Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – presieduto da Cesare Mastrocola ha sanzionato cinque società di Lega Pro per violazioni CO.VI.SO.C.: penalizzazione di 3 punti in classifica per l’Akragas Città dei Templi, penalizzazione di 2 punti per l’Arezzo e penalizzazione di 1 punto per Santarcangelo, Matera e Fidelis Andria. Inibizioni anche per i rispettivi dirigenti, in particolare 6 mesi di inibizione all’amministratore unico pro tempo Antonio Taccogna per il Matera Calcio srl. Sempre in merito a violazioni CO.VI.SO.C., il Tribunale Federale Nazionale ha accolto il deferimento del Procuratore Federale, infliggendo l’inibizione di 10 mesi ad Antonio Caliendo, all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante del Modena, e disponendo la penalizzazione di 5 punti in classifica da scontarsi qualora la società emiliana si iscriva ad un qualsiasi campionato organizzato dalla FIGC. Il TFN ha infine dichiarato inammissibile il ricorso della Vibonese: la società calabrese, retrocessa sul campo nella stagione 2016/2017 dopo la sconfitta nei play out con il Catanzaro, a seguito della richiesta esclusione del Messina, aveva chiesto di essere reintegrata nell’organico del campionato di Lega Pro essendo la prima squadra esclusa dal campionato. Lo scorso agosto, dopo una prima dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte del Tribunale Federale Nazionale, aveva proposto reclamo davanti alla Corte Federale D’Appello, che accogliendo il ricorso aveva disposto la retrocessione del Messina all’ultimo posto del Campionato di Lega Pro (stagione sportiva 2016/2017) determinando la possibile reintegrazione della Vibonese nel Campionato di Serie C per la stagione sportiva 2017/2018. A seguito dell’impugnazione davanti al Collegio di Garanzia dello Sport da parte del presidente della FIGC e della Lega Italiana Calcio Professionistico, le Sezioni Unite del supremo organo di giustizia sportiva lo scorso 19 ottobre avevano accolto il ricorso, annullando per l’effetto la decisione della Corte D’Appello Federale e rinviando la questione al TFN per ogni successiva determinazione.
Di seguito il dispositivo con la motivazione del punto di penalizzazione a carico del Matera Calcio e il deferimento di Antonio Taccogna, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore della Società Matera Calcio Srl. (nota n. 2366/65
pf17-18 GP/GC/blp del 27.09.2017).
Il deferimento
Con nota del 27 settembre 2017, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, il Sig. Antonio Taccogna, all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della Società Matera Calcio Srl e la
medesima Società sportiva per rispondere: 1) il primo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 9) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 relativo al rilascio della Licenza Nazionale per
l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2017, una garanzia a prima richiesta
dell’importo di € 350.000,00, rilasciata dalla compagnia Elba Assicurazioni, per la quale la Lega Italiana Calcio Professionistico non è riuscita a reperire il rating richiesto dal Sistemadelle Licenze Nazionali, garanzia soltanto successivamente sostituita, e segnatamente in
data 7 luglio 2017, con altra idonea garanzia bancaria prima richiesta dell’importo di € 350.000,00; 2) la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Taccogna Antonio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl; nonché a titolo
di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 9) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017.
Le memorie difensive
I deferiti hanno fatto pervenire due memorie difensive, la prima in data 14/11/2017 nell’interesse della Società Matera Calcio Srl la seconda, tardiva, in data 16/11/2017 nell’interesse del Sig. Antonio Taccogna.
Il dibattimento
Alla riunione del 17 novembre 2017 il rappresentante della Procura Federale, Dott. Giuseppe Chinè, non opponendosi all’acquisizione della memoria tardivamente depositata, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:
– 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Antonio Taccogna;
– 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica per il Matera Calcio Srl da scontarsi nel campionato in corso.
È comparso per i deferiti l’Avv. Eduardo Chiacchio che, richiamandosi alle memorie depositate, ha invocato “l’errore scusabile” sul presupposto che anche la Lega Pro con nota del 10 luglio 2017 inviata alla Co.Vi.So.C., evidenziava che la Elba Assicurazioni, cui
si era rivolta il Matera Calcio Srl, “risulta dotata di elevati indici di affidabilità” ed evidenziava che a distanza di 7 giorni provvedeva comunque a depositare altra idonea garanzia bancaria a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 rilasciata da Banca
Apulia.
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto.
Il procedimento trae origine dalla segnalazione della Co.Vi.So.C. del 9 agosto 2017 in ordine all’inosservanza da parte della Società Matera Calcio Srl, del deposito di idonea garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 adempimento previsto dal C.U. n.
113/A del 3 febbraio 2017.
La Società Matera Calcio Srl ha, infatti depositato, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2017, una garanzia a prima richiesta dell’importo di euro 350.000,00, rilasciata dalla compagnia Elba Assicurazioni, per la
quale la Lega Italiana Calcio Professionistico non è riuscita a reperire il rating richiesto dal sistema delle Licenze Nazionali, garanzia soltanto successivamente sostituita, e segnatamente in data 7 luglio 2017, con altra idonea garanzia bancaria a prima richiesta
dell’importo di euro 350.000,00, adempimento previsto dal titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 9) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018.
La citata disposizione imponeva l’obbligo di depositare, entro il termine del 30 giugno 2017, presso la lega italiana calcio professionistico “l’originale della garanzia a favore della medesima lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fidejussione a prima richiesta
dell’importo di € 350.000,00 rilasciato da banche che figurino nell’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia, dai soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 106 TUB, dalle Società assicurative iscritte nel relativo albo IVASS ed autorizzate all’esercizio del ramo 15
(cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del codice delle assicurazioni private, con rating Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBB se accertato da Fitch o rating di pari valore se accertato da altre agenzie globali”.
Il mancato rispetto del termine di deposito (ultimo capoverso della lettera E) del CU), “costituisce illecito disciplinare ed è sanzionato44con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento da scontarsi nel campionato 2017/2018”.
Risulta documentalmente provato e non oggetto di smentita da parte dei soggetti deferiti che la fidejussione prestata dal Matera Calcio Srl, necessaria per il rilascio della licenza per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, non fosse
conforme alle inderogabili prescrizioni di cui al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 9) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017.
Infatti successivamente al termine di scadenza (30/06/2017) la stessa Società provvedeva a prestare idonea garanzia bancaria in data 7 luglio 2017. Né sussistono i presupposti per invocare l’errore scusabile come prospettato dai soggetti deferiti sul presupposto che la Lega Pro con nota del 10 luglio 2017 inviata alla Co.Vi.So.C., evidenziava che la Elba Assicurazioni, cui si era rivolta il Matera Calcio Srl,
“risulta dotata di elevati indici di affidabilità”.
Il riconoscimento dell’errore scusabile e la conseguente rimessione in termini presuppone una situazione normativa obiettivamente non conoscibile o confusa oppure uno stato di incertezza per la oggettiva difficoltà di interpretazione di una norma, per la particolare
complessità della fattispecie concreta, per contrasti giurisprudenziale esistenti, idoneo a ingenerare convincimenti non esatti o comunque di errore non imputabile al deferito. Tali circostanze eccezionali non ricorrono nel caso di specie.
In ragione di ciò, ed alla luce dei fatti emersi all’esito dell’esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità del legale rappresentante della Società può ritenersi sufficientemente provata.
Del comportamento ascritto al Sig. Antonio Taccogna risponde la Matera Calcio Srl, sia a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS che a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS
P.Q.M. irroga le seguenti sanzioni:
– 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Antonio Taccogna;
– 1 (un) punto di penalizzazione in classifica per la Società Matera Calcio Srl, da scontarsi nel campionato in corso 2017/2018.
CLASSIFICA AGGIORNATA DOPO LA 16^ GIORNATA E LE PENALIZZAZIONI
Lecce 37
Catania 34 punti
Trapani 31
Siracusa 26 punti
Rende 24 punti
Virtus Francavilla e Monopoli 22 punti
Matera *, Juve Stabia e Bisceglie 20 punti
Reggina e Catanzaro ** 18 punti
Cosenza 16 punti
Sicula Leonzio ** e Racing Fondi 15 punti
Casertana 14 punti
Fidelis Andria *12 punti
Paganese 11 punti
Akragas * 6 punti
* Matera 2 punti di penalizzazione
1 punto di penalizzazione per Fidelis Andria
** Sicula Leonzio e Catanzaro 1 gara in meno
Lecce 37
Catania 34 punti
Trapani 31
Siracusa 26 punti
Rende 24 punti
Virtus Francavilla e Monopoli 22 punti
Matera *, Juve Stabia e Bisceglie 20 punti
Reggina e Catanzaro ** 18 punti
Cosenza 16 punti
Sicula Leonzio ** e Racing Fondi 15 punti
Casertana 14 punti
Fidelis Andria *12 punti
Paganese 11 punti
Akragas * 6 punti
* Matera 2 punti di penalizzazione
1 punto di penalizzazione per Fidelis Andria
** Sicula Leonzio e Catanzaro 1 gara in meno