Il 18 giugno la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale aveva inflitto quattro punti di penalizzazione, da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016, al Matera e tre anni di inibizione con ammenda di 50 mila euro ad Alessandro Desolda (all’epoca dei fatti direttore sportivo del Taranto sebbene esonerato dalla prestazione) e Saverio Columella (all’epoca dei fatti persona che svolgeva attività all’interno e nell’interesse del Matera) “per avere, prima della gara Taranto–Matera del 30 marzo 2014, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta al fine di assicurare un vantaggio in classifica al Matera”. Si ricorda che la gara terminò con il punteggio di 1-0 a favore del Taranto.
Nel pomeriggio del 16 luglio la Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, ha discusso in ordinanza interlocutoria, riunendoli, i ricorsi del Matera Calcio, Desolda e Columella e attesa la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva ha ritenuto opportuno acquisire ulteriori elementi di precisazione in ordine al alcuni profili della svolgersi dei fatti così come descritti da Claudio Miale (“il calciatore del Taranto con cui Desolda organizzava un incontro, ed in tale occasione manifestava allo stesso la disponibilità di Saverio Columella al fine di ottenere l’alterazione del risultato della gara Taranto-Matera che avrebbe dovuto disputarsi il 30 marzo 2014, ricevendo dal proprio interlocutore un rifiuto alla proposta”, ndr); ha disposto la separata audizione di Alessandro Disolda, Saverio Columella e Claudio Miale, con la garanzia difensiva e alla presenza della Procura Federale e delle altre parti del procedimento; ha infine fissato, per l’incombente, la seduta del 30 luglio 2015 ore 14.00 e seguenti.
Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale relativo alla decisione della Corte Federale di Appello presentata dai ricorrenti sul presunto illecito di Taranto-Matera nel campionato di serie D 2013-2014.
3. Ricorso Sig. ALESSANDRO DESOLDA avverso le sanzioni della inibizione per anni 3 e dell’ammenda di € 50.000,00, inflitte al reclamante, per
violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. vigente all’epoca dei fatti e art. 7 commi 1, 2 e 5 C.G.S., in relazione alla gara Taranto/Matera del 30.3.2014, seguito deferimento
del Procuratore Federale del 7.5.2015 (nota n. 10079/710pf13-14 AM/SP/ma) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare –
Com. Uff. n. 60/TFN del 18.6.2015)
4. Ricorso Sig. SAVERIO COLUMELLA
avverso le sanzioni della inibizione per anni 3 e dell’ammenda di € 50.000,00, inflitte al reclamante, per violazione dell’art. 1, comma 5 e art. 7 commi 1, 2 e 5
C.G.S., in relazione alla gara Taranto/Matera del 30.3.2014, seguito deferimento del Procuratore Federale del 7.5.2015 (nota n. 10079/710pf13-14 AM/SP/ma) –
(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 60/TFN del 18.6.2015)
5. Ricorso MATERA CALCIO S.R.L.
avverso la sanzione della penalizzazione di 4 punti in classifica inflitta alla società reclamante, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2
C.G.S., per le violazioni ascritte al sig. Saverio Columella, nonché a titolo di responsabilità presunta ai sensi dell’art. 4, comma 5 C.G.S. per le violazioni
ascritte al sig. Alessandro Desolda, entrambe in relazione alla gara Taranto/Matera del 30.3.2014, seguito deferimento del Procuratore Federale del
7.5.2015 (nota n. 10079/710pf13-14AM/SP/ma) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 60/TFN del 18.6.2015)
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
La C.F.A., riuniti i ricorsi nn. 3, 4 e 5 attesa la sussistenza di ragioni di
connessione oggettiva e soggettiva: – ritenuto opportuno acquisire
ulteriori elementi di precisazione in ordine al alcuni profili della
svolgersi dei fatti così come descritti dal sig. Claudio Miale;
– dispone la separata audizione dei sigg.ri Alessandro Disolda, Saverio
Columella e Claudio Miale, con la garanzia difensiva e alla presenza
della Procura Federale e delle altre parti del procedimento;
– fissa, per l’incombente, la seduta del 30.7.2015 ore 14.00 e seguenti,
come meglio sarà specificato nella aapposita comunicazione di
convocazione
Assoluzione!!!!!!!!
Sono certo che questo ipotetico illecito finisce in una bolla di sapone. Infatti l’ex calciatore del Matera Desolda ha tirato in ballo questo episodio al fine di un suo vecchio rancore con la tifoseria materana.
Pasquale Fontana
“attesa la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva”…… E’ questo che non mi piace.
Il sig. Miale dimostri con fatti concreti quello che, a suo dire sarebbe accaduto. In caso contrario stiamo parlando di “aria fritta”. FORZA PRESIDENTE!! Ai tarantini rode ancora!!!
Non sarebbe ora di finirla con sto c…. di illecito. C’è stato? Se si confermate la penalità già assegnata, altrimenti come ogni processo in Italia si continua a perdere tempo in cerca di qualche prova più schiacciante(e per noi di tempo ne è passato, è più di un anno ma non si vergognano?). Personalmente con tutta sincerità mi preoccupa il silenzio di Columella, ma sono certo che i tempi che si sono presi per l’appello servono a bloccarti qualsiasi domanda di eventuale ripescaggi in serie B. Al momento sul ripescaggio dopo la retrocessa Brescia chi ha più diritto sarebbe proprio il Matera, perchè dopo il Bassano sconfitta ai play-off meriterebbe il Matera, o quantomeno Reggiana, l’Ascoli, quando vai a leggere le varie graduatorie di ripescaggio viene da vomitare, quando nelle prime posizioni ti trovi un lecce, squadra che stava per fallire senza aver raggiunto neanche i play-off, per non parlare addirittura notizia di una quindicina di giorni fa dove inserivano addirittura la Reggina, salvatasi ai play-out e con una penalizzazione cancellata. E allora cosa sperare, Foggia da noi sconfita ai play-off insegna. Il Matera da nessuno nominata perchè sul groppone un illecito anziano di un anno e di difficile decifrazione, però con una recidività. Per me arriverà fine luglio con un probabile arrivederci all’anno prossimo e magari rispolverarlo se necessario per un’altra occasione a nostro favore. Forza Matera.
cosi’ facendo non si fa altro che amplificare ulteriormente un “concorso di colpa” inesistente……. Non poteva esserci alcun accordo tra Taranto e Matera in quanto entrambe le squadre allora lottavano per l’unico obiettivo che era “vincere il campionato”…….chiaro??????? abbandonate questa pagina…. altrimenti sino alla fine vedrete che in qualche modo il nostro “MATERA” sara’ punito….. CHIARO??????