La Lega Pro ha diffuso nuovamente il regolamento riguardante il minutaggio giovani per la stagione sportiva 2017-2018.
Art. 1 Lista Calciatori
1.1. Le società, indipendentemente dal numero dei calciatori tesserati, nelle gare ufficiali di campionato devono, pena le sanzioni previste dal successivo art. 2, utilizzare una “lista calciatori”, il cui Modello è allegato al presente Comunicato, composta come di seguito specificato:
A) fino ad un massimo di n. 14 calciatori nati antecedentemente al 1 gennaio 1995;
B) fino ad un massimo di ulteriori complessivi n. 3 calciatori individuati nel rispetto dei limiti di seguito riportati:
– fino ad un massimo di n. 2 calciatori già tesserati con la medesima Società per almeno tre stagioni consecutive ed immediatamente precedenti la stagione in corso (escludendo dal calcolo quest’ultima), se nati successivamente al 1 gennaio 1993 (calciatori fidelizzati);
– fino ad un massimo di n. 2 calciatori già tesserati con la medesima Società per almeno due stagioni consecutive ed immediatamente precedenti la stagione in corso (escludendo dal calcolo quest’ultima), se nati successivamente al 1 gennaio 1994 (calciatori fidelizzati);
– fino ad un massimo di un calciatore che, indipendentemente dall’età, sia stato tesserato per la medesima Società per almeno quattro stagioni sportive, anche non consecutive (calciatore bandiera);
C. fino ad un massimo di un ulteriore calciatore che indipendentemente dall’anno di nascita, sia cresciuto nel settore giovanile del club. Per essere considerato tale il calciatore dovrà essere stato tesserato per la medesima Società per almeno quattro stagioni sportive, anche non consecutive, nelle squadre agonistiche del settore giovanile del club (Berretti, Under 17, Under 15, Allievi Prov/Reg; Giovanissimi Prov/Reg, Esordienti) (calciatore settore giovanile).
1.2 I calciatori nati successivamente al 1 gennaio 1995 (c.d. “under”) potranno essere utilizzati senza limitazioni nel numero e senza necessità di inserimento nella lista.
1.3 La presentazione di una lista che non rispetti i suindicati requisiti, verrà a tutti gli effetti considerata come “mancato deposito” e darà luogo all’irrogazione delle sanzioni previste all’art. 2.
1.4 Ai fini del computo delle stagioni sportive (escludendo la stagione in corso) in cui il calciatore è stato tesserato per la medesima Società (fidelizzato, bandiera o settore giovanile), il tesseramento nel corso di una singola stagione sportiva (dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo) deve essere mantenuto continuativamente per un periodo non inferiore a cinque mesi.
Art. 2 Sanzioni
2.1 Il Consiglio Direttivo di Lega, in caso di violazione della normativa prevista all’art. 1, ovvero nel caso in cui la Società utilizzi in gare ufficiali di Campionato uno o più giocatori non inseriti nella Lista, dopo aver concesso un termine per eventuali difese, dispone le seguenti sanzioni:
a) decadenza dal diritto ad usufruire della ripartizione dei corrispettivi da suddividersi in base al regolamento sul c.d. “minutaggio” in caso di mancato deposito della Lista in data antecedente alla disputa della prima partita ufficiale di Campionato della stagione sportiva; qualora il deposito venga effettuato tardivamente, la società sportiva dovrà altresì corrispondere una sanzione di € 2.000,00 per ogni giorno di ritardo nel deposito ;
b) nel caso in cui una Società utilizzi un giocatore non inserito nella Lista in gare ufficiali di Campionato e tale violazione avvenga entro l’ultima giornata del girone di andata, la sanzione sarà pari a € 10.000,00 per ogni calciatore “fuori lista” utilizzato in una partita o frazione di essa;
c) nel caso di reiterazione della precedente violazione, cioè quando una Società utilizzi un giocatore non inserito nella Lista in gare ufficiali di Campionato e tale violazione avvenga entro l’ultima giornata del girone di andata, la sanzione sarà pari a € 20.000.00 per ogni calciatore “fuori lista” utilizzato in una partita o frazione di essa;
d) nel caso in cui una Società utilizzi un giocatore non inserito nella Lista in gare ufficiali di Campionato e tale violazione avvenga per la terza volta nella medesima stagione sportiva o in una giornata del girone di ritorno o nel corso dei play-off e play-out del Campionato, la Società inadempiente sarà esclusa dalla ripartizione dei corrispettivi da suddividersi in base al regolamento sul c.d. “minutaggio” ed alla stessa verrà irrogata una sanzione di € 50.000,00 per l’utilizzo di ogni calciatore fuori lista per ogni partita;
e) le sanzioni previste ai punti b, c, d saranno cumulativamente applicate anche nel caso di mancato deposito della lista; in tale ipotesi infatti tutti i calciatori utilizzati in una gara di Campionato verranno considerati “fuori Lista”.
2.2. Gli importi di cui alle sanzioni irrogate saranno di competenza della Lega Pro; l’esclusione dalla ripartizione dei corrispettivi di cui al “minutaggio” determinerà l’incremento della c.d. “quota minuto” a favore di tutte le altre società associate.
Art. 3 Variazioni lista ed efficacia
3.1 La lista può essere variata solo durante il periodo dei trasferimenti. Fanno eccezione le sole ipotesi previste ai successivi articoli 3.3 e 3.4.
3.2 La lista diventa definitiva alla data di chiusura di ciascun periodo dei trasferimenti e quindi non più soggetta a variazioni, salvo le ipotesi previste ai successivi articoli 3.3 e 3.4, sino all’apertura del successivo periodo dei trasferimenti.
3.3 La lista incompleta può essere integrata sino al massimo numero consentito, anche al di fuori dei periodi dei trasferimenti, esclusivamente a seguito del tesseramento di calciatori svincolati o di calciatori professionisti già tesserati per la società ed inizialmente esclusi dalla lista.
3.4 Nel rispetto delle norme generali sui trasferimenti e sul tesseramento dei calciatori, le società possono sostituire in qualsiasi momento nella lista un portiere con un altro portiere, nonché integrare la lista con un portiere, ovvero sostituire in qualsiasi momento un calciatore con cui sia intervenuta una risoluzione di contratto – consensuale o per inadempimento – con un altro calciatore già tesserato per la medesima società o svincolato.
3.5 Affinché le variazioni della lista, intervenute durante o fuori dai periodi di trasferimento, abbiano efficacia, le stesse devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e notificate alla Lega mediante comunicazione a mezzo pec segreteria-legapro@legalmail.it, da inviarsi alla Lega prima dell’inizio della gara, con successiva consegna di copia della medesima comunicazione al delegato di gara della Lega Pro. In difetto di notifica preliminare e/o di successiva consegna al delegato di Lega della predetta comunicazione, il calciatore inserito ed utilizzato in gara ufficiale verrà
considerato, anche agli effetti di cui all’art. 2, “fuori lista”.
Art. 4 Ripartizione risorse e criteri di calcolo del “minutaggio”
4.1 Premesso che ai sensi dell’art. 22 D. Lgs 9/2008 (Legge Melandri) per come novato dalla L. n. 225/2016, “L’organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di Serie A destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per commercializzazione dei diritti di cui all’art. 3, comma 1, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l’utilizzo dei calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione Italiana Giuoco Calcio” e che alla luce del dettato normativo il minutaggio è da annoverarsi nell’ambito della voce “formazione e per l’utilizzo dei calciatori
convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili”, le risorse del minutaggio verranno ripartite in ottemperanza alle disposizioni di Legge e al Regolamento del Fondo di Mutualità FIGC, nonché in base alla percentuale che l’Assemblea di Lega Pro riserverà alla sopra specificata voce dei costi spesabili.
4.2 Gli importi che verranno destinati all’impiego dei giovani calciatori, tesserati con status 04 e 09, saranno distribuiti tra tutte le società sportive, indipendentemente dal girone in cui sono rispettivamente inserite, secondo il seguente criterio:
> ogni quota sarà calcolata, in via provvisoria alla 7^, alla 14^, alla 21^, alla 28^ ed alla 35^ giornata e successivamente erogata; non verranno presi in considerazione i minuti giocati dalla 36° alla 38° giornata pur rimanendo operante la normativa sulle lista over. Per procedere al calcolo di ciascuna delle predette quote, alle società che dovranno osservare il
turno di riposo nelle ultime tre giornate e che al termine della 35^ giornata avranno, pertanto, disputato una gara in più rispetto alle altre, al totale dei minuti giocati verrà applicato un coefficiente di ponderazione pari a 0,9706, così da rendere il dato omogeneo per tutti i club.
> al termine della regular season si procederà al conteggio finale con ricalcolo delle rispettive quote ed erogazioni a conguaglio;
> dette quote saranno calcolate in base all’effettivo utilizzo dei giovani in campo in gare di Campionato attraverso:
o computo del totale dei minuti-giovani assommati da tutti i club;
o individuazione, rispetto alla quota dei corrispettivi disponibile, di un “quoziente giovani” per minuto giocato;
o assegnazione dei corrispettivi ai singoli club in base ai minuti giocati;
> incremento del quoziente-giovani per i club in caso di vittoria del campionato diretta (+10%) e decremento in caso di retrocessione diretta (-20%).
4.3 La quota dei tesserati con status 04 e 09 da assegnare a ciascuna classe di età risponderà alla seguente ponderazione:
> 0,60 classe di età 1995;
> 0,80 classe di età 1996;
> 1,00 classe di età 1997;
> 1,20 classe di età 1998;
> 1,40 classe di età 1999 e seguenti.
4.4 La quota, determinata ai sensi dell’art. 4.3, verrà incrementata del 30% nel caso in cui il giovane calciatore provenga dal proprio settore giovanile, con un tesseramento non inferiore a tre stagioni sportive consecutive.
4.5 Ai fini del calcolo del “minutaggio” rientrano nel computo anche le prestazioni sportive di quei calciatori, in possesso dei requisiti anagrafici, il cui tesseramento sia a titolo di cessione o trasferimento temporaneo gratuito da società di Serie A e B a condizione che per gli stessi sia contestualmente previsto un premio di valorizzazione, non sottoposto a condizioni di sorta, di importo pari o superiore al compenso lordo fisso annuo loro spettante a titolo di emolumenti.
Non verranno considerati ai fini del calcolo del “minutaggio” quei calciatori, in possesso dei requisiti anagrafici, il cui tesseramento sia a titolo di cessione o trasferimento temporaneo gratuito da società di Serie A e B, ma per i quali sia previsto un premio di rendimento in favore della società di Serie A e B.
Saranno considerati ai fini del calcolo del “minutaggio” quei calciatori, in possesso dei requisiti anagrafici, il cui tesseramento sia a titolo di cessione o trasferimento temporaneo oneroso da società di Serie A e B, a condizione che per gli stessi sia contestualmente previsto un premio di valorizzazione, non sottoposto a condizioni di sorta, di importo pari o superiore alla sommatoria del corrispettivo della cessione o del trasferimento e dell’ammontare del compenso lordo fisso annuo loro spettante a titolo di emolumenti.
4.6 Qualora una società incorra in una delle fattispecie previste dall’art. 2 (fermo restando l’addebito delle relative sanzioni) dopo aver percepito le parziali erogazioni dei corrispettivi previste alla 7^, 14^, 21^, 28^ e 35^ giornata, dovrà restituire quanto ricevuto.
4.7 Il Consiglio Direttivo si riserva di apportare alla presente normativa regolamentare le eventuali modifiche tecniche ed interpretative che si renderanno necessarie al fine di consentire alle società una corretta applicazione della stessa.
Norma programmatica
Il Consiglio Direttivo ritiene auspicabile, per questa stagione, l’applicazione della presente norma programmatica che stabilisce, ai fini del calcolo del “minutaggio”, la previsione di un aumento del premio di valorizzazione, pari alla quota del costo del lavoro (determinata in via forfettaria nel 30%) sul compenso lordo fisso annuo spettante a titolo di emolumenti al calciatore, il cui tesseramento sia a titolo di cessione o trasferimento temporaneo gratuito da società di Serie A e B Il Consiglio Direttivo evidenzia che, constatate le attuali difficoltà applicative del novellato testo della Legge Melandri, dal quale potrebbero derivare pregiudizi ai club in caso di errata interpretazione, la presente norma programmatica potrà essere facoltativamente applicata in questa stagione, per poi divenire obbligatoria nelle prossime stagioni a seguito di apposita delibera dello stesso Consiglio.