione al campionato di competenza, in quanto, ai sensi del successivo titolo IV, “tutti gli adempimenti” sono suscettibili di integrazione “entro il termine perentorio del 15 luglio, ore 19.00”: termine entro il quale può essere presentato il relativo ricorso unitamente alla documentazione integrativa;
Considerato, pertanto, che entro il termine perentorio del 15 luglio 2016 la ricorrente ha dimostrato la pendenza di una lite incardinata dinanzi al giudice tributario con ricorso depositato in data 11 luglio 2016;
Rilevato che con il gravato provvedimento del 19 luglio 2016 il Consiglio Federale ha rigettato il ricorso proposto dalla Paganese Calcio ritenendo allo stato mancante una “lite” della società “sull’an, sul quantum e sul quomodo delle pretese erariali in contestazione, essendosi solo in costanza di una lite avente ad oggetto la legittimità del diniego di transazione fiscale che è fattispecie qualitativamente difforme da quella presa in considerazione dalla disciplina di settore”;
Ritenuto, prima facie, che:
– il ricorso avverso il diniego alla transazione fiscale ex art. 182 ter L. F., laddove verta sulla legittimità del rifiuto, è idoneo ad incardinare un processo innanzi al giudice tributario;
– la richiamata norma del Sistema Licenze Nazionali 2016/2017 richiede quale unico requisito, ai fini dell’ammissione al campionato, l’eventuale pendenza di una lite non temeraria innanzi al competente organo senza preclusione alcuna in ordine all’oggetto della lite né al giudice competente;
– in particolare, non appare, ad un primo sommario esame, che sia propugnabile un’interpretazione restrittiva della norma tale da escludere dal suo ambito applicativo le liti avverso il diniego di transazioni fiscali;
– la lite de qua non può considerarsi temeraria avuto riguardo alla stessa concessione dell’invocata misura cautelare con provvedimento del Presidente della Commissione Tributaria di Salerno del 14 luglio 2016;
Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di accogliere la misure cautelare richiesta con conseguente ammissione provvisoria della ricorrente società calcistica al campionato di Lega Pro 2016/2017;
Ritenuto, stante la peculiarità della questione trattata, di compensare integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare”.