Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare l’Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore del Matera Calcio (Girone C di Serie C), Emanuele Junior Taccardi, per una serie di irregolarità amministrative. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta e a titolo di responsabilità propria. Si precisa che Emanuele Junior Taccardi è stato amministratore unico del Matera Calcio nella seconda metà dello scorso mese di agosto 2018.
Di seguito il testo integrale del dispositivo a carico del Matera Calcio.
Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:
• Il sig. TACCARDI EMANUELE JUNIOR, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società MATERA CALCIO S.r.l.:
per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 4) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver
fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 agosto 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2018 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di giugno 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti
dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
• la Società MATERA CALCIO S.r.l.:
per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Taccardi Emanuele Junior, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società MATERA CALCIO S.r.l.;
per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo V),lettera A), punto 4) del C.U. 50 del 24 maggio 2018:
a titolo di responsabilità propria per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 agosto 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2018 e dei
contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di giugno 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;
Con l’applicazione della recidiva prevista dall’art.21, commi 1 e 2, del vigente C.G.S..
Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:
• Il sig. TACCARDI EMANUELE JUNIOR, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società MATERA CALCIO S.r.l.:
per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 5) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 agosto 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
• la Società MATERA CALCIO S.r.l.:
per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Taccardi Emanuele Junior, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società MATERA CALCIO S.r.l.;
per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 5) del C.U. 50 del 24 maggio 2018:
a titolo di responsabilità propria per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 agosto 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate;
Con l’applicazione della recidiva prevista dall’art.21, commi 1 e 2, del vigente C.G.S..
Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:
• Il sig. TACCARDI EMANUELE JUNIOR, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società MATERA CALCIO S.r.l.:
per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver fornito evidenza
documentale, entro il termine del 24 agosto 2018, del pagamento al tesserato Corado Gaston Ezequiel dei compensi – rata di giugno 2018 – dovuti a seguito dell’accordo di incentivo all’esodo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo
stesso termine, l’avvenuto pagamento dei compensi sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
• la Società MATERA CALCIO S.r.l.:
per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Taccardi Emanuele Junior, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società MATERA CALCIO S.r.l.;
per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018:
a titolo di responsabilità propria per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 agosto 2018, del pagamento al tesserato Corado Gaston Ezequiel dei compensi – rata di giugno 2018 – dovuti a seguito dell’accordo di incentivo all’esodo,
e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei compensi sopra indicati;
Con l’applicazione della recidiva prevista dall’art.21, commi 1 e 2, del vigente C.G.S..
Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:
• Il sig. TACCARDI EMANUELE JUNIOR, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società MATERA CALCIO S.r.l.:
per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 3) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver fornito evidenza
documentale, entro il termine del 24 agosto 2018, del pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per la mensilità di giugno 2018 alle altre figure professionali previste dal titolo I), paragrafo V), lettera A),
punto 3) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
• la Società MATERA CALCIO S.r.l.: per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Taccardi Emanuele Junior, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società MATERA CALCIO S.r.l.;
per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 3) del C.U. 50 del 24 maggio 2018:
a titolo di responsabilità propria per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 agosto 2018, del pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per la mensilità di giugno 2018 alle altre
figure professionali previste dal titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 3) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei compensi sopra indicati;
Con l’applicazione della recidiva prevista dall’art.21, commi 1 e 2, del vigente C.G.S..
Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:
• Il sig. TACCARDI EMANUELE JUNIOR, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società MATERA CALCIO S.r.l.: per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 1) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver fornito evidenza
documentale, entro il termine del 24 agosto 2018, del pagamento degli emolumenti dovuti, per la mensilità di giugno 2018, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo di cui al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 1) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, nonché del pagamento, entro il 24/08/2018, degli emolumenti dovuti a n. 5 tesserati (Giuseppe Giovinco, Francesco Urso, Nicola Strambelli, Mariano Angelo De Almeida, Mariano Stendardo) all’esito della definizione del contenzioso instaurato nei confronti della società, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
• la Società MATERA CALCIO S.r.l.:
per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Taccardi Emanuele Junior, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società MATERA CALCIO S.r.l.;
per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 1) del C.U. 50 del 24 maggio 2018:
a titolo di responsabilità propria per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 agosto 2018, del pagamento degli emolumenti dovuti, per la mensilità di giugno 2018, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore
sportivo di cui al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 1) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, nonché del pagamento, entro il 24/08/2018, degli emolumenti dovuti a n. 5 tesserati(Giuseppe Giovinco, Francesco Urso, Nicola Strambelli, Mariano Angelo De Almeida, Mariano Stendardo) all’esito della definizione del contenzioso instaurato nei confronti della società, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei compensi sopra indicati;
Con l’applicazione della recidiva prevista dall’art.21, commi 1 e 2, del vigente C.G.S. .