Domenica 11 novembre allo stadio comunale di Armento, durante la gara tra Armento 58 e SassiMatera, valida per il campionato di seconda categoria l’arbitro dell’incontro, D.G., un ragazzo di 15 anni, è stato aggredito dal calciatore Rocco Ciullo, che si è scagliato contro il direttore di gara per un calcio di rigore non fischiato. A seguito delle reiterate proteste il calciatore dell’Armento 58 è stato espulso provocando la reazione violenta contro l’arbitro di 15 anni, colpito con un pugno “all’altezza dell’orecchio sinistro, che lo faceva cadere a terra. Una volta a terra l’arbitro veniva colpito con tre calci al sedere”.
Il quindicenne, scortato da alcuni calciatori e da tesserati delle due società, è uscito dal terreno di gioco, ha sospeso la partita e si è recato in ospedale: tre giorni di prognosi per “trauma facciale opera di terzi”, come da referto medico.
Dopo aver esaminato il referto arbitrale il giudice sportivo ha squalificato Rocco Ciullo fino al 30 giugno 2021. Di seguito il testo integrale della decisione del giudice sportivo.
Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali e il referto arbitrale;
Premesso che il Giudice Sportivo decide esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali che, pertanto, assumono valore di “prova privilegiata” e non può avvalersi di altri mezzi istruttori;
Atteso che dal referto arbitrale e dal supplemento di rapporto si evince quanto segue:
– al 21’ del secondo tempo il Sig. Ciullo Rocco n. 7 della Società Armento 58, a seguito di un’azione di gioco, proferiva frasi offensive all’indirizzo del D.G. il quale, interrompeva il gioco per notificargli il provvedimento di espulsione.
– Tale ultimo provvedimento scatenava la reazione del Sig. Ciullo Rocco che si avventava contro il D.G. colpendolo con un violento pugno all’altezza dell’orecchio sinistro facendolo cadere a terra.
– Una volta a terra il D.G. veniva colpito con tre calci al sedere.
– L’aggressione terminava grazie all’intervento dei calciatori della Società Sassi Matera.
– In conseguenza dell’accaduto, il Direttore di Gara accusava forte dolore all’orecchio sinistro e un lieve giramento di testa motivo per cui, non trovandosi più nelle condizioni psicofisiche tali da poter proseguire nella direzione della
gara, decretava la definitiva sospensione dell’incontro.
– Una volta abbandonato l’impianto di gioco, il Direttore di Gara, visto il persistere della sensazione di dolore all’orecchio e di mal di testa, veniva accompagnato presso un presidio ospedaliero, dove gli venivano prescritti tre giorni di prognosi, come attestato dal referto di pronto soccorso dell’Ospedale di Villa d’Agri allegato al rapporto.
Considerato che il comportamento assunto dal Sig. Ciullo Rocco, configura una “condotta violenta” secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale che consiste in un comportamento caratterizzato “da intenzionalità e volontarietà
miranti a produrre danno da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica e che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri (cfr. Corte
Giustizia Federale in CU 161/CGF del 10.1.2014; Corte Giustizia Federale in CU153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, Corte Sportiva d’Appello (3^ sezione) in CU 056/CSA del 22.12.2016; e Corte Sportiva d’Appello (sezioni unite) in CU 114/CSA del
11.4.2017;
Visti i Comunicati Ufficiali della FIGC n. 104/A del 17.12.2014 e n.256/A dl 27.01.2016, recanti disposizioni volte a prevenire e contrastare fenomeni di violenza ai danni di ufficiali di gara e considerato che il gesto commesso dal calciatore Ciullo Rocco nei confronti dell’arbitro nella gara suindicata rientra nella fattispecie disciplinata dall’art. 19, comma 4, lett. d) del C.G.S. (condotta
violenta nei confronti degli ufficiali di gara).
Rilevato, infine, che la Società Armento 58 deve ritenersi responsabile della decretata sospensione definitiva della gara come prescritto dall’art. 17 comma 1 del C.G.S 27/4
P.Q.M.
ai sensi dell’art. 17 comma 1 e dell’art. 19, comma 4, lettere d) del C.G.S. delibera:
– di sanzionare il calciatore Ciullo Rocco della Società Armento 58 con la squalifica fino al 30.06.2021 con la precisazione che detta sanzione, una volta divenuta definitiva, verrà considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art.16, comma 4 bis del Codice di GiustiziaSportiva, nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC.
– di punire la Società Armento 58 con la perdita della gara con il seguente punteggio: Armento 58 – SassiMatera 0-3.
Nella foto la squadra dell’Armento 58 e il calciatore Rocco Ciullo che ha aggredito l’arbitro di 15 anni