La FIGC, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare le società Matera, Pro Piacenza, Rende e Triestina.
Le quattro società e i rispettivi dirigenti sono stati deferiti “per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2018, l’originale della garanzia a prima richiesta dell’importo di Euro 350.000 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019”
Il Matera è stato inoltre deferito anche per altre inadempienze.
Di seguito il comunicato integrale della Figc relativo al deferimento del Matera.
Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale
Federale Nazionale Sezione Disciplinare:
1. La sig.ra FERRULLI MARIA BRUNA, Amministratore Unico e legale rappresentante protempore
della Società MATERA CALCIO S.r.l.:
per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato
professionistico di Lega Pro 2018/2019,
per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per il periodo intercorrente dalla mensilità di settembre 2017 alla
mensilità di aprile 2018, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri
e funzioni della stessa, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 6) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato
professionistico di Lega Pro 2018/2019,
per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per il periodo intercorrente dalla mensilità di settembre 2017 alla
mensilità di aprile 2018, al Sig. Sergio Leoni il cui incarico è ricompreso tra le altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni della stessa, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento
degli stessi;
per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 10) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato
professionistico di Lega Pro 2018/2019,
per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento del debito iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo, secondo e terzo trimestre del periodo d’imposta 2017, e
comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento del debito iva sopra indicato. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e
ai periodi di svolgimento degli stessi;
per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in azione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 7) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato
professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento del debito Irap relativo al periodo d’imposta 1° luglio 2015 – 30 giugno 2016, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento del debito Irap sopra indicato. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato
professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro
il termine del 12 giugno 2018, al deposito presso la Co.Vi.So.C. della situazione patrimoniale trimestrale al 31 marzo 2018 e della relativa relazione della società di revisione a corredo dell’indicatore di Liquidità calcolato sulle risultanze della medesima situazione patrimoniale. In relazione ai poteri e funzioni della stessa, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di
svolgimento degli stessi;
per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato
professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 26 giugno 2018, al pagamento degli emolumenti, riguardanti quota parte dei premi contrattuali dovuti ad alcuni tesserati, per la mensilità di dicembre 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni della stessa, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F.,
per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver effettuato pagamenti riguardanti gli emolumenti, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati per il periodo intercorrente da novembre 2017 a maggio 2018, attraverso assegni circolari
addebitati su conto corrente bancario diverso da quello indicato come dedicato e non riconducibile direttamente alla società. In relazione ai poteri e funzioni della stessa, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di
svolgimento degli stessi;
2. la Società MATERA CALCIO S.r.l.:
per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dalla sig.ra Ferrulli Maria Bruna, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società MATERA CALCIO S.r.l.;
per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019:
a titolo di responsabilità propria per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per il periodo intercorrente dalla mensilità di settembre 2017 alla mensilità di aprile 2018,
ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate;
per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 6) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019:
a titolo di responsabilità propria per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per il periodo intercorrente dalla mensilità di settembre 2017 alla mensilità di aprile 2018,
al Sig. Sergio Leoni il cui incarico è ricompreso tra le altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate;
per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 10) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019:
a titolo di responsabilità propria per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento del debito Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo, secondo e terzo trimestre del periodo d’imposta 2017, e comunque
per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento del debito iva sopra indicato;
per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 7) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019:
a titolo di responsabilità propria per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento del debito Irap relativo al periodo d’imposta 1° luglio 2015 – 30 giugno 2016, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo
stesso termine, l’avvenuto pagamento del debito Irap sopra indicato;
per la violazione dell’art.10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019:
a titolo di responsabilità propria per non aver provveduto, entro il termine del 12 giugno 2018, al deposito presso la Co.Vi.So.C. della situazione patrimoniale trimestrale al 31 marzo 2018 e della relativa relazione della società di revisione a corredo dell’indicatore
di Liquidità calcolato sulle risultanze della medesima situazione patrimoniale;
per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019:
a titolo di responsabilità propria, per non aver provveduto, entro il termine del 26 giugno 2018, al pagamento degli emolumenti riguardanti quota parte dei premi contrattuali dovuti ad alcuni tesserati per la mensilità di dicembre 2017, e comunque
per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;
per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F.:
a titolo di responsabilità propria, per aver effettuato pagamenti riguardanti gli emolumenti, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati per il periodo intercorrente da novembre 2017 a maggio 2018, attraverso assegni circolari addebitati su conto corrente bancario diverso da quello indicato come dedicato e non riconducibile direttamente alla società;
con l’applicazione della recidiva prevista dall’art.21, commi 1 e 2, del vigente C.G.S..
Secondo me ci daranno dai 7 ai 10 punti di penalizzazione. Troppe cose contestate.
Continuano a venire a galla le malefatte di Columella! Praticamente da quando ha preso in mano la società non ha mai rispettato completamente le regole! Dispiace che ora ad essere punita è la nuova società! Columella… che delusione! Ora si capiscono di più i suoi silenzi!