4500 euro di multa alla società del Matera Calcio e 6 mesi di inibizione a carico di Antonio Taccogna. E’ la sanzione inflitta da Tribunale Federale Nazionale per una inadempienza segnalata a carico del Matera Calcio in relazione alla gara di Tim Cup disputata il 31 luglio 2016 in casa contro la Caronnese. Di seguito le motivazioni della sentenza.
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCOGNA ANTONIO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO Srl – (nota n. 8465/521pf17-18/GC/GP/ma del 12.03.2018).
Il Deferimento
Con provvedimento n. 8465/521pf17-18/GC/GP/ma del 12.03.2018 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
– il sig. Taccogna Antonio, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e rappresentante legale della Società Matera Calcio Srl, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 8, comma 15, del CGS, per non aver provveduto, entro il termine di 30 giorni dalla decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, di cui al C.U. n. 28 del 29/05/2017, immediatamente esecutiva, al pagamento della somma di € 4.524,54 che il T.F.N. aveva posto a carico della Società Matera Calcio Srl quale saldo della quota percentuale di partecipazione all’incasso, di spettanza della Società SC Caronnese SSD ARL, in relazione alla disputa della gara Matera-Caronnese del 31/07/2016, valevole per la Tim Cup 2016; violazione protrattasi anche dopo la decisione dalla Corte Federale d’Appello di cui al C.U. n. 39 del 01/09/2017 per effetto della quale la decisione di primo grado è divenuta definitiva;
– la Società Matera Calcio Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, del comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.
Con il deferimento, la Procura chiedeva all’Organo Giudicante indicato di fissare la data di discussione del procedimento disciplinare.
Il fatto
Con esposto in data 06/10/2017 (acquisito il 09/10/2017 al numero 2742 del protocollo della
Procura Federale) ad oggetto “Matera Calcio/S.C. Caronnese – Tim Cup 31/07/2016 C.U. N. 019/CFA (2017/2018) – Corte Federale D’appello IV^ SEZ.” a firma del sig. Vannini Luca, rappresentante legale, Direttore Generale della Società SC Caronnese SSD ARL, veniva segnalato il mancato adempimento da parte della Società Matera Calcio dell’obbligo di corrispondere alla S.C. Caronnese la somma di € 4.541,52, dovuta a saldo della quota percentuale di partecipazione all’incasso della gara Matera-Caronnese di TIM CUP del 31/07/2016; somma mai corrispostale trascorsi i 30 giorni dalla comunicazione e nonostante numerose richieste e diffide. La Procura, avviate le indagini di rito, accertava l’esistenza del suddetto obbligo sulla scorta dei seguenti atti:
Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2017/2018
1) Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche di cui al C.U. n.
28 del 29/05/2017;
2) Decisione della Corte Federale d’Appello di cui al C.U. n. 39 del 01/09/2017;
3) Verbale di audizione, in data 20/12/2017, del Direttore Generale e rappresentante legale della Società SC Caronnese SSD ARL, sig. Vannini Luca;
4) Verbale di audizione, in data 13/01/2018, dell’Amministratore Unico e rappresentante legale della Società Matera Calcio Srl, sig. Taccogna Antonio;
Alla luce di quanto sopra, la Procura Federale incardinava il presente giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – competente a decidere sul deferimento proposto, notificando il deferimento in epigrafe richiamato che qui si intende pedissequamente trascritto. I deferiti hanno depositato memorie difensive in vista dell’udienza dibattimentale.
Il dibattimento
Per la Società, è presente il Segretario sig. Leoni.
La Procura Federale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, ha concluso chiedendo:
– mesi 6 (sei) di inibizione a carico di Taccogna Antonio;
– ammenda di € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) a carico della Società Matera Calcio Srl.
La Società, si é riportata alla memoria difensiva e ha concluso chiedendo il proscioglimento o in subordine l’irrogazione di una sanzione minima.
I motivi della decisione
L’esistenza dell’obbligo a carico del Matera Calcio non è contestata, essendo peraltro stata accertata e dichiarata dalla decisione della Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale sopra richiamata e successivamente confermata dalla Corte Federale d’appello.
La Società, con la memoria difensiva del 4 maggio 2018 ribadita in dibattimento, ha sostenuto l’assenza di qualsiasi responsabilità nell’accaduto. Essa ha evidenziato di avere agito in buona fede per avere a suo tempo segnalato problemi di liquidità a cagione dei quali aveva confidato che la Lega, come asseritamente accaduto in altre in altre situazioni e circostanze, si sarebbe sostituita ad essa nel pagamento per poi comminarle una sanzione pecuniaria di €.1000,00 salvo regolazione contabile dare/avere con la Società stessa.
In particolare, sostiene che il Matera, con PEC del 29 agosto 2018 (trattasi di evidente errore materiale per “2017”), avrebbe autorizzato la Lega a surrogarsi nel pagamento di cui trattasi.
Il Collegio reputa non persuasiva la tesi difensiva.
In disparte la considerazione, apprezzabile sul piano logico, che la stessa tesi, ove scriminante, avrebbe potuto essere spesa nella sede più propria del procedimento dinanzi la Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale, eventualmente al fine di evitare la pronuncia di condanna, ciò che rileva è che quanto affermato dalla Società non ha trovato alcun riscontro nella documentazione allegata alla memoria difensiva. In tale memoria, infatti, si richiama la lettera del 29 agosto 2017 che però, a ben vedere, risulta emessa in risposta all’Avv. Lorenzo Signorini (che aveva intimato diffida per conto della Società Caronnese), ed alla Lega inviata solo per conoscenza. Il contenuto della stessa lettera, poi, lamenta la mancata riscossione di crediti e la non conoscenza delle motivazioni della delibera “de qua”, assicurando che la Lega avrebbe provveduto al pagamento una volta “ricevuta la comunicazione ufficiale”. Ebbene, premesso che non è stato fornito un minimo principio di prova in ordine alla dedotta circostanza per cui la Lega avrebbe dovuto svolgere questo ruolo di “surroga” nei pagamenti, ovvero se per tutte o solo per alcune tipologie di debito delle Società aderenti, dirimente nel caso in esame s’appalesa il fatto che non risulta in atti documentato alcun riscontro probatorio che la comunicazione ufficiale sia stata recapitata alla Lega né che, fosse anche in via non ufficiale o informale, il Matera abbia in qualche modo conferito mandato alla Lega per la surroga del pagamento.
Tale funzione, infatti, non è in grado di assolvere la citata nota del 29 agosto in quanto indirizzata alla Lega solo “per conoscenza” ed in assenza di altre comunicazioni formali. In altri termini, manca in atti ogni elemento utile ed idoneo per ritenere che il Matera avesse conferito alla Lega una delega di pagamento o. Deve essere pertanto ritenuto fondato il deferimento della Procura Federale, con conseguente accoglimento delle richieste sanzionatorie.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – in accoglimento delle richieste della Procura Federale, dichiara la responsabilità disciplinare dei deferiti per i fatti loro addebitati.
Dispone irrogarsi le seguenti sanzioni:
– mesi 6 (sei) di inibizione a carico di Taccogna Antonio;
– ammenda di € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) a carico della Società Matera Calcio Srl.