Il Tribunale Federale Nazionale ha emesso le sentenze relative ai sei deferimenti a carico dell’attuale amministratore unico del Matera Calcio, Rosario Lamberti e altri sei deferimenti a carico di Emanuele Taccardi Junior, che ricopriva la stessa carica prima che la società fosse acquistata dall’imprenditore avellinese. I deferimenti fanno riferimento al mancato pagamento di contributi e stipendi ai calciatori Bifulco, Iannini, Corado, Strambelli, Urso, Angelo, Giovinco e Stendardo, tutti tesserati nella precedente stagione con il Matera Calcio. Le sentenze rappreentano la pietra tombale del calcio materano: 14 punti per i deferimenti a Lamberti con 8 mesi di inibizione all’amministratore unico avellinese e 3000 mila euro di multa alla società e altri 12 punti di penalizzazione per i deferimenti a Taccardi, già amministratore unico del Matera Calcio, con 8 mesi di inibizione per il materano e 3 mila euro di multa alla società. La penalità complessiva da scontare in questo campionato è di 26 punti, che fa crollare il Matera a -16 mentre ammonta a 6 mila euro la cifra complessiva per le due multe a carico della società. Con questa penalizzazione salgono a 32 i punti di penalizzazione inflitti al Matera Calcio, costretto a scontare in questo campionato la gestione “ballerina” della scorsa stagione.
Il TFN ha inflitto anche 4 punti di penalizzazione e un’ammenda di 1000 euro a Cuneo e Pro Piacenza (serie C girone A), 2 punti di penalizzazione a un’ammenda di 1000 euro al Rieti e 2 punti di penalizzazione alla Reggina, entrambe del girone C di serie C, lo stesso del Matera. È stata invece prosciolta dagli addebiti contestati la Pistoiese (Serie C girone A).
Di seguito i dispositivi relativi ai 12 deferimenti a carico del Matera Calcio e la classifica aggiornata del campionato di serie C girone C dopo le penalizzazioni a Matera (26 punti), Reggina (2 punti) e Rieti (2 punti).
CLASSIFICA SERIE C DOPO LE GARE DELLA 23^ GIORNATA E LE PENALIZZAZZIONE DI 26 PUNTI PER IL MATERA E DI 2 PUNTI PER REGGINA E RIETI
Juve Stabia 53 punti
Trapani 44 punti
Catania 43 punti
Catanzaro 41
Monopoli 34 punti
Reggina e Vibonese 33 punti
Casertana 32 punti
Rende 31 punti
Virtus Francavilla e Potenza 27 punti
Sicula Leonzio 24 punti
Cavese 23 punti
Siracusa e Viterbese 19 punti
Rieti 18 punti
Bisceglie 15 punti
Paganese 9 punti
Matera – 16
Viterbese 6 gare in meno
Siracusa, Virtus Francavilla, Monopoli, Cavese, Catania, Catanzaro 1 gara in meno
Penalizzazioni: 32 punti per il Matera Calcio, 2 punti per Monopoli, Rieti e Reggina, 1 punto per Juve Stabia, Siracusa, Rende e Trapani
(139) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMBERTI ROSARIO
(Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ
MATERA CALCIO SRL – (nota n. 6384/408 pf18-19 GP/GC/blp del 21.12.2018).
(140) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMBERTI ROSARIO
(Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ
MATERA CALCIO SRL – (nota n. 6393/409 pf18-19 GP/GC/blp del 21.12.2018).
(141) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMBERTI ROSARIO
(Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ
MATERA CALCIO SRL – (nota n. 6398/410 pf18-19 GP/GC/blp del 21.12.2018).
(142) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMBERTI ROSARIO
(Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ
MATERA CALCIO SRL – (nota n. 6375/413 pf18-19 GP/GC/blp del 21.12.2018).
(143) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMBERTI ROSARIO
(Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ
MATERA CALCIO SRL – (nota n. 6373/412 pf18-19 GP/GC/blp del 21.12.2018).
(144) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMBERTI ROSARIO
(Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ
MATERA CALCIO SRL – (nota n. 6366/411 pf18-19 GP/GC/blp del 21.12.2018).
Preliminarmente il TFN – SD dispone la riunione per connessione oggettiva e soggettiva dei sei procedimenti in epigrafe, chiesta dalla Procura e non opposta dalla difesa.
I deferimenti
Con provvedimento del 21 dicembre 2018, nota n. 6384/408 pf18-19/GP/GC/blp, la Procura
Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale:
Lamberti Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Matera Calcio Srl dal 15/10/2018, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 5) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver
fornito evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2018 così come previsto dal titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 5) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni degli stessi, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
Matera Calcio Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Lamberti Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Matera Calcio Srl dal 15/10/2018 come sopra descritto; per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS
in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 5) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2018 così come previsto dal titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 5) del C.U. 50 del 24
maggio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. Con provvedimento del 21 dicembre 2018, nota n. 6393/409 pf18-19/GP/GC/blp, la Procura
Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale:
Lamberti Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Matera Calcio Srl dal 15/10/2018, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il permanere
della mancata evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del pagamento al tesserato Corado Gaston Ezequiel dei compensi – rata di giugno 2018- dovuti a seguito di accordo di incentivo all’esodo, così come previsto dal Titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 2) del C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, nonché del permanere dei mancati pagamenti delle rate di
incentivo all’esodo dei tesserati Bifulco Marino per il periodo gennaio-febbraio 2018 e Iannini Gaetano per il periodo novembre-dicembre 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei compensi sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
Matera Calcio Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Lamberti Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Matera Calcio Srl dal 15/10/2018 come sopra descritto; per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS
in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del pagamento al tesserato Corado Gaston Ezequiel dei compensi – rata di giugno 2018- dovuti a seguito di accordo di incentivo all’esodo, così come previsto dal Titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 2) del C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, nonché del permanere dei mancati pagamenti delle rate di incentivo all’esodo dei tesserati Bifulco Marino per il periodo gennaio-febbraio 2018 e Iannini Gaetano per il periodo novembre-dicembre 2017, e comunque per non aver documentato alla
Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei compensi sopra indicati; Con provvedimento del 21 dicembre 2018, nota n. 6398/410 pf18-19/GP/GC/blp, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale:
Lamberti Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Matera Calcio Srl dal 15/10/2018, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 6) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il permanere
della mancata evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2018 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 6) del C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai
poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
Matera Calcio Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Lamberti Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Matera Calcio Srl dal 15/10/2018 come sopra descritto; per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS
in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 6) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2018 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 6) del C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine,
l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; Con provvedimento del 21 dicembre 2018, nota n. 6375/413 pf18-19/GP/GC/blp, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale: Lamberti Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Matera Calcio Srl dal 15/10/2018, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1,
del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 1) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il permanere della mancata evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del pagamento degli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2018 ai tesserati, ai lavoratori dipendenti, e ai
collaboratori addetti al settore sportivo di cui al Titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 1) del C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, nonché del permanere del mancato pagamento, entro il 16/10/2018, degli emolumenti dovuti a n. 5 tesserati (Giuseppe Giovinco, Francesco Urso,
Nicola Strambelli, Mariano Angelo De Almeida, Mariano Stendardo) all’esito della definizione del contenzioso instaurato nei confronti della società, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla
Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
Matera Calcio Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Lamberti Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Matera Calcio Srl dal 15/10/2018 come sopra descritto; per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS,
in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 1) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del pagamento degli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2018 ai tesserati, ai lavoratori dipendenti, e ai collaboratori addetti al settore sportivo di cui al Titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 1) del
C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, nonché del permanere del mancato pagamento, entro il 16/10/2018, degli emolumenti dovuti a n. 5 tesserati (Giuseppe Giovinco, Francesco Urso, Nicola Strambelli, Mariano Angelo De Almeida, Mariano Stendardo) all’esito della definizione del contenzioso instaurato nei confronti della società, e comunque per non aver documentato alla
Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;
Con provvedimento del 21 dicembre 2018, nota n. 6373/412 pf18-19/GP/GC/blp, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale: Lamberti Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Matera Calcio Srl dal 15/10/2018, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85 delle NOIF, lett. C), par. V), per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di luglio e agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute
Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 4) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il permanere della mancata evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2018 e dei contributi Inps riguardanti gli
emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di giugno 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
Matera Calcio Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Lamberti Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Matera Calcio Srl dal 15/10/2018 come sopra descritto; per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS,
in relazione all’art 85 delle NOIF, lett. C), par. V), per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di luglio e agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 4) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2018 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di giugno 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;
Con provvedimento del 21 dicembre 2018, nota n. 6366/411 pf18-19/GP/GC/blp, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale: Lamberti Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Matera Calcio Srl dal 15/10/2018, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 3) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il permanere
della mancata evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per la mensilità di giugno 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 3) del C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; Matera Calcio Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Lamberti Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Matera Calcio Srl dal 15/10/2018 come sopra
descritto; per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 3) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per la mensilità di giugno 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 3) del C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti
sopra indicati.
Per tutti i predetti deferimenti la Procura configurava l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, commi 1 e 2, del vigente CGS in considerazione delle condotte ascritte alla società Matera Calcio Srl, nell’ambito dei procedimenti n. 1002pf17-18, n. 1003pf17-18, n. 1127pf17-18, n. 1128pf17-18 e n. 38pf 18-19 (C.U. n. 61/TFN del 18/04/2018, C.U. n. 65/TFN del 02/05/2018 e
C.U. n. 34/TFN del 31/10/2018).
Le memorie difensive
Nei termini di rito è pervenuta memoria difensiva nell’interesse della società e del legale rappresentante p.t. sig. Rosario Lamberti per i seguenti deferimenti della Procura Federale: 6384/408, 6393/409, 6398/410, 6366/411, 6373/412.
In sede di memoria si adduce come la società si sia trovata nella impossibilità di fornire evidenza documentale dei pagamenti oggetto di contestazione e, in particolare, delle ritenute Irpef di maggio e giugno 2018, dei contributi Inps 2018, delle ritenute Irpef riguardanti gli
incentivi all’esodo maggio/giugno 2018, dei compensi rata di giugno 2018 dovuti per l’incentivo all’esodo per il tesserato Corado Gaston Ezequiel, nonché per mancato pagamento degli emolumenti dovuti a tesserati in adempimento delle delibere del Collegio Arbitrale e, comunque, per non aver fornito evidenza documentale di tali pagamenti all’organismo di vigilanza, il tutto
entro il termine del 16 aprile 2018.
La società Matera Calcio Srl, avrebbe tempestivamente comunicato sia alla Lega Pro che alla Co.Vi.So.C., in data 13.12.2018 e in data 17.10.2018 di non poter procedere agli adempimenti in scadenza in quanto tutta la documentazione richiesta era in possesso del nucleo operativo della Guardia di Finanza di Bari in ragione di attività investigative in corso che vedevano il Matera Calcio terzo interessato.
Il dibattimento
All’udienza del 18 gennaio u.s. preliminarmente il Collegio ha rilevato che, in ognuno dei sei deferimenti, è stata depositata istanza di intervento ex art. 41, comma 7 del CGS FIGC da parte della società FC Aprilia Racing Club Srl, rappresentata dall’Avv. Cesare Di Cintio.
Al riguardo la suddetta società, richiamando un proprio ricorso formulato ex art. 30 CGS CONI, tuttora pendente innanzi al Collegio di Garanzia del CONI, avverso il Matera Calcio e nei confronti della FIGC e della Lega Pro per chiedere il posizionamento del Matera all’ultimo posto della classifica del campionato di Serie C, girone C, s.s. 2017/2018 ovvero per chiedere l’applicazione
di un trattamento sanzionatorio adeguato alle gravi inadempienze commesse e rendere afflittiva la sanzione con riferimento alla stagione sportiva 2017/2018, ha ritenuto sussistente un interesse indiretto giuridicamente rilevante, concreto ed attuale, al fine di poter vedere
remunerato, in termini risarcitori, il danno patito dalla società in forza della mancata militanza nella serie C.
L’Avv. Pierpaolo Cacciotti per delega dell’Avv. Di Cintio ha insistito per l’ammissione della società rappresentata al procedimento in questione. Al riguardo la Procura Federale si è opposta all’istanza di intervento, in quanto alcun interesse sarebbe rinvenibile in capo alla società FC Aprilia Racing Club Srl nei procedimenti de quibus in quanto le sanzioni eventualmente comminate all’esito del presente procedimento al Matera Calcio Srl verrebbero in ogni caso applicate alla stagione sportiva in corso 2018/2019.
Il Collegio, pertanto, dopo una breve sospensione dell’udienza, ha ritenuto non accoglibile l’istanza di intervento della società Aprilia Racing Club Srl in ognuno dei sei deferimenti in questione.
Alla riapertura del dibattimento, il Presidente ha, in primo luogo, disposto la riunione dei sei procedimenti sopra indicati per evidente connessione oggettiva e soggettiva. La Procura Federale si è riportata, quindi, agli atti di deferimento ed ha concluso formulando le
seguenti richieste sanzionatorie:
– per la società Matera Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di punti 14 (quattordici) in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso 2018-2019 oltre all’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) per la contestata recidiva;
– per Lamberti Rosario, mesi 8 (mesi otto) di inibizione.
Nessuno è comparso per i deferiti.
Motivi della decisione
Preliminarmente il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare deve brevemente soffermarsi sui motivi per i quali è stato ritenuto inammissibile l’intervento della società Racing Aprilia Srl. Al riguardo, alcun interesse giuridicamente rilevante può essere individuato in capo alla società stessa nei procedimenti in questione.
Infatti, le sanzioni correlate ai deferimenti in discussione, non possono che avere effetto nell’attuale stagione sportiva in corso 2018-2019, e, pertanto, alcun vantaggio può derivare dall’applicazione delle sanzioni alla società interveniente, militante, fra l’altro, in una categoria
inferiore.
D’altronde, la pendenza del ricorso già proposto dalla società Aprilia Racing Club Srl innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, rende di solare evidenza la circostanza che tali interessi ben possono essere fatti valere in via diretta dalla società stessa.
Nel merito, i deferimenti sono fondati e meritano accoglimento, in quanto la documentazione in atti consente di ritenere provate per tabulas tutte le contestate violazioni della normativa Federale in materia di documentazione e controllo dell’attività gestionale ed economica delle società professionistiche.
Infatti, dagli atti del procedimento, risulta come il Sig. Rosario Lamberti, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Matera Calcio Srl dal 15/10/2018, nonché la stessa società Matera Calcio Srl, non abbiano fornito evidenza documentale, entro il 16 ottobre 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati
per le mensilità di maggio e giugno 2018, e comunque non abbiano documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef indicate (nota n. 6384/408). Gli stessi non abbiano fornito evidenza documentale, entro il 16 ottobre 2018, del pagamento al tesserato Corado Gaston Ezequiel dei compensi – rata di giugno 2018- dovuti a seguito dell’accordo di incentivo all’esodo, così come previsto dal Titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 2) del C.U. n. 50 del 24/05/2018, nonché del permanere dei mancati pagamenti delle rate di incentivo all’esodo dei tesserati Bifulco Marino per il periodo gennaio-febbraio 2018 e Iannini
Gaetano per il periodo novembre-dicembre 2017, e comunque non abbiano documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei compensi sopra indicati (nota n. 6393/409). Risulta provata, altresì, la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 6) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per il permanere della mancata evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2018 e
dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 6) del C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, e comunque per omessa documentazione alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, dell’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati (nota n. 6398/410). Si ritrovano, inoltre, le testimonianze documentali delle violazioni di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 1) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, in ragione della mancata
evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del pagamento degli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2018 ai tesserati, ai lavoratori dipendenti, e ai collaboratori addetti al settore sportivo di cui al Titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 1) del C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, nonché del permanere del mancato pagamento, entro il 16/10/ 018, degli emolumenti dovuti a n. 5 tesserati (Giuseppe Giovinco, Francesco Urso, Nicola Strambelli, Mariano Angelo De Almeida, Mariano Stendardo) all’esito della definizione del contenzioso instaurato nei confronti della società, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati (nota n. 6375/413). Nello stesso senso, si deve affermare la responsabilità disciplinare anche in relazione alle violazioni di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione
all’art. 85 delle NOIF, lett. C), par. V), non essendo stata fornita evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di luglio e agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute
Irpef e dei contributi Inps sopra indicati (nota n. 6373/412). Infine, appare fondata anche la contestazione sollevata per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 3) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per il permanere della mancata evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per la mensilità di giugno 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 3) del C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, e comunque
per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati (nota n. 6366/411).
Nessun valore scusante, questo Collegio ritiene di poter attribuire alle deduzioni difensive svolte in sede di memoria dai deferiti, in quanto non è stata fornita alcuna attestazione di dettaglio in merito alla documentazione contabile oggetto di sequestro da parte della Guardia
di Finanza di Bari. Nell’impossibilità di conoscere i documenti sottratti materialmente alla disponibilità della società, nonché in considerazione della oggettiva possibilità che oggigiorno ogni contribuente ha di reperire in ogni momento copia ed attestazione dei pagamenti informatici effettuati, non si può attribuire alcun pregio alla giustificazione addotta.
Tanto vale ad affermare la responsabilità disciplinare della società e dell’Amministratore p.t. per tutte le condotte ascritte.
Il sodalizio deferito risulta sanzionabile, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal legale rappresentante pro-tempore della società Matera Calcio Srl, nonché a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione alle diverse disposizioni violate del C.U. n. 50 del 24/05/2018 e dell’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF.
Appare fondata, altresì, la contestazione mossa dalla Procura Federale in ordine alla recidiva, attesa la condanna del sodalizio sportivo e del rappresentante legale durante la precedente stagione sportiva per fatti della stessa natura (procedimenti n. 1002pf17-18, n. 1003pf17-18, n. 1127pf17-18, n. 1128 pf 17-18 e n. 38pf18-19; C.U. n. 61/TFN del 18/04/2018, C.U. n. 65/TFN del 02/05/2018 e C.U. n. 34/TFN del 31/10/2018) ed è, quindi, applicabile il disposto di cui all’art. 21 commi 1 e 2 del vigente CGS.
Il dispositivo
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento dei deferimenti riuniti,
infligge le seguenti sanzioni, anche in considerazione della accertata recidiva:
– per Lamberti Rosario, inibizione di mesi 8 (mesi otto);
– per la società Matera Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di punti 14 (quattordici) in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso, oltre all’ammenda di € 3.000,00 (Eurotremila/00).
(105) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCARDI EMANUELE JUNIOR
(Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ
MATERA CALCIO SRL – (nota n. 5231/232 pf18-19 GP/GC/blp del 27.11.2018).
(106) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCARDI EMANUELE JUNIOR
(Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ
MATERA CALCIO SRL – (nota n. 5232/233 pf18-19 GP/GC/blp del 27.11.2018).
(107) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCARDI EMANUELE JUNIOR
(Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ
MATERA CALCIO SRL – (nota n. 5233/234 pf18-19 GP/GC/blp del 27.11.2018).
(114) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCARDI EMANUELE JUNIOR
(Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ
MATERA CALCIO SRL – (nota n. 5473/236 pf18-19 GP/GC/blp del 3.12.2018).
(115) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCARDI EMANUELE JUNIOR
(Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ
MATERA CALCIO SRL – (nota n. 5475/237 pf18-19 GP/GC/blp del 3.12.2018).
(116) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCARDI EMANUELE JUNIOR
(Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ
MATERA CALCIO SRL – (nota n. 5472/235 pf18-19 GP/GC/blp del 3.12.2018).
Il deferimento
Il Procuratore Federale, ha deferito innanzi a questo Tribunale con sei distinti atti di deferimento i seguenti soggetti:
105 – nota n. 5231/232 pf18-19 GP/GC/blp del 27.11.2018:
Taccardi Emanuele Junior:
a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 6) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 agosto 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi
compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2018 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 6) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
Matera Calcio Srl:
a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Taccardi Emanuele Junior, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl, come sopra descritto;
b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 6) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 agosto 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2018 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 6) del C.U. 50 del 24 maggio
2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;
c) con l’applicazione della recidiva come sopra indicato.
106 – nota n. 5232/233 pf18-19 GP/GC/blp del 27.11.2018:
Taccardi Emanuele Junior:
Per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 4) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 agosto 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti
dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2018 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di giugno 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli
atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
Matera Calcio Srl:
a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Taccardi Emanuele Junior, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl, come sopra descritto; b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 4) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 agosto 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno
2018 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di giugno 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;
c) con l’applicazione della recidiva come sopra indicato.
107 – nota n. 5233/234 pf18-19 GP/GC/blp del 27.11.2018:
Taccardi Emanuele Junior:
Per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 5) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 agosto 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come
trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
Matera Calcio Srl:
a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Taccardi Emanuele Junior, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl, come sopra descritto;
b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 5) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 agosto 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate;
c) con l’applicazione della recidiva come sopra indicato;
114 – nota n. 5473/236 pf18-19 GP/GC/blp del 3.12.2018:
Taccardi Emanuele Junior:
Per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 3) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 agosto 2018, del pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per la mensilità di giugno 2018 alle altre figure professionali previste dal titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 3) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine,
l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
Matera Calcio Srl:
a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Taccardi Emanuele Junior, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl, come sopra descritto;
b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 3) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 agosto 2018, del pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per la mensilità di giugno 2018 alle altre figure professionali previste dal titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 3) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei compensi sopra indicati;
c) con l’applicazione della recidiva come sopra indicato.
115 – nota n. 5475/237 pf18-19 GP/GC/blp del 3.12.2018:
Taccardi Emanuele Junior:
Per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 1) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 agosto 2018, del pagamento degli emolumenti dovuti, per la mensilità di giugno
2018, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo di cui al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 1) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, nonché del pagamento, entro il 24/08/2018, degli emolumenti dovuti a n. 5 tesserati( Giuseppe Giovinco, Francesco Urso, Nicola Strambelli, Mariano Angelo De Almeida, Mariano Stendardo) all’esito della definizione del contenzioso instaurato nei confronti della società, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
Matera Calcio Srl:
a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Taccardi Emanuele Junior, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl, come sopra descritto;
b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 1) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 agosto 2018, del pagamento degli emolumenti dovuti, per la mensilità di giugno 2018, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo di cui al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 1) del C.U.
50 del 24 maggio 2018, nonché del pagamento, entro il 24/08/2018, degli emolumenti dovuti a n. 5 tesserati( Giuseppe Giovinco, Francesco Urso, Nicola Strambelli, Mariano Angelo De Almeida, Mariano Stendardo) all’esito della definizione del contenzioso instaurato nei confronti della società, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei compensi sopra indicati;
c) con l’applicazione della recidiva come sopra indicato.
116 – nota n. 5472/235 pf18-19 GP/GC/blp del 3.12.2018:
Taccardi Emanuele Junior:
Per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 agosto 2018, del pagamento al tesserato Corado Gaston Ezequiel dei compensi – rata di giugno 2018 – dovuti a seguito dell’accordo di incentivo all’esodo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei compensi sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
Matera Calcio Srl:
a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Taccardi Emanuele Junior, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl, come sopra descritto;
b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 24 agosto 2018, del pagamento al tesserato Corado Gaston Ezequiel dei compensi – rata di giugno 2018- dovuti a seguito dell’accordo di incentivo all’esodo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei compensi sopra indicati;
c) con l’applicazione della recidiva come sopra indicato;
Le memorie difensive
Nei termini prescritti è pervenuta un’unica memoria difensiva relativa ai sei deferimenti in questione da parte della società Matera Calcio Srl, rappresentata e difesa dall’Avv Rosanna Angrisani, con la quale è stata eccepita l’inammissibilità dei deferimenti proposti nei confronti del legale rappresentante Sig. Emanuele Junior Taccardi in quanto la nomina di amministratore è stata iscritta nel registro delle imprese successivamente all’accadimento dei fatti contestati e, pertanto, alcun potere poteva essere attribuito allo stesso nella predisposizione degli atti aventi efficacia esterna.
Il dibattimento
All’udienza del 18 gennaio u.s., preliminarmente il Collegio ha rilevato che, in ognuno dei sei deferimenti è stata depositata istanza di intervento ex art. 41, comma 7 del CGS FIGC dalla società FC Aprilia Racing Club Srl, rappresentata dall’Avv. Cesare Di Cintio.
Al riguardo la suddetta società, richiamando un proprio ricorso formulato ex art. 30 CGS CONI, tuttora pendente innanzi al Collegio di Garanzia del CONI avverso il Matera Calcio e nei confronti della FIGC e della Lega Pro per chiedere il posizionamento del Matera all’ultimo posto della classifica del campionato di Serie C, girone C, s.s. 2017/2018 ovvero per chiedere l’applicazione di un trattamento sanzionatorio adeguato alle gravi inadempienze commesse e rendere afflittiva la sanzione con riferimento alla stagione sportiva 2017/2018, ha ritenuto sussistente un interesse indiretto giuridicamente rilevante, concreto ed attuale, al fine di poter vedere
remunerato, in termini risarcitori, il danno patito dalla società in forza della mancata militanza nella serie C.
L’Avv. Pierpaolo Cacciotti per delega dell’Avv. Di Cintio ha insistito per l’ammissione della società rappresentata al procedimento in questione.
Al riguardo la Procura Federale si è opposta all’istanza di intervento, in quanto alcun interesse è rinvenibile in capo alla società FC Aprilia Racing Club Srl nei procedimenti de quibus. Il Collegio, pertanto, dopo una breve sospensione dell’udienza, ha ritenuto non accoglibile
l’istanza di intervento della società FC Aprilia Racing Club Srl in ognuno dei sei deferimenti in questione. Alla riapertura del dibattimento, il Presidente ha, in primo luogo, disposto la riunione dei sei procedimenti sopra indicati per evidente connessione oggettiva e soggettiva.
La Procura Federale si è interamente riportata ai deferimenti, insistendo per l’accoglimento degli stessi, ha posto in evidenza che il Consiglio di Amministrazione della società deferita, nella seduta del 6 agosto 2018 ha proceduto alla presa d’atto delle dimissioni del precedente amministratore ed alla contestuale nomina dell’odierno deferito che ha anche formalmente accettato tale carica. Pertanto ha ritenuto non accoglibile l’eccezione difensiva proposta dalla difesa del Matera ed ha formulato le seguenti richieste:
– per la società Matera Calcio Srl, la sanzione della penalizzazione di punti 12 (dodici) in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso 2018-2019 oltre all’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) per la contestata recidiva;
– per Taccardi Emanuele Junior, mesi 8 (otto) di inibizione.
Non è comparso in giudizio alcuno dei soggetti deferiti.
I motivi della decisione
Preliminarmente il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare deve brevemente soffermarsi sui motivi per i quali è stato ritenuto inammissibile l’intervento della società FC Aprilia Racing Club Srl.
Al riguardo si ritiene che alcun interesse giuridicamente rilevante può essere individuato in capo alla società stessa nei procedimenti in questione. Infatti le sanzioni correlate ai deferimenti in discussione, non possono che avere effetto nell’attuale stagione sportiva in corso, e, pertanto, alcun interesse può derivare dall’applicazione delle sanzioni alla società interveniente, militante, fra l’altro in una categoria
inferiore.
D’altronde la pendenza del ricorso già proposto dalla società FC Aprilia Racing Club Srl innanzi agli organi di Giustizia sportiva rende di solare evidenza la circostanza che tali interessi ben possono essere fatti valere in via diretta dalla società stessa. Nel merito i deferimenti appaiono fondati giacché è cartolarmene provato che la società e, per essa l’odierno deferito, in carica al momento della commissione degli illeciti, non ha proceduto agli adempimenti imposti dalla normativa Federale e posti a presidio della solidità finanziaria e
contributiva dei sodalizi societari.
Come ha osservato la Procura Federale, poi, il Taccardi ha assunto le funzioni di amministratore unico sin dal 6 agosto 2018, avendo espressamente accettato l’incarico e avendo il Consiglio preso atto delle dimissioni del precedente amministratore e, pertanto, aveva a propria disposizione un termine ampiamente congruo per procedere agli adempimenti di propria spettanza.
Al riguardo alcuna idonea giustificazione in relazione alle evidenziate inadempienze è stata fornita e, pertanto il Collegio ritiene di aderire pienamente alle richieste formulate dal Procuratore Federale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, previa riunione dei procedimenti sopra indicati accoglie i deferimenti e, per l’effetto irroga le seguenti sanzioni:
– per la società Matera Calcio Srl, la sanzione della penalizzazione di punti 12 (dodici) in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso 2018-2019 oltre all’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) per la contestata recidiva;
– per Taccardi Emanuele Junior, mesi 8 (otto) di inibizione.